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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 15296/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4581/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eFANTINI DANIELE; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: Contratto di agenzia – Violazione patto esclusiva R.G.N. 4581/2018 Ud. 10/05/2023CC Sez.

S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 2 di 9 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2428/2017 depositata il 30/10/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] citò, dinanzi a l Tribunale di Vi cenza, la società [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver concluso con quest’ultima – dopo un primo contratto - due distinti contratti di agenzia, aventi decorrenza dal gennaio 1994 e relativi, entrambi , alla promozione in esclusiva della vendita dei macchinari della convenuta, uno concernente il territorio italiano, e l’altro relativo ad alcuni Paesi europei.

Lamentò l’attrice il mancato rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo contrattuale di comunicazione di tutti gli ordinativi ricevuti dalla convenuta relativamente alle zone in cui vigeva l’esclusiva della stessa attrice, chiedendo, conseguentemente, la condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni maturate e non corrisposte,oltre al risarcimento dei danni.

Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], contestando in primo luogo la qualificazione dei contratti de quibus come contratti di agenzia, affermando che gli stessi avevano ad oggetto il solo procacciamento di affari, quanto al contratto relativo all’Italia, e l’assistenza ed intermediazione nelle relazioni commerciali, quanto al contratto relativo ai Paesi esteri.

Con sentenza del 2 febbraio 2010, il Tribunale di Vicenza respinse la domanda della [OSCURATO:PERSONA], gravandola delle spese di lite.

2. Proposto appello dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], dopo l’espletamento di attività istruttoria, in riforma Sez.

S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 3 di 9 della decisione di prime cure, condannò, con la sentenza n. 2428/2017, la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 467.534,63 oltre accessori, a titolo di provvigioni, condannando,altresì, la stessa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale ritenne di poter qualificare i due negozi dedotti in giudizio come contratti di agenzia, sulla scorta sia del loro tenore letterale, sia della corrispondenza intercorsa successivamente tra le parti, sia della documentazione fiscale prodotta in atti.

Rilevava,conseguentemente, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasta in effetti inadempiente all’obbligo di consegnare gli estratti conto relativi alle provvigioni, basando a questo punto la propria decisione sulla documentazione di cui la stessa Corte territoriale aveva ordinato l’esibizione e sulla consulenza tecnica disposta sulla documentazione prodotta, peraltro solo in parte dalla [OSCURATO:PERSONA], a seguito di ordine di esibizione.

3. Per la cassazione della citata sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre ora la [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale , [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio nelle forme previste dall’art.380-bis.1. c.p.c. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale è affidato a due motivi formulati congiuntamente dalla ricorrente alla pag. 10 del ricorso nei seguenti termini: “A –violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Sez.

S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 4 di 9 B - violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. / art. 26 9 7 c.c.”.

La ricorrente, dopo avere espresso l’opinione che la Corte d’appello “abbia errato nella valutazione strettamente inerente alle deduzioni dei fatti operate dalle parti in causa e nella consequenziale adozione dei provvedimenti istruttori”, si duole del fatto che la Corte territoriale – secondo la medesima ricorrente influenzata dalle emergenze di documenti che pure aveva ravvisato come irrilevanti ai fini del decidere, senza tuttavia dichiararne, come sarebbe stato corretto, la inammissibilità –abbia disposto lo svolgimento di attività istruttoria nonostante la [OSCURATO:PERSONA], nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado, avesse omesso radicalmente di allegare la violazione del patto di esclusiva.

In virtù di tale omissione – e , quindi , della necess aria allegazione iniziale – la Corte, argomenta il ricorso, non avrebbe dovuto procedere nell’attività istruttoria - consistente nell’ordine di esibizione e nell’espletamento di consulenza tecnica – in quanto, in tal modo, avrebbe finito per colmare gli oneri di allegazione della [OSCURATO:PERSONA], procedendo, di conseguenza , allo svolgimento di attività istruttoria a carattere esplorativo, a partire dall’adozione di un ordine di esibizione privo dei necessari caratteri di specificità.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe violato non solo il limite fissato dall’art. 112 c.p.c., ma anche la regola di ripartizione dell’onere probatorio fissata dall’art. 2697 c.c.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c. la violazione degli artt.112, 115, 116 e 118 c.p.c.

Sez.

S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 5 di 9 La ricorrente incidentale impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha accolto solo parzialmente la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione delle provvigioni, dolendosi del fatto che la Corte stessa non abbia desunto argomenti di prova dalla mancata piena ottemperanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] all’ordine di esibizionedisposto ex art. 210 c.p.c.

La Corte territoriale, argomenta il ricorso incidentale, avrebbe in tal modo omesso di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto le provvigioni relative al periodo anteriore all’anno 2001 senza assolutamente motivare sul punto.

3. Rileva il collegio che il ricorso principale è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui, poiché il giudizio di cassazione costituisce rimedio a critica vincolata , il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al ri guardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione ( cfr., ad es., Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020).

Il carattere appena richiamato del giudizio di legittimità – connesso al fatto che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa – comporta che la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di Sez.

S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 6 di 9 ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti ( v., tra le tante, Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019) Come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, poi, infatti, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Orbene, nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di legge, traducendosi, in tal modo , in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata,non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono effettivamente sottoporre all'esame di questa Corte , a l di là di una evidente sollecitazione all’inammissibile esercizio di un terzo grado di merito.

Il ricorso, ulteriormente, viene ad imperniarsi su ll’affermata carenza dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dell’odierna Sez.

S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 7 di 9 controricorrente, s enza , tuttavia , in alcun modo riprodurre il tenore fondamentale di tale atto,sottraendosi, così, radicalmente all’onere di specificità.

Né tale carenza può essere colmata con l’esame diretto – nella presente sede di legittimità -degli atti , in quanto l'esercizio, ad opera di questa Corte, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).

Quindi, è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 - Sentenza n . 27368 del 01/12/2020).

Sez.

S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 8 di 9 Altrettanto indeterminate – e quindi inammissibili - risultano le deduzioni in ordine alla violazionedell’art. 2697 c.c., avendo il giudice di appello esercitat o i propri poteri istruttori d’ufficio , peraltro conformandosi alle indicazioni di questa Corte in materia (di recente precisate da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9064 del 31/03/2023 e, in precedenza, da Cass. Sez.

L, Sentenza n. 19319 del 29/09/2016 ; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 14968 del 07/07/2011; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 18586 del 05/09/2007), mentre la ricorrente ha omesso , persino, di confrontare le proprie doglianze con lo specifico regime assicurato all’agente dall’art. 1749 c.c., peraltro sulla scia di indicazioni eurounitarie (Dir. 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE).

4. Dall’inammissibilità del ricorso principale discende, ex art. 334 c.p.c., l’inefficacia del ricorso incidentale, depositato ben oltre il termine di impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia.

5. Segue la condanna della r icorrente principale alla rifusione , in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte, Sez.

S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 9 di 9 dichiara l’inammissibilità de l ricorso principale e l’inefficacia di quelloincidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento , in favore della controricorrente,delle spese del presente giudizio, che si liquida no in € 6.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellastessa ricorrente principale , di un ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4581/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eFANTINI DANIELE; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: Contratto di agenzia – Violazione patto esclusiva R.G.N. 4581/2018 Ud. 10/05/2023CC Sez. S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 2 di 9 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2428/2017 depositata il 30/10/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citò, dinanzi a l Tribunale di Vi cenza, la società [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver concluso con quest’ultima – dopo un primo contratto - due distinti contratti di agenzia, aventi decorrenza dal gennaio 1994 e relativi, entrambi , alla promozione in esclusiva della vendita dei macchinari della convenuta, uno concernente il territorio italiano, e l’altro relativo ad alcuni Paesi europei. Lamentò l’attrice il mancato rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo contrattuale di comunicazione di tutti gli ordinativi ricevuti dalla convenuta relativamente alle zone in cui vigeva l’esclusiva della stessa attrice, chiedendo, conseguentemente, la condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni maturate e non corrisposte,oltre al risarcimento dei danni. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], contestando in primo luogo la qualificazione dei contratti de quibus come contratti di agenzia, affermando che gli stessi avevano ad oggetto il solo procacciamento di affari, quanto al contratto relativo all’Italia, e l’assistenza ed intermediazione nelle relazioni commerciali, quanto al contratto relativo ai Paesi esteri. Con sentenza del 2 febbraio 2010, il Tribunale di Vicenza respinse la domanda della [OSCURATO:PERSONA], gravandola delle spese di lite. 2. Proposto appello dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], dopo l’espletamento di attività istruttoria, in riforma Sez. S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 3 di 9 della decisione di prime cure, condannò, con la sentenza n. 2428/2017, la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 467.534,63 oltre accessori, a titolo di provvigioni, condannando,altresì, la stessa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale ritenne di poter qualificare i due negozi dedotti in giudizio come contratti di agenzia, sulla scorta sia del loro tenore letterale, sia della corrispondenza intercorsa successivamente tra le parti, sia della documentazione fiscale prodotta in atti. Rilevava,conseguentemente, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasta in effetti inadempiente all’obbligo di consegnare gli estratti conto relativi alle provvigioni, basando a questo punto la propria decisione sulla documentazione di cui la stessa Corte territoriale aveva ordinato l’esibizione e sulla consulenza tecnica disposta sulla documentazione prodotta, peraltro solo in parte dalla [OSCURATO:PERSONA], a seguito di ordine di esibizione. 3. Per la cassazione della citata sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre ora la [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale , [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio nelle forme previste dall’art.380-bis.1. c.p.c. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a due motivi formulati congiuntamente dalla ricorrente alla pag. 10 del ricorso nei seguenti termini: “A –violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Sez. S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 4 di 9 B - violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. / art. 26 9 7 c.c.”. La ricorrente, dopo avere espresso l’opinione che la Corte d’appello “abbia errato nella valutazione strettamente inerente alle deduzioni dei fatti operate dalle parti in causa e nella consequenziale adozione dei provvedimenti istruttori”, si duole del fatto che la Corte territoriale – secondo la medesima ricorrente influenzata dalle emergenze di documenti che pure aveva ravvisato come irrilevanti ai fini del decidere, senza tuttavia dichiararne, come sarebbe stato corretto, la inammissibilità –abbia disposto lo svolgimento di attività istruttoria nonostante la [OSCURATO:PERSONA], nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado, avesse omesso radicalmente di allegare la violazione del patto di esclusiva. In virtù di tale omissione – e , quindi , della necess aria allegazione iniziale – la Corte, argomenta il ricorso, non avrebbe dovuto procedere nell’attività istruttoria - consistente nell’ordine di esibizione e nell’espletamento di consulenza tecnica – in quanto, in tal modo, avrebbe finito per colmare gli oneri di allegazione della [OSCURATO:PERSONA], procedendo, di conseguenza , allo svolgimento di attività istruttoria a carattere esplorativo, a partire dall’adozione di un ordine di esibizione privo dei necessari caratteri di specificità. Sulla scorta di tali argomentazioni, la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe violato non solo il limite fissato dall’art. 112 c.p.c., ma anche la regola di ripartizione dell’onere probatorio fissata dall’art. 2697 c.c. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c. la violazione degli artt.112, 115, 116 e 118 c.p.c. Sez. S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 5 di 9 La ricorrente incidentale impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha accolto solo parzialmente la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione delle provvigioni, dolendosi del fatto che la Corte stessa non abbia desunto argomenti di prova dalla mancata piena ottemperanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] all’ordine di esibizionedisposto ex art. 210 c.p.c. La Corte territoriale, argomenta il ricorso incidentale, avrebbe in tal modo omesso di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto le provvigioni relative al periodo anteriore all’anno 2001 senza assolutamente motivare sul punto. 3. Rileva il collegio che il ricorso principale è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui, poiché il giudizio di cassazione costituisce rimedio a critica vincolata , il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al ri guardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione ( cfr., ad es., Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020). Il carattere appena richiamato del giudizio di legittimità – connesso al fatto che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa – comporta che la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di Sez. S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 6 di 9 ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti ( v., tra le tante, Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019) Come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, poi, infatti, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Orbene, nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di legge, traducendosi, in tal modo , in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata,non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono effettivamente sottoporre all'esame di questa Corte , a l di là di una evidente sollecitazione all’inammissibile esercizio di un terzo grado di merito. Il ricorso, ulteriormente, viene ad imperniarsi su ll’affermata carenza dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dell’odierna Sez. S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 7 di 9 controricorrente, s enza , tuttavia , in alcun modo riprodurre il tenore fondamentale di tale atto,sottraendosi, così, radicalmente all’onere di specificità. Né tale carenza può essere colmata con l’esame diretto – nella presente sede di legittimità -degli atti , in quanto l'esercizio, ad opera di questa Corte, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). Quindi, è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 - Sentenza n . 27368 del 01/12/2020). Sez. S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 8 di 9 Altrettanto indeterminate – e quindi inammissibili - risultano le deduzioni in ordine alla violazionedell’art. 2697 c.c., avendo il giudice di appello esercitat o i propri poteri istruttori d’ufficio , peraltro conformandosi alle indicazioni di questa Corte in materia (di recente precisate da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9064 del 31/03/2023 e, in precedenza, da Cass. Sez. L, Sentenza n. 19319 del 29/09/2016 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14968 del 07/07/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18586 del 05/09/2007), mentre la ricorrente ha omesso , persino, di confrontare le proprie doglianze con lo specifico regime assicurato all’agente dall’art. 1749 c.c., peraltro sulla scia di indicazioni eurounitarie (Dir. 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE). 4. Dall’inammissibilità del ricorso principale discende, ex art. 334 c.p.c., l’inefficacia del ricorso incidentale, depositato ben oltre il termine di impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia. 5. Segue la condanna della r icorrente principale alla rifusione , in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, Sez. S2 - R.G. 4581/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 9 di 9 dichiara l’inammissibilità de l ricorso principale e l’inefficacia di quelloincidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento , in favore della controricorrente,delle spese del presente giudizio, che si liquida no in € 6.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellastessa ricorrente principale , di un ulteriore im
Sentenza Cassazione n. 15296/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris