Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35546/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8639-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIA, rappresentata e difesa da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] METTAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso il DECRETO n. 730/2018 del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta, ha ammesso l’agente per la riscossione allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 straordinaria (dal 2014) per il credit o relativo a lle “ somme aggiuntive lavoratori subordinati” e per il credito relativo all’“aggio coattivo”.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha escluso che l’opposta, quale ente ecclesiastico riconosciuto, potesse godere della sospensione dei termini di pagamento prevista dall’art. 1, comma 255, della l. n. 311/2004, come prorogata dall’art. 1, comma 188, della l. n. 147/2013, non avendo dimostrato, a fronte della percezione di corrispettivi per l’attività svolta dalla stessa, che l’attività commerciale svolta non fosse esclusiva o prevalente rispetto alle sue finalità istituzionali e, quindi, di essere, come la norma invocata invece pretende, un ente non commerciale.

1.3. D’altra parte, ha aggiunto il tribunale, possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria, a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 270/1999, solo le imprese assoggettate alle disposizioni sul fallimento, vale a dire “gli imprenditori che esercitano una attività commerciale”, tra i quali sono compresi “anche gli enti che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di attività commerciale”.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, con ricorso notificato il 9/3/2018, ha chiesto, per un motiv o , la cassazione del decreto.

1.5. L’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.6. La ricorrente ha depositato memorianella quale ha, tra l’altro, invocato il giudicato esterno formatosi in ordine alla natura della Congregazione e alla sussistenza in capo ad essa di tutti i requisiti per l’accesso ai benefici di cui all’art. 1, comma 255, della l. 311/2004 per effettodella sentenza di questa Corte Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 n. 10006/2022, sul rilievo che tale pronuncia, resa su ricorso dell’Agenzia delle entrate, “decidendo sulla legittimità della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, sede di Bari, che aveva accolto l’eccezione d’illegittimità della cartella di pagamento per Irap dell’anno 2009, proposta dalla Congregazione, per essere stata emessa nella vigenza della sospensione di cui all’art. 1, comma 255, della legge n. 311 del 2004, poi prorogata, dà atto che la Congregazione è beneficiaria degli effetti della sospensione trattandosi di ente non commerciale con sede operativa nel territorio interessato da eventi sismici e vulcanici nel 2002 ” ed ha, quindi, “riconosciuto la legittimità della sola somma pretesa per l’imposta, esclusi interessi e sanzioni ”. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l ’ unico motivo articolato , la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1, comma 255, della l. n. 311/2004 e successive modifiche, in comb.disp. con l’art. 41, comma 7, della l. n. 289/2002 e l’art. 4 del d.l. n. 245/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ammesso l’opponente allo stato passivo per i crediti relativi alle sanzioni, comprensive di mora, aggio e spese, sul rilievo che la Congregazione opposta non godesse della sospensione di tutti i termini di pagamento in materia tributaria e previdenziale prevista dall’art. 1, comma 255, della l. n. 311/2004.

2.2. In tal modo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che : - la Congregazione , quale ente ecclesiastico che ha svolto“l’attività commerciale” di “assistenza sanitaria” “nella forma d’impresa” solo come mezzo per il perseguimento delle finalità religiose previste nel suo statuto, dovev a essere qualificat a come un “ ente non Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 commerciale”che rientrava nella fattispecie prevista dall’art. 41, comma 7, cit.; - tale norma, infatti, senza escludere l ’ o bbligo contributivo, consente al debitore di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali al termine del periodo di sospensione ed esclude, quindi, che, in tale periodo, possano maturare interessi o essere inflitte sanzioni; - l ’ onere di provare l’insussistenza dei presupposti applicativi di tale norma spettava, peraltro,all’agente per la riscossione e non alla Congregazione, che per legge gode della sospensione prevista; - l ’ ammissione della Congregazione all’amministrazione straordinaria è irrilevante,trattandosi di procedura che ha inteso tutelare tutti i soggetti che esercitano l’attività in forma imprenditoriale, compresi gli enti non commerciali che, come la ricorrente, esercitano, in forma d’impresa, un’attività economicamente rilevante il cui stato di decozione è destinato a sfociare in una procedura concorsuale, ma senza escludere che gli stessi conservino la propria identità giuridica originaria.

2.3. Il motivo è infondato.

Gli effetti della sentenza di fallimento ( la cui provvisoria esecutività, disposta dall ’ art. 16, comma 2°, l.fall., non è suscettibile di sospensione), infatti, sia per la determinazione dello statusdi fallito che ne deriva, sia per gli aspetti conservativi del patrimonio ad essa conseguenti, vengono meno sol tant o con il passaggio in giudicato dell a decisioneche, accogliendo il reclamo previsto dall’a rt. 18 l.fall. , ne pronuncila revoca (Cass. n. 1073 del 2018 ).

2.4. Tale principio, già affermato nella vigenza del la normativa originaria della legge fallimentare (Cass. n. 4187 del 1991; Cass. n. 16505 del 2003; Cass. n. 10792 del 2003), deve ritenersi valido anche dopo la riformadella stessa, risultando in vigore tanto l’art. 16, comma 2°, l.fall., che prevede l’esecutivit̀ immediata della sentenza, sia il principio che esclude la sua Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 sospensione per effetto del reclamo, come si evince dal successivo art. 19, il quale prevede che, in tal caso, il giudice possa disporre soltanto la sospensione della liquidazione dell’attivo (Cass. n. 4632 del 2009; Cass. n. 4707 del 2011; Cass. n. 22153 del 2021, in motiv.).

2.5. In conclusione, deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento rimane giuridicamente efficace fino al passaggio in giudicato della sua (eventuale) revoca e che, di conseguenza, fino a quel momento, lo status di fallito, con i relativi presupposti soggettivi (art. 1 l.fall.) ed oggettivi (art. 5 l.fall.), non può essere messo in discussione da nessuno: neppure, evidentemente, dal soggetto che è stato dichiarato fallito e, a fortiori, dagli organi della relativa procedura.

2.6. Tale principio, peraltro,come può argomentarsi dalle norme previste dagli artt. 9, comma 3, e 10, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999, vale anche per la sentenza che, a norma dell’art. 8 del d.lgs. n. 270 cit., dichiara lo stato d’insolvenza delle imprese aventi i requisiti previsti dall’art. 2 dello stesso d.lgs. n. 270 cit. (come quello di esercitare un’impresa soggetta alle disposizioni sul fallimento, e cioè, come si evince dall’art. 1, commi1° e 2° , l.fall., “ un ’ attività commerciale ” e sia, come tale, un imprenditore commerciale), la quale, pertanto, rimane efficace, anche per ciò che riguarda la determinazione del relativo status, con i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, fino al passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 270, ne pronunci, appunto, la revoca a norma del successivo art. 10.

2.7. La sentenza che ha dichiarato lo stato d’insolvenza della ricorrente, pertanto, fino a che non passi in giudicato la sentenza che eventualmente l a revochi, non è suscettibil e , Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, come quello che la stessa abbia esercitato un’attività commerciale ed abbia pertanto assunto lo status di imprenditore commerciale, di essere messain discussione: tanto più se si tratta del giudizi o , conseguente all’apertura di tale procedura a norma dell’art. 53 del d.lgs. n. 270 cit., di accertamento dei crediti vantati nei suoi confrontie, come nel caso in esame, d elle relative opposizioni .

2.8. Ed è, in effetti, noto, come q uesta Corte ha ripetutamente affermato, che: - lo status di imprenditore può essere riconosciuto a tutti gli enti di tipo associativo (compresi quelli disciplinati dal libro I del codice civile) che, in concreto, a prescindere dallo schema giuridico adottato, svolgono, esclusivamente o prevalentemente, attivit̀ di impresa commerciale (cfr.Cass. n. 8374 del 2000; Cass. n. 22955 del 2020, in motiv.; Cass. n. 29245 del 2021, in motiv.; Cass. n. 4418 del 2022, in motiv.; in precedenza, Cass. n. 9589 del 1993; Cass. n. 5770 del 1979 ); - ai fini dell ’ applica bilit ̀ dello statuto di imprenditore commerciale, invero, rileva “soltanto che l’ente abbia svolto un’attivit̀ da imprenditore commerciale” e che “l ’ esercizio di questa impresa esaurisca l ’ attivit ̀ dell ’ ente, ovvero risulti prevalente rispetto ad altre attivit̀ , s ̀ da costituire l’oggetto esclusivo o principale” dello stesso, e ciò vale “anche quando … l’ attivit à di impresa realizzi in via diretta gli scopi istituzionali dell’ente e sia, percì , finalizzata al raggiungimento di scopi altruistici” (cfr.Cass. n. 9589 del 1993, in motiv.; Cass.n. 5770 del 1979; più di recente, Cass. n. 22955 del 2020, in motiv.); -il fine altruistico, in effetti, inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell’ente, non pregiudica il carattere imprenditoriale dei servizi resi poiché rimane giuridicamente irrilevante al pari di qualsiasi movente soggettivo che induca l’imprenditore ad esercitare la Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 sua attivit̀ (Cass. n. 6835 del 2014; Cass. n. 17399 del 2011; Cass. n. 16612 del 2008; di recente, Cass. n. 22955 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4418 del 2022 in motiv.).

2.9. Stabilito, dunque, chela ricorrente, quanto meno nel giudizio di accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti a norma dell’art. 53 del d.lgs. n. 270 cit., ha assunto la natura di imprenditore commerciale ( e che l ’affermazione di tale status , nei giudizi endoconcorsuali di accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti, non può essere in alcun modo preclusa da una sentenza che, al di fuori della procedura concorsuale, l’abbia, in ipotesi, negata , pur se passata in giudicato ), deve, di conseguenza, escludersiche la stessa possa configurarsi, per la contraddizione che non lo consente, quale ente non commerciale e, quindi, godere del beneficio della sospensione di tutti i termini di pagamento in materia tributaria e previdenziale prevista dall’art. 1, comma 255, della l. n. 311/2004.

3. Il ricorsodev’essere, quindi, respinto: senza, peraltro, che sia necessario disporne la riunione con altri pendenti innanzi a questa Corte sulla stessa questione.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato dev’essere, tuttavia, limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cass. n. 22014 del 2018).

5. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in €. 7.000,00, oltre alle somme prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8639-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIA, rappresentata e difesa da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] METTAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso il DECRETO n. 730/2018 del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta, ha ammesso l’agente per la riscossione allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 straordinaria (dal 2014) per il credit o relativo a lle “ somme aggiuntive lavoratori subordinati” e per il credito relativo all’“aggio coattivo”. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha escluso che l’opposta, quale ente ecclesiastico riconosciuto, potesse godere della sospensione dei termini di pagamento prevista dall’art. 1, comma 255, della l. n. 311/2004, come prorogata dall’art. 1, comma 188, della l. n. 147/2013, non avendo dimostrato, a fronte della percezione di corrispettivi per l’attività svolta dalla stessa, che l’attività commerciale svolta non fosse esclusiva o prevalente rispetto alle sue finalità istituzionali e, quindi, di essere, come la norma invocata invece pretende, un ente non commerciale. 1.3. D’altra parte, ha aggiunto il tribunale, possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria, a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 270/1999, solo le imprese assoggettate alle disposizioni sul fallimento, vale a dire “gli imprenditori che esercitano una attività commerciale”, tra i quali sono compresi “anche gli enti che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di attività commerciale”. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, con ricorso notificato il 9/3/2018, ha chiesto, per un motiv o , la cassazione del decreto. 1.5. L’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.6. La ricorrente ha depositato memorianella quale ha, tra l’altro, invocato il giudicato esterno formatosi in ordine alla natura della Congregazione e alla sussistenza in capo ad essa di tutti i requisiti per l’accesso ai benefici di cui all’art. 1, comma 255, della l. 311/2004 per effettodella sentenza di questa Corte Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 n. 10006/2022, sul rilievo che tale pronuncia, resa su ricorso dell’Agenzia delle entrate, “decidendo sulla legittimità della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, sede di Bari, che aveva accolto l’eccezione d’illegittimità della cartella di pagamento per Irap dell’anno 2009, proposta dalla Congregazione, per essere stata emessa nella vigenza della sospensione di cui all’art. 1, comma 255, della legge n. 311 del 2004, poi prorogata, dà atto che la Congregazione è beneficiaria degli effetti della sospensione trattandosi di ente non commerciale con sede operativa nel territorio interessato da eventi sismici e vulcanici nel 2002 ” ed ha, quindi, “riconosciuto la legittimità della sola somma pretesa per l’imposta, esclusi interessi e sanzioni ”. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l ’ unico motivo articolato , la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1, comma 255, della l. n. 311/2004 e successive modifiche, in comb.disp. con l’art. 41, comma 7, della l. n. 289/2002 e l’art. 4 del d.l. n. 245/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ammesso l’opponente allo stato passivo per i crediti relativi alle sanzioni, comprensive di mora, aggio e spese, sul rilievo che la Congregazione opposta non godesse della sospensione di tutti i termini di pagamento in materia tributaria e previdenziale prevista dall’art. 1, comma 255, della l. n. 311/2004. 2.2. In tal modo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che : - la Congregazione , quale ente ecclesiastico che ha svolto“l’attività commerciale” di “assistenza sanitaria” “nella forma d’impresa” solo come mezzo per il perseguimento delle finalità religiose previste nel suo statuto, dovev a essere qualificat a come un “ ente non Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 commerciale”che rientrava nella fattispecie prevista dall’art. 41, comma 7, cit.; - tale norma, infatti, senza escludere l ’ o bbligo contributivo, consente al debitore di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali al termine del periodo di sospensione ed esclude, quindi, che, in tale periodo, possano maturare interessi o essere inflitte sanzioni; - l ’ onere di provare l’insussistenza dei presupposti applicativi di tale norma spettava, peraltro,all’agente per la riscossione e non alla Congregazione, che per legge gode della sospensione prevista; - l ’ ammissione della Congregazione all’amministrazione straordinaria è irrilevante,trattandosi di procedura che ha inteso tutelare tutti i soggetti che esercitano l’attività in forma imprenditoriale, compresi gli enti non commerciali che, come la ricorrente, esercitano, in forma d’impresa, un’attività economicamente rilevante il cui stato di decozione è destinato a sfociare in una procedura concorsuale, ma senza escludere che gli stessi conservino la propria identità giuridica originaria. 2.3. Il motivo è infondato. Gli effetti della sentenza di fallimento ( la cui provvisoria esecutività, disposta dall ’ art. 16, comma 2°, l.fall., non è suscettibile di sospensione), infatti, sia per la determinazione dello statusdi fallito che ne deriva, sia per gli aspetti conservativi del patrimonio ad essa conseguenti, vengono meno sol tant o con il passaggio in giudicato dell a decisioneche, accogliendo il reclamo previsto dall’a rt. 18 l.fall. , ne pronuncila revoca (Cass. n. 1073 del 2018 ). 2.4. Tale principio, già affermato nella vigenza del la normativa originaria della legge fallimentare (Cass. n. 4187 del 1991; Cass. n. 16505 del 2003; Cass. n. 10792 del 2003), deve ritenersi valido anche dopo la riformadella stessa, risultando in vigore tanto l’art. 16, comma 2°, l.fall., che prevede l’esecutivit̀ immediata della sentenza, sia il principio che esclude la sua Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 sospensione per effetto del reclamo, come si evince dal successivo art. 19, il quale prevede che, in tal caso, il giudice possa disporre soltanto la sospensione della liquidazione dell’attivo (Cass. n. 4632 del 2009; Cass. n. 4707 del 2011; Cass. n. 22153 del 2021, in motiv.). 2.5. In conclusione, deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento rimane giuridicamente efficace fino al passaggio in giudicato della sua (eventuale) revoca e che, di conseguenza, fino a quel momento, lo status di fallito, con i relativi presupposti soggettivi (art. 1 l.fall.) ed oggettivi (art. 5 l.fall.), non può essere messo in discussione da nessuno: neppure, evidentemente, dal soggetto che è stato dichiarato fallito e, a fortiori, dagli organi della relativa procedura. 2.6. Tale principio, peraltro,come può argomentarsi dalle norme previste dagli artt. 9, comma 3, e 10, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999, vale anche per la sentenza che, a norma dell’art. 8 del d.lgs. n. 270 cit., dichiara lo stato d’insolvenza delle imprese aventi i requisiti previsti dall’art. 2 dello stesso d.lgs. n. 270 cit. (come quello di esercitare un’impresa soggetta alle disposizioni sul fallimento, e cioè, come si evince dall’art. 1, commi1° e 2° , l.fall., “ un ’ attività commerciale ” e sia, come tale, un imprenditore commerciale), la quale, pertanto, rimane efficace, anche per ciò che riguarda la determinazione del relativo status, con i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, fino al passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 270, ne pronunci, appunto, la revoca a norma del successivo art. 10. 2.7. La sentenza che ha dichiarato lo stato d’insolvenza della ricorrente, pertanto, fino a che non passi in giudicato la sentenza che eventualmente l a revochi, non è suscettibil e , Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, come quello che la stessa abbia esercitato un’attività commerciale ed abbia pertanto assunto lo status di imprenditore commerciale, di essere messain discussione: tanto più se si tratta del giudizi o , conseguente all’apertura di tale procedura a norma dell’art. 53 del d.lgs. n. 270 cit., di accertamento dei crediti vantati nei suoi confrontie, come nel caso in esame, d elle relative opposizioni . 2.8. Ed è, in effetti, noto, come q uesta Corte ha ripetutamente affermato, che: - lo status di imprenditore può essere riconosciuto a tutti gli enti di tipo associativo (compresi quelli disciplinati dal libro I del codice civile) che, in concreto, a prescindere dallo schema giuridico adottato, svolgono, esclusivamente o prevalentemente, attivit̀ di impresa commerciale (cfr.Cass. n. 8374 del 2000; Cass. n. 22955 del 2020, in motiv.; Cass. n. 29245 del 2021, in motiv.; Cass. n. 4418 del 2022, in motiv.; in precedenza, Cass. n. 9589 del 1993; Cass. n. 5770 del 1979 ); - ai fini dell ’ applica bilit ̀ dello statuto di imprenditore commerciale, invero, rileva “soltanto che l’ente abbia svolto un’attivit̀ da imprenditore commerciale” e che “l ’ esercizio di questa impresa esaurisca l ’ attivit ̀ dell ’ ente, ovvero risulti prevalente rispetto ad altre attivit̀ , s ̀ da costituire l’oggetto esclusivo o principale” dello stesso, e ciò vale “anche quando … l’ attivit à di impresa realizzi in via diretta gli scopi istituzionali dell’ente e sia, percì , finalizzata al raggiungimento di scopi altruistici” (cfr.Cass. n. 9589 del 1993, in motiv.; Cass.n. 5770 del 1979; più di recente, Cass. n. 22955 del 2020, in motiv.); -il fine altruistico, in effetti, inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell’ente, non pregiudica il carattere imprenditoriale dei servizi resi poiché rimane giuridicamente irrilevante al pari di qualsiasi movente soggettivo che induca l’imprenditore ad esercitare la Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 sua attivit̀ (Cass. n. 6835 del 2014; Cass. n. 17399 del 2011; Cass. n. 16612 del 2008; di recente, Cass. n. 22955 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4418 del 2022 in motiv.). 2.9. Stabilito, dunque, chela ricorrente, quanto meno nel giudizio di accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti a norma dell’art. 53 del d.lgs. n. 270 cit., ha assunto la natura di imprenditore commerciale ( e che l ’affermazione di tale status , nei giudizi endoconcorsuali di accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti, non può essere in alcun modo preclusa da una sentenza che, al di fuori della procedura concorsuale, l’abbia, in ipotesi, negata , pur se passata in giudicato ), deve, di conseguenza, escludersiche la stessa possa configurarsi, per la contraddizione che non lo consente, quale ente non commerciale e, quindi, godere del beneficio della sospensione di tutti i termini di pagamento in materia tributaria e previdenziale prevista dall’art. 1, comma 255, della l. n. 311/2004. 3. Il ricorsodev’essere, quindi, respinto: senza, peraltro, che sia necessario disporne la riunione con altri pendenti innanzi a questa Corte sulla stessa questione. 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato dev’essere, tuttavia, limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cass. n. 22014 del 2018). 5. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018n. 8639 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in €. 7.000,00, oltre alle somme prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a
Decreto Cassazione n. 35546/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris