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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 13191/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26075-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 2479/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26075/2020 Numero sezionale 3796/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 13191/2022Data pubblicazione 27/04/2022 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.9.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Napoli, lamentando che la convenuta aveva eseguito opere di pavimentazioni del lastrico solare soprastante l’alloggio dell’attore, arrecando danno a quest’ultimo.

Chiedeva dunque la condanna della Esposito alla cessazione della molestia, al ripristino dello statu quo ante ed al risarcimento del danno.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 2278/2016, accertava la comproprietà del lastrico e condannava la Esposito al ripristino, rigettando la domanda risarcitoria.

Interponeva appello avverso detta decisione l’Improta, insistendo per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta in prime cure.

Con la sentenza impugnata, n. 2479/2020, resa nella resistenza dell’Esposito, la Corte di Appello di Napoli accoglieva in parte il gravame, condannando l’appellata al risarcimento del danno, quantificato in € 17.104,98.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha condannato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26075/2020 Numero sezionale 3796/2022 [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13191/2022Data pubblicazione 27/04/2022 della somma di € 17.104,98 a titolo di risarcimento del danno, nonché a ripristinare il lastrico solare soprastante la proprietà dell’Improta, che la Esposito aveva illecitamente annesso alla sua proprietà, modificandolo in guisa da cagionar danno al sottostante immobile dell’odierno controricorrente, ed esercitando sullo stesso la signoria di fatto in via esclusiva.

La Corte di Appello ha, in sostanza, ritenuto che l’istruttoria esperita nel corso del giudizio di merito avesse dimostrato in modo adeguato la derivazione causale delle infiltrazioni lamentate dall’Improta all’interno della sua proprietà dalle opere realizzate illecitamente dall’Esposito sul lastrico soprastante, ed ha quantificato il relativo risarcimento dovuto dall’odierna ricorrente.

Ha, inoltre, ritenuto che le modifiche realizzate dall’Esposito sul lastrico di cui è causa, pur se autorizzate –in linea teorica– dal suo atto di acquisto, nel quale si faceva espressamente riferimento al diritto di accedere al lastrico “per garantire pulizia e decoro nonché per svolgere attività connesse ad una fruizione temporanea per la quale non sia necessaria l’installazione di impianti e strutture”, erano in realtà state realizzate in guisa tale da eccedere i limiti della predetta autorizzazione, realizzando uno stabile asservimento del bene a beneficio della Esposito e rendendo comunque più gravoso l’esercizio del diritto di godimento da parte degli altri comproprietario del lastrico in oggetto.

Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, con il primo dei quali lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1127 e 2970 c.c., 40 e 41 c.p., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla C.T.U. esperita nel giudizio di merito.

L’ausiliario, infatti, aveva ritenuto impossibile verificare se le opere realizzate dalla Esposito avessero modificato le preesistenti pendenze del lastrico, ed in tal F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26075/2020 modo aveva ritenuto non possibile confermare la certa derivazione Numero sezionale 3796/2022Numero di raccolta generale 13191/2022 delle infiltrazioni lamentate dall’Improta dai lavori realizzati dalla Data pubblicazione 27/04/2022 Esposito sul sovrastante lastrico.

La censura è inammissibile, poiché essa si risolve in una censura dell’apprezzamento delle prove condotto dal giudice di merito, in spregio al principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha ampiamente motivato la propria decisione, dando atto anche dei motivi per cui ha ritenuto opportuno discostarsi dalle conclusioni dell’ausiliario, in tal modo rispettando anche l’onere di specifica motivazione affermato, per tale eventualità, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11440 del 18/11/1997, Rv. 510086; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011, Rv. 616967; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014, Rv. 631903; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017, Rv. 646659; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19468 del 18/07/2019, Rv. 654430 ; Cass.4 di 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26075/2020 Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021, Rv. 660211).

Numero sezionale 3796/2022Numero di raccolta generale 13191/2022 Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la Data pubblicazione 27/04/2022 decisione del giudice di merito di porre a suo integrale carico anche le spese della seconda C.T.U. esperita nel corso del doppio grado, è del pari inammissibile.

Trattandosi di costi processuali, infatti (cfr. Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 17739 del 07/09/2016, Rv. 640893), esse vanno regolate dal giudice di merito secondo i criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., con conseguente possibilità, per la Corte territoriale, di applicare il criterio generale della soccombenza”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Le memorie depositate dalle parti in prossimità dell’adunanza camerale non offrono spunti ulteriori rispetto alle rispettive posizioni, come esposte in ricorso e in controricorso, essendo meramente riproduttive del contenuto dei predetti atti difensivi.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26075/2020 Numero sezionale 3796/2022 Numero di raccolta generale 13191/2022 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Data pubblicazione 27/04/2022 Sezione Civile, in data 08 aprile 2022.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26075-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 2479/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26075/2020 Numero sezionale 3796/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 13191/2022Data pubblicazione 27/04/2022 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.9.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Napoli, lamentando che la convenuta aveva eseguito opere di pavimentazioni del lastrico solare soprastante l’alloggio dell’attore, arrecando danno a quest’ultimo. Chiedeva dunque la condanna della Esposito alla cessazione della molestia, al ripristino dello statu quo ante ed al risarcimento del danno. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 2278/2016, accertava la comproprietà del lastrico e condannava la Esposito al ripristino, rigettando la domanda risarcitoria. Interponeva appello avverso detta decisione l’Improta, insistendo per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta in prime cure. Con la sentenza impugnata, n. 2479/2020, resa nella resistenza dell’Esposito, la Corte di Appello di Napoli accoglieva in parte il gravame, condannando l’appellata al risarcimento del danno, quantificato in € 17.104,98. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha condannato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26075/2020 Numero sezionale 3796/2022 [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13191/2022Data pubblicazione 27/04/2022 della somma di € 17.104,98 a titolo di risarcimento del danno, nonché a ripristinare il lastrico solare soprastante la proprietà dell’Improta, che la Esposito aveva illecitamente annesso alla sua proprietà, modificandolo in guisa da cagionar danno al sottostante immobile dell’odierno controricorrente, ed esercitando sullo stesso la signoria di fatto in via esclusiva. La Corte di Appello ha, in sostanza, ritenuto che l’istruttoria esperita nel corso del giudizio di merito avesse dimostrato in modo adeguato la derivazione causale delle infiltrazioni lamentate dall’Improta all’interno della sua proprietà dalle opere realizzate illecitamente dall’Esposito sul lastrico soprastante, ed ha quantificato il relativo risarcimento dovuto dall’odierna ricorrente. Ha, inoltre, ritenuto che le modifiche realizzate dall’Esposito sul lastrico di cui è causa, pur se autorizzate –in linea teorica– dal suo atto di acquisto, nel quale si faceva espressamente riferimento al diritto di accedere al lastrico “per garantire pulizia e decoro nonché per svolgere attività connesse ad una fruizione temporanea per la quale non sia necessaria l’installazione di impianti e strutture”, erano in realtà state realizzate in guisa tale da eccedere i limiti della predetta autorizzazione, realizzando uno stabile asservimento del bene a beneficio della Esposito e rendendo comunque più gravoso l’esercizio del diritto di godimento da parte degli altri comproprietario del lastrico in oggetto. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, con il primo dei quali lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1127 e 2970 c.c., 40 e 41 c.p., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla C.T.U. esperita nel giudizio di merito. L’ausiliario, infatti, aveva ritenuto impossibile verificare se le opere realizzate dalla Esposito avessero modificato le preesistenti pendenze del lastrico, ed in tal F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26075/2020 modo aveva ritenuto non possibile confermare la certa derivazione Numero sezionale 3796/2022Numero di raccolta generale 13191/2022 delle infiltrazioni lamentate dall’Improta dai lavori realizzati dalla Data pubblicazione 27/04/2022 Esposito sul sovrastante lastrico. La censura è inammissibile, poiché essa si risolve in una censura dell’apprezzamento delle prove condotto dal giudice di merito, in spregio al principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha ampiamente motivato la propria decisione, dando atto anche dei motivi per cui ha ritenuto opportuno discostarsi dalle conclusioni dell’ausiliario, in tal modo rispettando anche l’onere di specifica motivazione affermato, per tale eventualità, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11440 del 18/11/1997, Rv. 510086; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011, Rv. 616967; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014, Rv. 631903; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017, Rv. 646659; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19468 del 18/07/2019, Rv. 654430 ; Cass.4 di 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26075/2020 Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021, Rv. 660211). Numero sezionale 3796/2022Numero di raccolta generale 13191/2022 Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la Data pubblicazione 27/04/2022 decisione del giudice di merito di porre a suo integrale carico anche le spese della seconda C.T.U. esperita nel corso del doppio grado, è del pari inammissibile. Trattandosi di costi processuali, infatti (cfr. Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 17739 del 07/09/2016, Rv. 640893), esse vanno regolate dal giudice di merito secondo i criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., con conseguente possibilità, per la Corte territoriale, di applicare il criterio generale della soccombenza”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Le memorie depositate dalle parti in prossimità dell’adunanza camerale non offrono spunti ulteriori rispetto alle rispettive posizioni, come esposte in ricorso e in controricorso, essendo meramente riproduttive del contenuto dei predetti atti difensivi. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26075/2020 Numero sezionale 3796/2022 Numero di raccolta generale 13191/2022 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Data pubblicazione 27/04/2022 Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L
Sentenza Cassazione n. 13191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris