CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ACRI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, nella parte relativa alla recidiva, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 maggio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha riformato, limitatamente alla qualificazione della recidiva, la sentenza del Tribunale di Ravenna, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C.". 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, eccepisce il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di integrazione probatoria avanzata dalla difesa, che aveva ad oggetto anche atti che avrebbero avuto rilievo in ordine a gran parte delle condotte contestate. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. La parte rappresenta che, in primo grado, era stata applicata la recidiva in forza di una precedente condanna, in relazione alla quale, però, era stata dichiarata l'estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova. La Corte territoriale, nel ritenere fondato il motivo d'appello avente a oggetto tale questione, riteneva, tuttavia, di dar rilevo a un'altra condanna, relativa a un fatto commesso nel quinquennio antecedente alla data di consumazione dei reati oggetto del presente procedimento, riqualificando la recidiva come reiterata e infraquinquennale. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello sarebbe caduta in palese errore, avendo dato rilievo a una condanna che era passata in giudicato solo il 24 giugno 2017, ben dopo la commissione deli fatti oggetto del presente processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, invero, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Oggettiva necessità che nel caso in esame non è stata dimostrata, essendosi la parte limitata a sostenere una generica rilevanza della rinnovazione dell'istruttoria, in ordine a gran parte delle condotte contestate. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, invero, nel qualificare la recidiva come reiterata e infraquinquennale, ha dato rilievo a una condanna che era passata in giudicato solo il 24 giugno 2017, ben dopo la commissione dei fatti oggetto del presente processo, che risale al 19 novembre 2014. Al riguardo, occorre ricordare che «L'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna>> (Sez. 1, n. 994 del 25 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]Agostini, Rv. 282515). Il ricorso, dunque, limitatamente al secondo motivo, deve essere accolto con annullamento sul relativo punto della sentenza impugnata e con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, limitatamente alla contestata recidiva. Inam