CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23469/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto presso la propria abitazione, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti di tipo marijuana e cannabis, in parte contenuta nelle piante coltivate e in parte già essiccata e detenuta all'interno di barattoli. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, contestando l'utilizzo dei parametri in ordine alla qualificazione della coltivazione di 25 piantine di marijuana, site sul balcone della sua abitazione, come non domestica, non essendo rilevante unicamente il dato quantitativo di dosi estraibili dalle sostanze rinvenute, ma anche le modalità artigianali della coltivazione, la cui destinazione era esclusivamente per uso personale. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo giudice a quo evidenziato che gli operanti hanno riscontrato una serra sul balcone dell'abitazione del ricorrente, con sistema di riscaldamento, misuratore di temperatura e chiusura dei lati con un telone di plastica, ove vi erano 25 piantine di cui 5 germogli, con principio attivo tutt'altro che modesto e irrilevante, essendo qualificabile in 3.500 milligrammi, tali da poter ricavare 140,26 dosi singole, e che dalla sostanza rinvenuta all'interno dei barattoli rinvenuti nell'abitazione, verosimilmente proveniente dalla coltivazione, erano ricavabili 496,9 dosi singole, escludendo, pertanto, che coltivazione avesse minime dimensioni, con motivazione congrua e conforme ai principi enunciati dalle cA R.) Sezioni UnitòThtma di coltivazione domestica. Quanto alla destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, il giudice a quo ha richiamato che la relazione del direttore del Serd, prodotta dallo stesso imputato, che ha descritto l'imputato come soggetto dedito al consumo di sostanze psicoattive ma che da più di 10 anni si astiene dall'assunzione, come riscontrato dai risultati dei periodici controlli sulle urine, a cui si sottopone regolarmente l'imputato, che confermano l'esito negativo alle sostanze oppiacee. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M