CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 30706/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avezzano in data 4/2/2021 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni tre di reclusione ed euro 1000,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di rapina impropria aggravata ascrittogli in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, deducendo il difetto di contestazione in relazione alla circostanza aggravante delle più persone riunite. • 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv.276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia un, peraltro, insussistente difetto di contestazione dell'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen., chiaramente evocata nell'incolpazione, a fronte dell'intervenuta rinunzia ai motivi di merito. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali «della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]