CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 07616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di SULMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena richiesta in ordine ai reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del veicolo. 3. Il motivo è inammissibile, essendo caratterizzato da genericità, in quanto il Procuratore generale ricorrente non specifica se il veicolo in questione appartenesse all'imputato oppure a persona estranea a reato. La confisca del veicolo è infatti da applicarsi esclusivamente nella prima ipotesi, onde trattasi di una specificazione di carattere essenziale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.