Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 09540/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2116-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche quale difensore di se stesso elettivamente domiciliato in ROMA al viale CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamen te domiciliati in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2022 n. 02116 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -2- -controricorrenti - avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE , depositat o i l 01/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo avverso il decreto del 18 ottobre 2021, con il quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato che l’incarico di esecutore testamentario, svolto dal reclamante, a seguito dell’apertura della successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], si fosse concluso già a far data dal 30 aprile 2008, essendo quindi ultronee tutte le successive attività poste in essere dallo stesso esecutore.

Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, con decreto del 29 dicembre 2021 ha respinto il reclamo, compensando le spese di lite.

Rilevava che dalle schede testamentarie con le quali il Cantinelli era stato designato esecutore testamentario, si ricavava che il de cuius aveva attribuito determinate somme a favore di alcuni legatari, così che l’incarico affidato all’esecutore si esauriva nell’adempiere a tali legati, cosa che il Cantinelli aveva fatto.

Ne derivava quindi che ormai il suo incarico doveva reputarsi esaurito, palesandosi quindi infondato il reclamo.

Ric. 2022 n. 02116 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -3-

2. Avverso tale decreto propon e ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 703, co. 4, c.c., assumendosi che l’amministrazione dell’eredità da parte dell’esecutore testamentario si affianca a quella di attuazione delle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che deve reputarsi che il ricorrente sia legittimato ad amministrare i beni ereditari.

L’interpretazione restrittiva del Tribunale secondo cui la sua attività si esauriva con l’adempimento dei legati è in contrasto con la norma.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 704 c.c., e ciò avuto riguardo al fatto che il ricorrente, a seguito dell’apertura della successione, ha assunto la qualità di parte in numerosi giudizi nei quali deve pertanto conservare tale qualità.

La statuizione del Tribunale impugnata impedisce l’esercizio delle azioni giudiziarie che sono in rapporto funzionale con l’espletamento dell’incarico di esecutore.

Il terzo motivo denuncia la lesione del diritto del ricorrente, per omesso esame di un fatto decisivo, quanto alla liquidazione delle spese dell’esecutore, in violazione dell’art.712 c.c.

Ric. 2022 n. 02116 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -4- Deduce il ricorrente che nel testamento era previsto che l‘esecutore aveva il diritto di trattenere l’importo per ogni eventuale spesa che si fosse resa necessaria.

In precedenza, il Tribunale aveva espressamente riservato ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese, con la conseguenza che il decreto impugnato ha di fatto privato il ricorrente del diritto al rimborso delle spese affrontate.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla richiesta degli eredi Rigacci di prendere visione del fascicolo di volontaria giurisdizione, instaurando in tal modo un anomalo procedimento di revoca dell’esecutore.

4. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Questa Corte, anche di recente, e nella sua più autorevole composizione, ha ribadito che, in tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo (Cass.S.U. n.

Ric. 2022 n. 02116 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -5- 10107 del 16/04/2021; conf.

Cass. n. 24218/2018; Cass. n. 18468/2014).

Fa eccezione la sola impugnativa relativa alle statuizioni in punto di spese del giudizio di revoca, statuizioni che però non risultano specifico oggetto di ricorso ad opera del Cantinelli.

Ancorché il reclamo sia stato deciso dal Tribunale in composizione collegiale, anziché dal presidente della Corte d’Appello, come appunto disposto dall’art. 750 c.p.c., le cui norme sono richiamate anche per la disciplina degli esecutori testamentari, il difetto di competenza ad adottare la decisione sul reclamo non è stata però censurata con l’unico rimedio suscettibile di proposizione, e cioè con il regolamento di competenza.

Le considerazioni sopra richiamate, in punto di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento adottato in materia di esonero dell’esecutore, danno contezza dell’evidente inammissibilità dei motivi con i quali si intende contestare la correttezza dell’affermazione del Tribunale circa l’illegittimità della affermazione in punto di cessazione anticipata dell’incarico del ricorrente.

Quanto invece alle altre questioni che sono investite dai motivi di ricorso, concernenti la pretesa incidenza della decisione sulla prosecuzione delle azioni intentate dall’esecutore, ovvero sulla asserita negazione del diritto al rimborso delle spese, l’assenza di decisorietà del provvedimento impugnato ne preclude, come detto, la ricorribilità, non senza rilevare che trattasi di questioni, quelle denunciate dal ricorrente, che non Ric. 2022 n. 02116 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -6- risultano espressamente esaminate e risolte dal decreto oggetto di causa, che si è limitato semplicemente a rilevare che le attività oggetto del mandato testamentario si erano esaurite, una volta adempiute le obbligazioni previste a titolo di legato nel testamento.

Quanto, poi alla corretta applicazione dell’art. 704 c.p.c., a mente del quale è stato affermato che l'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art.704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio.

In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio (Cass. n. 5520 del 28/02/2020 ; Cass. n. 6143/1996, che esclude che la morte dell’esecutore determini l’interruzione del processo nel quale è intervenuto).

Tuttavia, la risoluzione delle questioni concernenti gli effetti sui giudizi pendenti dell’intervenuta cessazione dell’incarico Ric. 2022 n. 02116 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -7- per esonero ovvero per esaurimento dei compiti affidatigli, è questione che andrà esaminata e risolta all’interno dei singoli giudizi, senza che possa assegnarsi carattere decisorio in parte qua al decreto impugnato.

