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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 07114/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21065/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 21065/2013 Numero sezionale 6170/2021 Numero di raccolta generale 7114/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 procura notarile speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 132/24/12 depositata il 06/09/2012 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio e invece accolto l’appello incidentale della società contribuente, e per l’effetto solo in parte qua riformato la pronuncia di Palermo che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP 2003; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la società; nelle more, quest’ultima ha depositato istanza di sospensione ex art. 6 c. 10 del d.l. n. 119 del 2018; Considerato che: - è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 c. 2 lett. b) e c. 3 d.l. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018; - inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo; - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, ex art. 6 d.

L. n. 119 del 2018; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 21065/2013 Numero sezionale 6170/2021 Numero di raccolta generale 7114/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 p.q.m. dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21065/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 21065/2013 Numero sezionale 6170/2021 Numero di raccolta generale 7114/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 procura notarile speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 132/24/12 depositata il 06/09/2012 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio e invece accolto l’appello incidentale della società contribuente, e per l’effetto solo in parte qua riformato la pronuncia di Palermo che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP 2003; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la società; nelle more, quest’ultima ha depositato istanza di sospensione ex art. 6 c. 10 del d.l. n. 119 del 2018; Considerato che: - è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 c. 2 lett. b) e c. 3 d.l. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018; - inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo; - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, ex art. 6 d. L. n. 119 del 2018; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 21065/2013 Numero sezionale 6170/2021 Numero di raccolta generale 7114/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 p.q.m. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma,
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