CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 00901/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la contravvenzione contestata, è manifestamente infondato poiché non è necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie che gli strumenti idonei allo scasso, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, siano stati effettivamente utilizzati, essendo sufficiente la mancata giustificazione del possesso degli stessi (cfr. pp. i- 2); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, peraltro ridotta con la sentenza impugnata, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, p. 3, ove si sottolinea l'intensità del dolo e le modalità dell'azione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore