Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 11516/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18614-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e 2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1002 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 Numero sezionale 1002/2022 MARCOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11516/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 503/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/06/2016 R.G.N. 304/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma nella parte in cui aveva negato l’illegittimità del mancato rinnovo della posizione organizzativa rivestita dal ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], con rigetto delle conseguenti pretese risarcitorie; in riforma della sentenza di prime cure, che aveva accertato il demansionamento in danno del lavoratore, appartenente alla categoria D, pos. 6, del c.c.n.l. autonomie locali del 31.3.1999 con condanna della parte datoriale, Provincia di Parma, al risarcimento del solo danno non patrimoniale - rigettava tutte le domande proposte.

Osservava la Corte di appello, per quanto di interesse, che, in applicazione della disciplina collettiva, il conferimento della p.o. era temporaneo, sicché il relativo facere non rientra F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 nelle mansioni proprie della qualifica di Numero sezionale 1002/2022 appartenenza ed è estraneo alla disciplina di cui Numero di raccolta generale 11516/2022Data pubblicazione 08/04/2022 all’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001; sottolineava altresì che, nella specie, l’incarico era venuto meno per mera scadenza del termine e che il ricorso introduttivo era carente di allegazioni in ordine al profilo dell’illegittimità del procedimento datoriale relativo al conferimento della p.o. per il nuovo arco temporale in considerazione.

Escludeva, poi, anche il danno da perdita di chance per difetto di allegazione utile a tal fine.

Quanto al dedotto demansionamento, sottolineata la differenza di disciplina tra l’art. 2103 c.c., nel testo vigente ratione temporis, e l’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, negava la rilevanza nel pubblico impiego contrattualizzato della professionalità comunque acquisita dal dipendente, dovendo scrutinarsi solo l’aspetto formale della riferibilità alla declaratoria di appartenenza delle mansioni svolte, sicché, irrilevante ai fini del demansionamento il mancato rinnovo della posizione organizzativa, la dequalificazione andava negata con rigetto di ogni domanda, considerato che la prova testimoniale aveva altresì escluso anche un totale svuotamento delle mansioni.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, il lavoratore.

Resiste con controricorso l’amministrazione intimata.

Parte ricorrente deposita memoria.

Considerato che:F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione Numero sezionale 1002/2022 all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., viene lamentato Numero di raccolta generale 11516/2022Data pubblicazione 08/04/2022 l’omesso esame di documenti e fatti decisivi, discussi tra le parti, consistenti nell’assegnazione di compiti non confacenti all’inquadramento del ricorrente e nella successiva quasi totale privazione di ogni mansione; si lamenta, altresì, l’erronea valutazione di documenti e del fatto consistito nel mancato rinnovo della posizione organizzativa.

2. Con il secondo mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] autonomie locali, degli artt. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2103 c.c., oltre che degli artt.1175 e 1335 c.c. e 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione.

A tal riguardo riprende gli argomenti già posti a fondamento del primo motivo e, in particolare, reitera il rilievo che per un lasso temporale si sarebbe concretizzato, nella specie, un vero e proprio svuotamento di mansioni.

2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la reciproca connessione, non sono meritevoli di accoglimento.

In ordine al dedotto svuotamento di mansioni deve rilevarsi che la Corte territoriale (cfr. sentenza pag. 6) ha espressamento negato la configurabilità di detta ipotesi, sulla base dell’esame delle deposizioni dei testimoni (“l’espletata istruttoria ha consentito di escludere la allegata inoperosità, v. cap. 52 della memoria difensiva F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 Numero sezionale 1002/2022 confermata dal teste Mezzadri, quanto alla lettera Numero di raccolta generale 11516/2022 B, e dal Cielo, integralmente (…)”, sicché il Data pubblicazione 08/04/2022 motivo di ricorso per cassazione si traduce in parte qua in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede.

Il ricorrente lamenta altresì di non essere stato assegnato a compiti confacenti alla propria categoria di inquadramento e di non essersi visto conferire la posizione organizzativa.

La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che nega in radice che il mancato rinnovo della posizione organizzativa possa concretizzare una dequalificazione: per l’effetto, restano irrilevanti tutte le considerazioni relative alla correttenza o meno della procedure di rinnovo della p.o.

Quanto alla deduzione del mancato svolgimento di mansioni afferenti alla categoria D, a pag. 17 del ricorso per cassazione, nel sottolineare che l’allegazione era stata compiuta fin dal giudizio di primo grado, viene trascritto il passaggio dell’atto introduttivo del giudizio in cui si lamenta detto aspetto che qui si trascrive: “Il dott. [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 2008, non esercita più le mansioni che sono ascrivibili al suo inquadramento, o comunque le esercita in maniera e misura limitatissime”.

Non vi è dubbio alcuno che l’allegazione, formulata nell’atto introduttivo del giudizio e innanzi riportata, è del tutto generica, come correttamente osservato dal giudice di appello (cfr. sentenza F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 Numero sezionale 1002/2022 pag. 6 - “le allegazioni in punto di Numero di raccolta generale 11516/2022 demansionamento contenute nel ricorso introduttivo Data pubblicazione 08/04/2022 della lite, al pari della relativa documentazione, sono del tutto generiche e in larga misura irrilevanti”).

Va poi aggiunto che - a differenza di quanto adombrato nel ricorso per cassazione - nel pubblico impiego contrattualizzato vale il principio (cui va data continuità) della cd. equivalenza formale delle mansioni, senza che possa essere valorizzata in alcun modo la professionalità in concreto acquisita dal dipendente ed il suo bagaglio professionale (cfr., fra le tante, Cass. 7106/2014 e Cass. n. 18817/2018); del tutto improprio, poi, è il riferimento all’art. 2103 c.c. (inapplicabile in materia di pubblico impiego contrattualizzato).

Negato sul piano delle risultanze probatorie lo svuotamento delle mansioni, è inammissibile in questa sede una rivalutazione del compendio istruttorio; negato altresì il demansionamento, stante il difetto di puntuale allegazione sul punto e confermata la correttezza della decisione assunta in appello in ordine alla irrilevanza della posizione organizzativa, avuto riguardo all’inquadramento (si veda, tra le altre Cass. n. 6367/2015, che precisa come in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 economico), vanno dunque rigettati entrambi i Numero sezionale 1002/2022 motivi di ricorso innanzi evidenziati.

Numero di raccolta generale 11516/2022Data pubblicazione 08/04/2022

3. Con il terzo mezzo, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. si lamenta l’omesso esame sia di fatti che di documenti decisivi ai fini della decisione.

La doglianza viene svolta in relazione al mancato rinnovo della posizione organizzativa: si lamenta che la Corte territoriale, dopo aver dato atto dell’obbligo della parte datoriale, Provincia di Parma, di motivare le ragioni della scelta, si sia poi sottratta alla verifica della correttezza della motivazione, ritenendola ininfluente, omettendo di valutare i documenti sul punto prodotti.

4. Con il quarto mezzo vengono riproposte sostanzialmente le medesime censure, sotto il profilo della violazione del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., con riferimento alla violazione dell’art.9 del c.c.n.l. regioni ed autonomie locali del 31.3.2009, degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art.97 Cost.

Si sostiene che la sentenza della Corte territoriale sia errata nella parte in cui ha ritenuto ininfluente l’obbligo di motivazione, con riferimento al mancato conferimento della posizione organizzativa.

4.1. I due motivi, anche in questo caso intimamente connessi involgendo l’esame del medesimo profilo, sebbene sotto la lente prismatica rispettivamente dei nn. 5 e 3 dell’art. 360 c.p.c., non sono meritevoli di accoglimento.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. deve rilevarsene l’inammissibilità.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 Numero sezionale 1002/2022 Si è infatti già innanzi evidenziato come la Numero di raccolta generale 11516/2022 pronunzia di primo grado e di appello, quanto al Data pubblicazione 08/04/2022 capo relativo al mancato rinnovo della posizione organizzativa, siano conformi, nel senso del rigetto di ogni pretesa (cd. doppia conforme).

Pertanto, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis, atteso che l’appello risulta proposto nell’anno 2014), non è consentita l’impugnazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in ipotesi di c.d.

“doppia conforme di merito”, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri (il che non è avvenuto nel caso in esame) che le pronunce di primo e secondo grado, pur coincidenti quanto a dispositivo, si siano però basate su rationes decidendi fra loro diverse.

Il quarto motivo, nel quale la medesima questione viene prospettata avuto riguardo alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sconta il limite di non confrontarsi con la ratio della decisione, motivata in punto di difetto di allegazioni sul punto (essendo a tal fine insufficiente il richiamo dei titoli culturali) e di mancata valutazione comparativa di tutti i concorrenti coinvolti nel giudizio.

Nel motivo di ricorso ci si duole dell’erroneità della decisione sul rilievo che sarebbero stati allegati i titoli dell’unica concorrente partecipante alla selezione ai fini del conferimento della posizione organizzativa.

La doglianza è inammissibile perché non si confronta con altro aspetto della motivazione della pronunzia impugnata, ovvero con la mancata F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 allegazione degli ulteriori elementi a valutarsi Numero sezionale 1002/2022 ai fini del conferimento della posizione Numero di raccolta generale 11516/2022Data pubblicazione 08/04/2022 organizzativa, diversi dalla mera comparazione dei titoli culturali (cfr. pag. 6 della sentenza), in relazione ai quali nulla era stato dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.

Tale ratio decidendi, da sola idonea a determinare il rigetto della domanda, non risulta in alcun modo intaccata dal motivo, che dunque va rigettato.

5. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza anche quanto alle spese.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 Numero sezionale 1002/2022 Numero di raccolta generale 11516/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18614-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e 2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1002 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 Numero sezionale 1002/2022 MARCOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11516/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 503/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/06/2016 R.G.N. 304/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma nella parte in cui aveva negato l’illegittimità del mancato rinnovo della posizione organizzativa rivestita dal ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], con rigetto delle conseguenti pretese risarcitorie; in riforma della sentenza di prime cure, che aveva accertato il demansionamento in danno del lavoratore, appartenente alla categoria D, pos. 6, del c.c.n.l. autonomie locali del 31.3.1999 con condanna della parte datoriale, Provincia di Parma, al risarcimento del solo danno non patrimoniale - rigettava tutte le domande proposte. Osservava la Corte di appello, per quanto di interesse, che, in applicazione della disciplina collettiva, il conferimento della p.o. era temporaneo, sicché il relativo facere non rientra F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 nelle mansioni proprie della qualifica di Numero sezionale 1002/2022 appartenenza ed è estraneo alla disciplina di cui Numero di raccolta generale 11516/2022Data pubblicazione 08/04/2022 all’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001; sottolineava altresì che, nella specie, l’incarico era venuto meno per mera scadenza del termine e che il ricorso introduttivo era carente di allegazioni in ordine al profilo dell’illegittimità del procedimento datoriale relativo al conferimento della p.o. per il nuovo arco temporale in considerazione. Escludeva, poi, anche il danno da perdita di chance per difetto di allegazione utile a tal fine. Quanto al dedotto demansionamento, sottolineata la differenza di disciplina tra l’art. 2103 c.c., nel testo vigente ratione temporis, e l’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, negava la rilevanza nel pubblico impiego contrattualizzato della professionalità comunque acquisita dal dipendente, dovendo scrutinarsi solo l’aspetto formale della riferibilità alla declaratoria di appartenenza delle mansioni svolte, sicché, irrilevante ai fini del demansionamento il mancato rinnovo della posizione organizzativa, la dequalificazione andava negata con rigetto di ogni domanda, considerato che la prova testimoniale aveva altresì escluso anche un totale svuotamento delle mansioni. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, il lavoratore. Resiste con controricorso l’amministrazione intimata. Parte ricorrente deposita memoria. Considerato che:F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione Numero sezionale 1002/2022 all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., viene lamentato Numero di raccolta generale 11516/2022Data pubblicazione 08/04/2022 l’omesso esame di documenti e fatti decisivi, discussi tra le parti, consistenti nell’assegnazione di compiti non confacenti all’inquadramento del ricorrente e nella successiva quasi totale privazione di ogni mansione; si lamenta, altresì, l’erronea valutazione di documenti e del fatto consistito nel mancato rinnovo della posizione organizzativa. 2. Con il secondo mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] autonomie locali, degli artt. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2103 c.c., oltre che degli artt.1175 e 1335 c.c. e 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione. A tal riguardo riprende gli argomenti già posti a fondamento del primo motivo e, in particolare, reitera il rilievo che per un lasso temporale si sarebbe concretizzato, nella specie, un vero e proprio svuotamento di mansioni. 2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la reciproca connessione, non sono meritevoli di accoglimento. In ordine al dedotto svuotamento di mansioni deve rilevarsi che la Corte territoriale (cfr. sentenza pag. 6) ha espressamento negato la configurabilità di detta ipotesi, sulla base dell’esame delle deposizioni dei testimoni (“l’espletata istruttoria ha consentito di escludere la allegata inoperosità, v. cap. 52 della memoria difensiva F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 Numero sezionale 1002/2022 confermata dal teste Mezzadri, quanto alla lettera Numero di raccolta generale 11516/2022 B, e dal Cielo, integralmente (…)”, sicché il Data pubblicazione 08/04/2022 motivo di ricorso per cassazione si traduce in parte qua in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede. Il ricorrente lamenta altresì di non essere stato assegnato a compiti confacenti alla propria categoria di inquadramento e di non essersi visto conferire la posizione organizzativa. La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che nega in radice che il mancato rinnovo della posizione organizzativa possa concretizzare una dequalificazione: per l’effetto, restano irrilevanti tutte le considerazioni relative alla correttenza o meno della procedure di rinnovo della p.o. Quanto alla deduzione del mancato svolgimento di mansioni afferenti alla categoria D, a pag. 17 del ricorso per cassazione, nel sottolineare che l’allegazione era stata compiuta fin dal giudizio di primo grado, viene trascritto il passaggio dell’atto introduttivo del giudizio in cui si lamenta detto aspetto che qui si trascrive: “Il dott. [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 2008, non esercita più le mansioni che sono ascrivibili al suo inquadramento, o comunque le esercita in maniera e misura limitatissime”. Non vi è dubbio alcuno che l’allegazione, formulata nell’atto introduttivo del giudizio e innanzi riportata, è del tutto generica, come correttamente osservato dal giudice di appello (cfr. sentenza F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 Numero sezionale 1002/2022 pag. 6 - “le allegazioni in punto di Numero di raccolta generale 11516/2022 demansionamento contenute nel ricorso introduttivo Data pubblicazione 08/04/2022 della lite, al pari della relativa documentazione, sono del tutto generiche e in larga misura irrilevanti”). Va poi aggiunto che - a differenza di quanto adombrato nel ricorso per cassazione - nel pubblico impiego contrattualizzato vale il principio (cui va data continuità) della cd. equivalenza formale delle mansioni, senza che possa essere valorizzata in alcun modo la professionalità in concreto acquisita dal dipendente ed il suo bagaglio professionale (cfr., fra le tante, Cass. 7106/2014 e Cass. n. 18817/2018); del tutto improprio, poi, è il riferimento all’art. 2103 c.c. (inapplicabile in materia di pubblico impiego contrattualizzato). Negato sul piano delle risultanze probatorie lo svuotamento delle mansioni, è inammissibile in questa sede una rivalutazione del compendio istruttorio; negato altresì il demansionamento, stante il difetto di puntuale allegazione sul punto e confermata la correttezza della decisione assunta in appello in ordine alla irrilevanza della posizione organizzativa, avuto riguardo all’inquadramento (si veda, tra le altre Cass. n. 6367/2015, che precisa come in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 economico), vanno dunque rigettati entrambi i Numero sezionale 1002/2022 motivi di ricorso innanzi evidenziati. Numero di raccolta generale 11516/2022Data pubblicazione 08/04/2022 3. Con il terzo mezzo, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. si lamenta l’omesso esame sia di fatti che di documenti decisivi ai fini della decisione. La doglianza viene svolta in relazione al mancato rinnovo della posizione organizzativa: si lamenta che la Corte territoriale, dopo aver dato atto dell’obbligo della parte datoriale, Provincia di Parma, di motivare le ragioni della scelta, si sia poi sottratta alla verifica della correttezza della motivazione, ritenendola ininfluente, omettendo di valutare i documenti sul punto prodotti. 4. Con il quarto mezzo vengono riproposte sostanzialmente le medesime censure, sotto il profilo della violazione del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., con riferimento alla violazione dell’art.9 del c.c.n.l. regioni ed autonomie locali del 31.3.2009, degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art.97 Cost. Si sostiene che la sentenza della Corte territoriale sia errata nella parte in cui ha ritenuto ininfluente l’obbligo di motivazione, con riferimento al mancato conferimento della posizione organizzativa. 4.1. I due motivi, anche in questo caso intimamente connessi involgendo l’esame del medesimo profilo, sebbene sotto la lente prismatica rispettivamente dei nn. 5 e 3 dell’art. 360 c.p.c., non sono meritevoli di accoglimento. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. deve rilevarsene l’inammissibilità.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 Numero sezionale 1002/2022 Si è infatti già innanzi evidenziato come la Numero di raccolta generale 11516/2022 pronunzia di primo grado e di appello, quanto al Data pubblicazione 08/04/2022 capo relativo al mancato rinnovo della posizione organizzativa, siano conformi, nel senso del rigetto di ogni pretesa (cd. doppia conforme). Pertanto, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis, atteso che l’appello risulta proposto nell’anno 2014), non è consentita l’impugnazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in ipotesi di c.d. “doppia conforme di merito”, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri (il che non è avvenuto nel caso in esame) che le pronunce di primo e secondo grado, pur coincidenti quanto a dispositivo, si siano però basate su rationes decidendi fra loro diverse. Il quarto motivo, nel quale la medesima questione viene prospettata avuto riguardo alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sconta il limite di non confrontarsi con la ratio della decisione, motivata in punto di difetto di allegazioni sul punto (essendo a tal fine insufficiente il richiamo dei titoli culturali) e di mancata valutazione comparativa di tutti i concorrenti coinvolti nel giudizio. Nel motivo di ricorso ci si duole dell’erroneità della decisione sul rilievo che sarebbero stati allegati i titoli dell’unica concorrente partecipante alla selezione ai fini del conferimento della posizione organizzativa. La doglianza è inammissibile perché non si confronta con altro aspetto della motivazione della pronunzia impugnata, ovvero con la mancata F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 allegazione degli ulteriori elementi a valutarsi Numero sezionale 1002/2022 ai fini del conferimento della posizione Numero di raccolta generale 11516/2022Data pubblicazione 08/04/2022 organizzativa, diversi dalla mera comparazione dei titoli culturali (cfr. pag. 6 della sentenza), in relazione ai quali nulla era stato dedotto nell’atto introduttivo del giudizio. Tale ratio decidendi, da sola idonea a determinare il rigetto della domanda, non risulta in alcun modo intaccata dal motivo, che dunque va rigettato. 5. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza anche quanto alle spese. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18614/2016 Numero sezionale 1002/2022 Numero di raccolta generale 11516/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2