Analogamente è a dirsi circa la pretesa al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico da parte dell’esecutore, posto che l’art. 712 c.c. configura, secondo la prevalente dottrina, un diritto di credito vantato direttamente nei confronti dell’eredità, e quindi nei confronti degli eredi, diritto suscettibile di essere fatto valere in un ordinario giudizio di cognizione, non spettando all’autorità giudiziaria, in sede di volontaria giurisdizione provvedere al riguardo, il che conferma l’inidoneità del provvedimento gravato a determinare la lesione di un diritto soggettivo del ricorrente con carattere di decisorietà e definitività.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo Ric. 2022 n. 02116 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -8- a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2116-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche quale difensore di se stesso elettivamente domiciliato in ROMA al viale CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamen te domiciliati in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2022 n. 02116 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -2- -controricorrenti - avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE , depositat o i l 01/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo avverso il decreto del 18 ottobre 2021, con il quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato che l’incarico di esecutore testamentario, svolto dal reclamante, a seguito dell’apertura della successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], si fosse concluso già a far data dal 30 aprile 2008, essendo quindi ultronee tutte le successive attività poste in essere dallo stesso esecutore. Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, con decreto del 29 dicembre 2021 ha respinto il reclamo, compensando le spese di lite. Rilevava che dalle schede testamentarie con le quali il Cantinelli era stato designato esecutore testamentario, si ricavava che il de cuius aveva attribuito determinate somme a favore di alcuni legatari, così che l’incarico affidato all’esecutore si esauriva nell’adempiere a tali legati, cosa che il Cantinelli aveva fatto. Ne derivava quindi che ormai il suo incarico doveva reputarsi esaurito, palesandosi quindi infondato il reclamo. Ric. 2022 n. 02116 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -3- 2. Avverso tale decreto propon e ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 703, co. 4, c.c., assumendosi che l’amministrazione dell’eredità da parte dell’esecutore testamentario si affianca a quella di attuazione delle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che deve reputarsi che il ricorrente sia legittimato ad amministrare i beni ereditari. L’interpretazione restrittiva del Tribunale secondo cui la sua attività si esauriva con l’adempimento dei legati è in contrasto con la norma. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 704 c.c., e ciò avuto riguardo al fatto che il ricorrente, a seguito dell’apertura della successione, ha assunto la qualità di parte in numerosi giudizi nei quali deve pertanto conservare tale qualità. La statuizione del Tribunale impugnata impedisce l’esercizio delle azioni giudiziarie che sono in rapporto funzionale con l’espletamento dell’incarico di esecutore. Il terzo motivo denuncia la lesione del diritto del ricorrente, per omesso esame di un fatto decisivo, quanto alla liquidazione delle spese dell’esecutore, in violazione dell’art.712 c.c. Ric. 2022 n. 02116 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -4- Deduce il ricorrente che nel testamento era previsto che l‘esecutore aveva il diritto di trattenere l’importo per ogni eventuale spesa che si fosse resa necessaria. In precedenza, il Tribunale aveva espressamente riservato ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese, con la conseguenza che il decreto impugnato ha di fatto privato il ricorrente del diritto al rimborso delle spese affrontate. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla richiesta degli eredi Rigacci di prendere visione del fascicolo di volontaria giurisdizione, instaurando in tal modo un anomalo procedimento di revoca dell’esecutore. 4. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Questa Corte, anche di recente, e nella sua più autorevole composizione, ha ribadito che, in tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo (Cass.S.U. n. Ric. 2022 n. 02116 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -5- 10107 del 16/04/2021; conf. Cass. n. 24218/2018; Cass. n. 18468/2014). Fa eccezione la sola impugnativa relativa alle statuizioni in punto di spese del giudizio di revoca, statuizioni che però non risultano specifico oggetto di ricorso ad opera del Cantinelli. Ancorché il reclamo sia stato deciso dal Tribunale in composizione collegiale, anziché dal presidente della Corte d’Appello, come appunto disposto dall’art. 750 c.p.c., le cui norme sono richiamate anche per la disciplina degli esecutori testamentari, il difetto di competenza ad adottare la decisione sul reclamo non è stata però censurata con l’unico rimedio suscettibile di proposizione, e cioè con il regolamento di competenza. Le considerazioni sopra richiamate, in punto di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento adottato in materia di esonero dell’esecutore, danno contezza dell’evidente inammissibilità dei motivi con i quali si intende contestare la correttezza dell’affermazione del Tribunale circa l’illegittimità della affermazione in punto di cessazione anticipata dell’incarico del ricorrente. Quanto invece alle altre questioni che sono investite dai motivi di ricorso, concernenti la pretesa incidenza della decisione sulla prosecuzione delle azioni intentate dall’esecutore, ovvero sulla asserita negazione del diritto al rimborso delle spese, l’assenza di decisorietà del provvedimento impugnato ne preclude, come detto, la ricorribilità, non senza rilevare che trattasi di questioni, quelle denunciate dal ricorrente, che non Ric. 2022 n. 02116 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -6- risultano espressamente esaminate e risolte dal decreto oggetto di causa, che si è limitato semplicemente a rilevare che le attività oggetto del mandato testamentario si erano esaurite, una volta adempiute le obbligazioni previste a titolo di legato nel testamento. Quanto, poi alla corretta applicazione dell’art. 704 c.p.c., a mente del quale è stato affermato che l'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art.704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio (Cass. n. 5520 del 28/02/2020 ; Cass. n. 6143/1996, che esclude che la morte dell’esecutore determini l’interruzione del processo nel quale è intervenuto). Tuttavia, la risoluzione delle questioni concernenti gli effetti sui giudizi pendenti dell’intervenuta cessazione dell’incarico Ric. 2022 n. 02116 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -7- per esonero ovvero per esaurimento dei compiti affidatigli, è questione che andrà esaminata e risolta all’interno dei singoli giudizi, senza che possa assegnarsi carattere decisorio in parte qua al decreto impugnato. Analogamente è a dirsi circa la pretesa al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico da parte dell’esecutore, posto che l’art. 712 c.c. configura, secondo la prevalente dottrina, un diritto di credito vantato direttamente nei confronti dell’eredità, e quindi nei confronti degli eredi, diritto suscettibile di essere fatto valere in un ordinario giudizio di cognizione, non spettando all’autorità giudiziaria, in sede di volontaria giurisdizione provvedere al riguardo, il che conferma l’inidoneità del provvedimento gravato a determinare la lesione di un diritto soggettivo del ricorrente con carattere di decisorietà e definitività. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo Ric. 2022 n. 02116 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -8- a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti
Decreto Cassazione n. 09540/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris