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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00997/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17227-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1175/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/02/2023 R.G.N. 884/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia INPS Presupposti di operatività R.G.N.17227/2023 Cron.

Rep.

Ud.21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda degli odierni ricorrent i di intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps e di condanna dell’Istituto al pagamento delle ultime tre mensilità , del TFR e delle quote non versate dal datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., società posta in amministrazione straordinaria, al Fondo di previdenza complementare. 2.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la deroga alla responsabilità solidale della cessionaria dell’azienda è ammissibile soltanto nell’àmbito delle procedure liquidatorie e non già per quelle conservative, finalizzate ad assicurare la continuità dell’attività aziendale.

Nel caso di specie, si trattava di procedura conservativa e, pertanto, non poteva essere invocata la tutela del Fondo di garanzia, in quanto essa presuppone la dichiarazione d’insolvenza del datore di lavoroche è tale al momento in cui la domanda d’insinuazione al passivo risulta proposta. 3.Una diversa interpretazione, che ammettesse l’intervento del Fondo anche nell’ipotesi d’insolvenza della società cedente e di prosecuzione del rapporto di lavoro con l’impresa cessionaria, si porrebbe in contrasto con lo scopo solidaristico che ispira il Fondo di garanzia.

Peraltro, il trattamento di fine rapporto è esigibile soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 4.Quanto alle somme che il datore di lavoro non ha corrisposto alle forme di previdenza complementare, non poteva essere accolta la domanda di erogazione delle prestazioni del Fondo di Garanzia in favore dei lavoratori: ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 andava «esclusa […] l’erogazione diretta in favore del lavoratore delle prestazioni erogare dal fondo di garanziaa titolo di prestazioni complementari». 5.Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso i lavoratori indicati in epigrafe, sulla base di tre motivi, cui ha resistito l’Inps, con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 6.Con il primo motivo, è dedotta - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - la violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’ art. 2, commi 1 e 3, e dell’art.5 , commi 1 e 2 , del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, con riferimento all'art. 2112 c.c. e all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.

6.1. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel negare l'accesso al Fondo di garanzia e nel reputare invalida la deroga al regime della responsabilità solidale previsto dall'art. 2112 cod. civ., sul presupposto della natura conservativa e non liquidatoria della procedura.

Assumono, infatti, che nella disciplina dell'amministrazione straordinaria, sarebbe esclusa, in via generale , la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute e tale esclusione, nel caso di specie, sarebbe stata confermata negli accordi ritualmente sottoscritti in sede ministeriale in base all'art. 47 della legge n. 428 del 1990.

Il TFR, pertanto, doveva essere considerato esigibile già alla data del trasferimento dell'azienda. 7.Con il secondo motivo –ai sensi dell’art. 360 n . 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, in riferimento all'art. 2112 c.c., per avere la sentenza d'appello disconosciuto la legittimità dell'accordo, nonostante lo stesso fosse stato raggiunto con il controllo di una pubblica autorità e in conformità con il diritto unionalee avesse posto a carico della società cedente tutti i debiti collegati al rapporto di lavoro. 8.I primi due motivi vanno scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce, e, nel loro complesso, devono essere disattesi in base ai precedenti di questa Corte.

8.1. In ordine alle questioni che formano oggetto del ricorso e in relazione alla medesima fattispecie concreta, la Corte si è, infatti, già pronunciata in numerose occasioni (v.

Cass. n. 23623 del 2025; Cass. n. 4265 del 2025; Cass. n. 1951 del 2025 e Cass. n. 30259 del 2024).

8.2. Al percorso argomentativo che sottende i precedenti indicati e ai principi espressi - che di seguito , nei passaggi essenziali, si riportano- il Collegio intende assicurare continuità in questa sede.

8.3. Si è osservato che «le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall’art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro […]: scopo della direttiva Europea è infatti l’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo […]; ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8, L. n. 297/1982 […]» (Cass. n. 1951 del 2025 cit., in motivazione, con richiamo a Cass. n. 37789 del 2022 e Cass. n. 34292 del 2024).

8.4. In particolare, quanto al credito per TFR, si è osservato che esso matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.

8.5. I l credito del lavoratore non può essere agganciato «senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto» (sempre Cass. n. 1951 del 2025, in motivazione, sulla scia di Cass. n. 19277 del 2018, cit., punto 32).

8.6. Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato» dalla sua funzione primaria « in contrasto con l’art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 […]» (Cass. cit.).

8.7. Significativo, a tale riguardo, è stato considerato il fatto che il legislatore, con l’art. 368, comma 4, lettera d), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (ratione temporis non applicabile), è intervenuto espressamente per sancire l’immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell’azienda, con una normativa «marcatamente innovativ(a)», inidonea, perciò, a «somministrare utili indicazioni ermeneutiche in ordine alla disciplina previgente» (Cass. n. 1951 del 2025 cit. con richiamo di Cass. n. 23562 del 2024, punto 7).

8.8. Si è esclusa, in ogni caso, la rilevanza degli accordi derogatori all’art. 2112 cod. civ., che, da un lato, non rimuovono l’ostacolo dell’inesigibilità e, dall’altro, non sono opponibili all’INPS.

8.9. L’intervento del Fondo di garanzia è assoggettato a una disciplina imperativa «distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda.

L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (Cass. n. 1951 del 2025 in motivaz. sulla base di Cass. n. 16740 del 2024 ). 9.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992 in relazione all’art. 2112 c.c. per avere la Corte di merito escluso il pagamento da parte del Fondo di garanzia delle quote trattenute e non versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, assumendo la natura previdenziale e non retributiva del relativo credito.

9.1. La ricorrente insiste nel ritenere che, con il trasferimento, il rapporto di lavoro cessa con il cedente; pertanto, pure per le quote non versate al Fondo complementare, di natura retributiva, il lavoratore avrebbe immediata tutela nei confronti del Fondo di garanzia.

10. Anche il terzo motivo va disatteso.

10.1. Con i richiamati precedenti , la Corte ha giudicato infondata anche la richiesta d’intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, con riferimento alle quote di TFR non versate al Fondo di previdenza complementare.

10.2. A tale riguardo, in continuità con Cass. n. 18477 del 2023, ha ritenuto che il credito del lavoratore al TFR, accantonato presso il datore di lavoro con la finalità di destinazione alla previdenza complementare, conservasse natura retributiva fino all’adempimento dell’obbligo di versamento al Fondo di previdenza prescelto.

Solo con l’attuazione del vincolo di destinazione, il credito, di natura retributiva del lavoratore verso il datore di lavoro, si tramuta in credito di natura previdenziale verso il Fondo integrativo.

10.3. In coerenza con tali enunciazioni e con le argomentazioni sopra esposte, la Corte ha , dunque , argomentato che, nel relativo debito, di natura retributiva, in caso di cessione d’azienda, subentrasse il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto a adempiere nei medesimi termini ( Cass., nn. 4265, 1951 e 1935 del 2025, citate).

10.4. Vi è da considerare che, con ordinanza interlocutoria n.22066 del 2025, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente la possibilità o meno di riconoscere ilprivilegio previsto dall’art. 2751 - bis , n. 1, c.c. ai crediti derivanti dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, deicontributi dovuti a un fondo di previdenza complementarenegoziale.

10.5. Il tema devoluto impo rrà , inevitabilmente, l’approfondimento della natura -retributiva o previdenziale- dei crediti in oggetto senza, però, che ciò muti la sorte delle odierne censure.

I rilievi dei ricorrenti, infatti, non sviluppano critiche precise al nucleo decisionale centrale della decisione che risiede, piuttosto, nell’impossibilità, ex art. 5 del d.lgs n. 80 del 1982, di una «erogazione diretta al lavoratore»di prestazioni a carico del Fondo di garanzia che trovino «titolo (in) prestazioni complementari».

10.6. Tali affermazioni dovevano indurre i ricorrent i a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte.

Come sviluppate, invece, non scalfiscono il ragionamento decisorio e restano prive di specifica riferibilità alla decisione impugnata (sulla redazione dei motivi: ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 17125 del 2007.

Più di recente: Cass. n. 9450 del 2024; Cass. n. 15517 del 2020; Cass. n.20910 del 2017 ).

11. Il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato.

Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte su tutti i profili rilevanti.

Sussistono, invece, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17227-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1175/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/02/2023 R.G.N. 884/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia INPS Presupposti di operatività R.G.N.17227/2023 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda degli odierni ricorrent i di intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps e di condanna dell’Istituto al pagamento delle ultime tre mensilità , del TFR e delle quote non versate dal datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., società posta in amministrazione straordinaria, al Fondo di previdenza complementare. 2.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la deroga alla responsabilità solidale della cessionaria dell’azienda è ammissibile soltanto nell’àmbito delle procedure liquidatorie e non già per quelle conservative, finalizzate ad assicurare la continuità dell’attività aziendale. Nel caso di specie, si trattava di procedura conservativa e, pertanto, non poteva essere invocata la tutela del Fondo di garanzia, in quanto essa presuppone la dichiarazione d’insolvenza del datore di lavoroche è tale al momento in cui la domanda d’insinuazione al passivo risulta proposta. 3.Una diversa interpretazione, che ammettesse l’intervento del Fondo anche nell’ipotesi d’insolvenza della società cedente e di prosecuzione del rapporto di lavoro con l’impresa cessionaria, si porrebbe in contrasto con lo scopo solidaristico che ispira il Fondo di garanzia. Peraltro, il trattamento di fine rapporto è esigibile soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 4.Quanto alle somme che il datore di lavoro non ha corrisposto alle forme di previdenza complementare, non poteva essere accolta la domanda di erogazione delle prestazioni del Fondo di Garanzia in favore dei lavoratori: ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 andava «esclusa […] l’erogazione diretta in favore del lavoratore delle prestazioni erogare dal fondo di garanziaa titolo di prestazioni complementari». 5.Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso i lavoratori indicati in epigrafe, sulla base di tre motivi, cui ha resistito l’Inps, con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 6.Con il primo motivo, è dedotta - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - la violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’ art. 2, commi 1 e 3, e dell’art.5 , commi 1 e 2 , del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, con riferimento all'art. 2112 c.c. e all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428. 6.1. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel negare l'accesso al Fondo di garanzia e nel reputare invalida la deroga al regime della responsabilità solidale previsto dall'art. 2112 cod. civ., sul presupposto della natura conservativa e non liquidatoria della procedura. Assumono, infatti, che nella disciplina dell'amministrazione straordinaria, sarebbe esclusa, in via generale , la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute e tale esclusione, nel caso di specie, sarebbe stata confermata negli accordi ritualmente sottoscritti in sede ministeriale in base all'art. 47 della legge n. 428 del 1990. Il TFR, pertanto, doveva essere considerato esigibile già alla data del trasferimento dell'azienda. 7.Con il secondo motivo –ai sensi dell’art. 360 n . 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, in riferimento all'art. 2112 c.c., per avere la sentenza d'appello disconosciuto la legittimità dell'accordo, nonostante lo stesso fosse stato raggiunto con il controllo di una pubblica autorità e in conformità con il diritto unionalee avesse posto a carico della società cedente tutti i debiti collegati al rapporto di lavoro. 8.I primi due motivi vanno scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce, e, nel loro complesso, devono essere disattesi in base ai precedenti di questa Corte. 8.1. In ordine alle questioni che formano oggetto del ricorso e in relazione alla medesima fattispecie concreta, la Corte si è, infatti, già pronunciata in numerose occasioni (v. Cass. n. 23623 del 2025; Cass. n. 4265 del 2025; Cass. n. 1951 del 2025 e Cass. n. 30259 del 2024). 8.2. Al percorso argomentativo che sottende i precedenti indicati e ai principi espressi - che di seguito , nei passaggi essenziali, si riportano- il Collegio intende assicurare continuità in questa sede. 8.3. Si è osservato che «le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall’art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro […]: scopo della direttiva Europea è infatti l’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo […]; ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8, L. n. 297/1982 […]» (Cass. n. 1951 del 2025 cit., in motivazione, con richiamo a Cass. n. 37789 del 2022 e Cass. n. 34292 del 2024). 8.4. In particolare, quanto al credito per TFR, si è osservato che esso matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria. 8.5. I l credito del lavoratore non può essere agganciato «senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto» (sempre Cass. n. 1951 del 2025, in motivazione, sulla scia di Cass. n. 19277 del 2018, cit., punto 32). 8.6. Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato» dalla sua funzione primaria « in contrasto con l’art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 […]» (Cass. cit.). 8.7. Significativo, a tale riguardo, è stato considerato il fatto che il legislatore, con l’art. 368, comma 4, lettera d), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (ratione temporis non applicabile), è intervenuto espressamente per sancire l’immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell’azienda, con una normativa «marcatamente innovativ(a)», inidonea, perciò, a «somministrare utili indicazioni ermeneutiche in ordine alla disciplina previgente» (Cass. n. 1951 del 2025 cit. con richiamo di Cass. n. 23562 del 2024, punto 7). 8.8. Si è esclusa, in ogni caso, la rilevanza degli accordi derogatori all’art. 2112 cod. civ., che, da un lato, non rimuovono l’ostacolo dell’inesigibilità e, dall’altro, non sono opponibili all’INPS. 8.9. L’intervento del Fondo di garanzia è assoggettato a una disciplina imperativa «distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (Cass. n. 1951 del 2025 in motivaz. sulla base di Cass. n. 16740 del 2024 ). 9.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992 in relazione all’art. 2112 c.c. per avere la Corte di merito escluso il pagamento da parte del Fondo di garanzia delle quote trattenute e non versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, assumendo la natura previdenziale e non retributiva del relativo credito. 9.1. La ricorrente insiste nel ritenere che, con il trasferimento, il rapporto di lavoro cessa con il cedente; pertanto, pure per le quote non versate al Fondo complementare, di natura retributiva, il lavoratore avrebbe immediata tutela nei confronti del Fondo di garanzia. 10. Anche il terzo motivo va disatteso. 10.1. Con i richiamati precedenti , la Corte ha giudicato infondata anche la richiesta d’intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, con riferimento alle quote di TFR non versate al Fondo di previdenza complementare. 10.2. A tale riguardo, in continuità con Cass. n. 18477 del 2023, ha ritenuto che il credito del lavoratore al TFR, accantonato presso il datore di lavoro con la finalità di destinazione alla previdenza complementare, conservasse natura retributiva fino all’adempimento dell’obbligo di versamento al Fondo di previdenza prescelto. Solo con l’attuazione del vincolo di destinazione, il credito, di natura retributiva del lavoratore verso il datore di lavoro, si tramuta in credito di natura previdenziale verso il Fondo integrativo. 10.3. In coerenza con tali enunciazioni e con le argomentazioni sopra esposte, la Corte ha , dunque , argomentato che, nel relativo debito, di natura retributiva, in caso di cessione d’azienda, subentrasse il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto a adempiere nei medesimi termini ( Cass., nn. 4265, 1951 e 1935 del 2025, citate). 10.4. Vi è da considerare che, con ordinanza interlocutoria n.22066 del 2025, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente la possibilità o meno di riconoscere ilprivilegio previsto dall’art. 2751 - bis , n. 1, c.c. ai crediti derivanti dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, deicontributi dovuti a un fondo di previdenza complementarenegoziale. 10.5. Il tema devoluto impo rrà , inevitabilmente, l’approfondimento della natura -retributiva o previdenziale- dei crediti in oggetto senza, però, che ciò muti la sorte delle odierne censure. I rilievi dei ricorrenti, infatti, non sviluppano critiche precise al nucleo decisionale centrale della decisione che risiede, piuttosto, nell’impossibilità, ex art. 5 del d.lgs n. 80 del 1982, di una «erogazione diretta al lavoratore»di prestazioni a carico del Fondo di garanzia che trovino «titolo (in) prestazioni complementari». 10.6. Tali affermazioni dovevano indurre i ricorrent i a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte. Come sviluppate, invece, non scalfiscono il ragionamento decisorio e restano prive di specifica riferibilità alla decisione impugnata (sulla redazione dei motivi: ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 17125 del 2007. Più di recente: Cass. n. 9450 del 2024; Cass. n. 15517 del 2020; Cass. n.20910 del 2017 ). 11. Il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte su tutti i profili rilevanti. Sussistono, invece, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore imp
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