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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 17699/2023

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23352/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 27 7 /2021 del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 18 febbraio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 aprile 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23352/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] promosse azione risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui lite pendente è succeduta per legge Agenzia delle Entrate Riscossione) per il ristoro dei danni patiti in conseguenza di un’esecuzione forzata immobiliare promossain suo danno nell’anno 2006, nelle forme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., illo tampore concessionario per la riscossione dei tributi; asuffragio della domanda, dedusse di aver subito l’espropriazione di un immobile in Trani (aggiudicato a [OSCURATO:PERSONA]) all’esito di una procedura inficiata dalla nullità della notificazione dell’avviso di vendita (nonché, per propagazione, di tutti gli atti successivi, ivi incluso il decreto di trasferimento), vizio accertato in sede di opposizione agli etti esecutivi dallo stesso attore proposta, e rappresentò pregiudizi patrimoniali per il mancato godimento del cespite; nel giudiziocosì intentato spiegarono intervento [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario del bene, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa del Rubino quali acquirenti dell’immobile aggiudicato, lamentando danni (e chiedendone il ristoro) derivanti dalla illegittima condotta dell’agente della riscossione; all’esito del primo grado di giudizio, l’adito Tribunale di Trani accolse le domande dell’attore e dell’interventore Rubino, condannando [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al risarcimento dei danni in loro favore, mentre rigettò le istanze degli altri due interventori; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da Agenzia delle Entrate Riscossione; ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossionesulla base di un motivo; non svolgono difese in grado di legittimità i soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati; r.g. n. 23352/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che preliminare rispetto al vaglio della censura sollevata è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nel presente grado; va rilevato, al riguardo, il negativo esito del tentativo di notifica del ricorso introduttivo nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e l’omessa documentazione dell’esito della spedizione con plico raccomandato del ricorso introduttivo effettuata, ai sensi dell’art. 142 cod. proc. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; mancata la costituzione in questo grado di tali soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di parte ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione; p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23352/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 27 7 /2021 del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 18 febbraio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 aprile 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23352/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] promosse azione risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui lite pendente è succeduta per legge Agenzia delle Entrate Riscossione) per il ristoro dei danni patiti in conseguenza di un’esecuzione forzata immobiliare promossain suo danno nell’anno 2006, nelle forme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., illo tampore concessionario per la riscossione dei tributi; asuffragio della domanda, dedusse di aver subito l’espropriazione di un immobile in Trani (aggiudicato a [OSCURATO:PERSONA]) all’esito di una procedura inficiata dalla nullità della notificazione dell’avviso di vendita (nonché, per propagazione, di tutti gli atti successivi, ivi incluso il decreto di trasferimento), vizio accertato in sede di opposizione agli etti esecutivi dallo stesso attore proposta, e rappresentò pregiudizi patrimoniali per il mancato godimento del cespite; nel giudiziocosì intentato spiegarono intervento [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario del bene, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa del Rubino quali acquirenti dell’immobile aggiudicato, lamentando danni (e chiedendone il ristoro) derivanti dalla illegittima condotta dell’agente della riscossione; all’esito del primo grado di giudizio, l’adito Tribunale di Trani accolse le domande dell’attore e dell’interventore Rubino, condannando [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al risarcimento dei danni in loro favore, mentre rigettò le istanze degli altri due interventori; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da Agenzia delle Entrate Riscossione; ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossionesulla base di un motivo; non svolgono difese in grado di legittimità i soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati; r.g. n. 23352/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che preliminare rispetto al vaglio della censura sollevata è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nel presente grado; va rilevato, al riguardo, il negativo esito del tentativo di notifica del ricorso introduttivo nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e l’omessa documentazione dell’esito della spedizione con plico raccomandato del ricorso introduttivo effettuata, ai sensi dell’art. 142 cod. proc. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; mancata la costituzione in questo grado di tali soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di parte ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione; p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 17699/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris