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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47087/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 febbraio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per il reato di rapina impropria e lesioni aggravate. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la Corte di appello era incorsa in una palese violazione del comma 7 dell'art. 195 cod.proc.pen con riferimento alle dichiarazioni del teste Badaloni, che aveva fornito agli operanti il numero di targa della autovettura a bordo della quale il rapinatore si era dato alla fuga, numero che era stato annotato su un foglietto da un passante sconosciuto; le circostanze sopra riportate, riferite da Badaloni a s.i.t., erano state smentite in aula dallo stesso e la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità con una motivazione erronea 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione dell'art. 582 cod.pen. e la mancanza di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato di lesioni, precisando che la persona offesa Bruno si era aggrappata alla autovettura del rapinatore quantiò il veicolo era già partito. 1.3 II difensore lamenta che la sentenza impugnata era manifestamente illogica quando: riteneva del tutto attendibile il riconoscimento effettuato dalla persona offesa; riteneva inattendib4 le dichiarazioni della madre dell'imputato; non vi erano elementi oggettivi o soggettivi, sostanziali o processuali, idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

3. Il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte, con le quali si riportava ai motivi di ricorso, contestando le argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza più recente di questa Corte è costante nel sostenere che "in tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega solo alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria.

Ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia indicato la sua fonte immediata, senza tuttavia fornire le generalità, e quest'ultima non possa essere sottoposta all'esame perché non identificabile o per altra causa" (Sez. 5, Sentenza n. 29177 del 15/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267698; da ultimo vedi Sez.6, Sentenza n. 12982 del 20/02/2020, L. Rv. 279259 - 02).

Ciò premesso, il teste Badaloni, nell'affermare, a seguito delle contestazioni che non ricordava cosa avesse detto ai Carabinieri, ma che "deve essere così", ha confermato quindi che il rapinatore si era allontanato su una Fiat 600 di colore rosso, che era l'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA]; ciò conferma (indipendentemente dal fatto se avesse riferito lui il numero di targa ai carabinieri) quanto affermato dalla persona offesa.

A tale proposito, si deve premettere quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti evidenziando nella pagina 3 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la persona offesa ha riconosciuto sia in sede di indagini che in dibattimento il ricorrente (presente in aula) come colui che la aveva rapinata; visti gli elementi sopra riportati, coerentemente quindi sono state ritenute inattendibili le dichiarazioni della madre dell'imputato ed appare a questo punto inammissibile l'eccezione relativa alla violazione del comma 7 dell'art 195 cod.proc.pen.: infatti, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza ", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez.3 del 2.10.2014, n. 3207, rv. 262011; Sez.2., 18.11.2016, n. 7986, rv. 269218); quanto alle lesioni, anche in questo caso il motivo di ricorso propone inammissibili valutazioni di merito. 1.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato le concrete modalità del fatto posto in essere (trascinamento della persona offesa che aveva cercato di fermare l'autovettura) ed i precedenti penali del ricorrente; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 febbraio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per il reato di rapina impropria e lesioni aggravate. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la Corte di appello era incorsa in una palese violazione del comma 7 dell'art. 195 cod.proc.pen con riferimento alle dichiarazioni del teste Badaloni, che aveva fornito agli operanti il numero di targa della autovettura a bordo della quale il rapinatore si era dato alla fuga, numero che era stato annotato su un foglietto da un passante sconosciuto; le circostanze sopra riportate, riferite da Badaloni a s.i.t., erano state smentite in aula dallo stesso e la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità con una motivazione erronea 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione dell'art. 582 cod.pen. e la mancanza di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato di lesioni, precisando che la persona offesa Bruno si era aggrappata alla autovettura del rapinatore quantiò il veicolo era già partito. 1.3 II difensore lamenta che la sentenza impugnata era manifestamente illogica quando: riteneva del tutto attendibile il riconoscimento effettuato dalla persona offesa; riteneva inattendib4 le dichiarazioni della madre dell'imputato; non vi erano elementi oggettivi o soggettivi, sostanziali o processuali, idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte, con le quali si riportava ai motivi di ricorso, contestando le argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza più recente di questa Corte è costante nel sostenere che "in tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega solo alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria. Ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia indicato la sua fonte immediata, senza tuttavia fornire le generalità, e quest'ultima non possa essere sottoposta all'esame perché non identificabile o per altra causa" (Sez. 5, Sentenza n. 29177 del 15/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267698; da ultimo vedi Sez.6, Sentenza n. 12982 del 20/02/2020, L. Rv. 279259 - 02). Ciò premesso, il teste Badaloni, nell'affermare, a seguito delle contestazioni che non ricordava cosa avesse detto ai Carabinieri, ma che "deve essere così", ha confermato quindi che il rapinatore si era allontanato su una Fiat 600 di colore rosso, che era l'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA]; ciò conferma (indipendentemente dal fatto se avesse riferito lui il numero di targa ai carabinieri) quanto affermato dalla persona offesa. A tale proposito, si deve premettere quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti evidenziando nella pagina 3 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la persona offesa ha riconosciuto sia in sede di indagini che in dibattimento il ricorrente (presente in aula) come colui che la aveva rapinata; visti gli elementi sopra riportati, coerentemente quindi sono state ritenute inattendibili le dichiarazioni della madre dell'imputato ed appare a questo punto inammissibile l'eccezione relativa alla violazione del comma 7 dell'art 195 cod.proc.pen.: infatti, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza ", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez.3 del 2.10.2014, n. 3207, rv. 262011; Sez.2., 18.11.2016, n. 7986, rv. 269218); quanto alle lesioni, anche in questo caso il motivo di ricorso propone inammissibili valutazioni di merito. 1.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato le concrete modalità del fatto posto in essere (trascinamento della persona offesa che aveva cercato di fermare l'autovettura) ed i precedenti penali del ricorrente; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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