CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen. ascrittigli in rubrica; rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per gli addebiti contestati riproduce censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale privo di aporie e frizioni logiche (pagg. 1/2); il difensore si limita a dissentire dalle valutazioni dei giudici d'appello senza segnalare alcuna decisiva circostanza pretermessa o trascurata idonea a disarticolare la trama argomentativa della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo che censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, non essendo lo stato d'incensuratezza elemento da solo sufficiente a fondare il riconoscimento delle predette circostanze ed avendo la Corte territoriale illustrato le emergenze ostative all'invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 202