CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 07840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2934-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 475/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2934/2021 Numero sezionale 954/2022 Numero di raccolta generale 7840/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla successione del comune genitore [OSCURATO:PERSONA]. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Con il primo di censura la decisione perché, nel determinare la massa di calcolo della legittima, la Corte d’appello, come già il giudice di primo grado, avrebbe conteggiato due volte la somma di € 100.000,00, oggetto di donazione dichiarata nulla. Con il secondo si censura la liquidazione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere compensate o liquidate secondo i valori minimi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre la scadenza del termine breve, decorrente nella specie dal 20 novembre 2020, mentre il ricorso è pervenuto al domiciliatario il 20 gennaio 2021, essendo l’ultimo giorno utile il 18 gennaio 2021. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. L’eccezione della controricorrente è infondata. È vero che la notificazione del ricorso è stata eseguita nel domicilio eletto all’atto di notificazione della sentenza, pure in presenza di indicazione di domicilio digitale; tuttavia, il vizio deve ritenersi sanato dalla tempestiva notificazione del controricorso. La notificazione presso il domiciliatario è tempestiva, dovendosi avere riguardo alla data della richiesta all’ufficiale giudiziario, avvenuta il 18 gennaio 2021. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2934/2021 Numero sezionale 954/2022 Numero di raccolta generale 7840/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 In quanto al fatto che la notifica, tentata in pari data non andò a buon, essendosi il domiciliatario trasferito altrove, opera il principio secondo cui «quando la notifica dell'atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine» (Cass. n. 26461/2014; n. 24660/20178). Nella specie la notificazione è stata tentata esattamente nel domicilio indicato all’atto di notificazione della sentenza. Il primo motivo è inammissibile: risulta dalla trascrizione della sentenza di primo grado, operata nel ricorso, che il consulente aveva determinato in € 225.890,57 il valore degli immobili donati al momento di aperura della successione (pagg. 28 e 29 del ricorso), cui ha aggiunto il valore dei beni relitti e la somma di € 100.000,00 oggetto della donazione dichiarata nulla, precisando che, in ordine a questo importo, non occorreva porsi il problema della devalutazione, corrispondendo l’importo «al valore della donazione calcolata al momento dell’apertura della successione». Tale conteggio, confermato dalla Corte d’appello, non rivela alcuna duplicazione: la somma oggetto della donazione nulla è stata considerata, in modo del tutto corretto, facente parte del solo relictum e non anche del donatum. È inammissibile anche il secondo motivo: la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite rientra nel potere discrezionale F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2934/2021 Numero sezionale 954/2022 Numero di raccolta generale 7840/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329/2019; S.U., n. 14989/2005). Lo stesso dicasi in ordine alla liquidazione delle spese, che non è censurabile in cassazione quando, come nella specie, sia contenuta tra il minimo e il massimo (Cass. n. 19989/2021). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, ci sono le condizioni per dare atto della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C