CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. C -3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Venezia confermava la sentenza pronunciata il 4.12.2018, all'esito di giudizio abbreviato, con cui il GIP del Tribunale di Venezia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene rispettive di anni 14 di reclusione e di anni 1 mesi 4 di reclusione per i delitti di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione illegale di una pistola calibro 9x21 con matricola abrasa, costituente arma clandestina ex art. 23 legge n. 110 del 1975, e di più munizioni per arma comune da sparo ex art. 697 cod.pen., unificando sotto il vincolo della continuazione le ridette violazioni della disciplina delle armi; applicava le pene accessorie e le altre statuizioni di legge, condannando altresì l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio 2. Secondo la conforme ricostruzione del fatto operata dalle sentenze di primo e secondo grado, verso le 1.15 del 9.01.2018 la vittima ([OSCURATO:PERSONA]) si era recata insieme ad altro soggetto presso l'abitazione di Venezia in cui l'imputato si era trasferito da qualche giorno, dopo aver coabitato in precedenza col Gritti e la compagna dello stesso, portando con sé un cane; i due avevano iniziato a bussare alla porta dell'Esposito, colpendola anche con un calcio, intimando all'imputato di aprire perché intendevano riprendersi il cane; l'Esposito, dopo aver detto al Gritti di andarsene, a fronte dell'insistenza di questi, aveva sparato in successione due colpi d'arma da fuoco, in direzione del Gritti, attraverso la porta a vetri rimasta chiusa da una distanza di 40-50 cm, attingendo la vittima alla testa col primo proiettile e cagionandone la morte; era stato altresì accertato che un'ora prima dell'omicidio il soggetto che accompagnava il Gritti si era recato, insieme a una donna, a casa dell'Esposito per riprendere il cane, ma l'imputato li aveva cacciati in malo modo, inviando poi alla convivente del Gritti, quindici minuti prima del delitto, un messaggio in cui la avvisava che il cane era suo e che avrebbe "tirato" al prossimo che fosse venuto nella sua abitazione. Dato atto che la difesa non aveva contestato la materialità dei fatti, la Corte territoriale, confermando la decisione del GIP, riteneva insussistente l'esimente della legittima difesa, con riguardo al requisito della proporzione tra l'offesa e la reazione difensiva; in particolare, dopo aver escluso i presupposti di applicabilità della norma di cui al quarto comma dell'art. 52 cod.pen. in ragione dell'impiego da parte dell'imputato di un'arma clandestina illegalmente detenuta, la sentenza d'appello riconosceva la ricorrenza del presupposto del pericolo attuale per l'incolumità dell'Esposito, in considerazione della violazione del suo domicilio da parte del Gritti, introdottosi contro la sua volontà nelle pertinenze dell'abitazione e intento a sfondare a calci il portoncino d'ingresso, la cui serratura era prossima a cedere secondo quanto emerso dai rilievi tecnici, nonché del requisito della , (V') necessità della difesa, non potendo l'imputato evitare il pericolo mediante un commodus discessus a fronte della mancanza di un idoneo intervallo temporale tra l'azione del Gritti e la percezione dell'aggressione incombente; riteneva tuttavia che solo l'uso del mezzo minimo necessario per fronteggiare l'offesa poteva scriminare la reazione, che si era invece rivelata del tutto sproporzionata, travalicando ed esorbitando dolosamente le necessità di difesa; l'imputato, infatti, pur essendosi armato per tempo in quanto aspettava la visita del Gritti, non si era limitato a impugnare la pistola sparando un colpo in aria, o verso il basso, a scopo intimidatorio, ma aveva deliberatamente colpito la vittima, di cui intravedeva la sagoma attraverso la porta a vetri, ad altezza d'uomo e da distanza assai ravvicinata, nella piena consapevolezza dell'esito mortale della sua azione, manifestando così la volontà di uccidere il Gritti, e non già di allontanarlo e farlo scappare; tanto da sparare, dopo il colpo mortale, un secondo colpo che aveva sfiorato la testa del soggetto che accompagnava la vittima, chiedendo se "ne vogliono ancora"; le parti lese non erano armate, né risultavano aver minacciato l'uso di armi contro l'imputato. La Corte territoriale escludeva anche la configurabilità di un eccesso colposo riconducibile all'art. 55 cod.pen., presupponente la sussistenza dei requisiti della scriminante e il superamento dei relativi limiti dovuto a un errore di valutazione, posto che la reazione dell'Esposito era stata caratterizzata dal superamento consapevole ed intenzionale dei limiti della necessità della reazione; la qualità di esperto maneggiatore di armi dell'imputato, convalidata dall'illegittima detenzione di un'arma clandestina, dal recente precedente per rapina aggravata e porto di armi clandestine, dal coinvolgimento in una rapina a mano armata commessa pochi giorni prima dell'omicidio, toglieva rilevanza al dedotto (dalla difesa) errore nell'utilizzo della pistola, che sarebbe stata impugnata dall'Esposito con la mano sinistra, secondo un dato rimasto peraltro indimostrato. Doveva ritenersi infine inammissibile, perché generica, la richiesta difensiva di unificare in continuazione l'omicidio con le violazioni della disciplina delle armi, posto che l'uccisione del Gritti non era stata premeditata, ma aveva costituito frutto di una decisione estemporanea, non ricollegabile a un disegno unitario con la detenzione della pistola e delle munizioni. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo cinque motivi di doglianza, che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp.att.cod.proc.pen. 2.1. Il primo motivo lamenta errata applicazione dell'art. 52 quarto comma cod.pen. e difetto assoluto di motivazione in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'ipotesi autonoma di legittima difesa domiciliare ivi prevista. Il ricorrente censura la decisione con cui la sentenza impugnata aveva escluso la sussistenza dell'esimente de qua sul presupposto che l'arma impiegata dall'imputato non era legittimamente detenuta nell'abitazione, così ritenendo erroneamente che la nuova ipotesi di legittima difesa introdotta al quarto comma dell'art. 52 cod.pen. dalla legge n. 36 del 2019 postuli i medesimi requisiti richiesti dal secondo comma della norma; una corretta esegesi del testo complessivo dell'art. 52 cod.pen., quale risultante dalla novella, doveva invece condurre ad escludere che il rinvio ai "casi di cui al secondo e al terzo comma" contenuto nel nuovo quarto comma della norma debba intendersi riferito a tutti i requisiti ivi indicati per l'operatività della causa di giustificazione, riguardando invece solo i luoghi di commissione del fatto, come si evince dal richiamo separato alle disposizioni di cui ai commi due e quattro effettuato dal terzo comma (agli effetti di equiparare al domicilio privato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale) e dall'autonomia del criterio presuntivo applicato nelle due ipotesi, operante con esclusivo riguardo al requisito della proporzionalità tra offesa e difesa nel caso regolato dal secondo comma e con riferimento invece a tutti i presupposti della legittima difesa, indicati nel primo comma, nel caso previsto dal quarto comma, contemplante una presunzione assoluta di sussistenza dell'esimente. La corretta interpretazione ed applicazione della nuova e autonoma ipotesi di legittima difesa domiciliare introdotta dalla novella del 2019 avrebbe dunque dovuto determinare l'assoluzione dell'imputato. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 52 primo comma cod.pen., censurando l'errata sovrapposizione dei temi riguardanti la necessità della difesa e la proporzionalità della reazione operata dalla sentenza impugnata, che aveva utilizzato argomenti afferenti il primo requisito per escludere la sussistenza del secondo. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti del pericolo attuale per l'incolumità dell'imputato e della conseguente necessità della difesa, aveva in modo contraddittorio escluso la natura proporzionata della reazione con riguardo al mancato utilizzo del minor mezzo necessario per respingere l'offesa, così valorizzando un elemento attinente in realtà alla necessità della difesa, mediante l'impiego dei mezzi a disposizione, anziché operare la dovuta comparazione non già tra i mezzi ma tra i beni giuridici contrapposti, tenendo conto del pericolo corso dai beni offesi o minacciati in relazione a tutte le circostanze del caso. In particolare, il ricorrente denuncia l'omessa valutazione dell'omogeneità dei beni in contrasto, delle ragioni vendicative che avevano animato la visita notturna del Gritti, dell'indole criminale di questi, della possibile presenza di un'arma indosso allo stesso, delle modalità violente della tentata effrazione del 3 i domicilio dell'imputato, della direzione dell'aggressione alla persona dell'Esposito e non ai suoi beni materiali. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la valutazione ex post (anziché ex ante) delle circostanze esistenti compiuta dalla sentenza impugnata al fine di accertare i requisiti della legittima difesa, valorizzando tra l'altro il dato, non conosciuto né conoscibile dall'imputato al momento del fatto, che né la persona offesa né il soggetto che la accompagnava erano armati, benché una pistola fosse stata poi effettivamente sequestrata nell'abitazione del Gritti così da supportare la ragionevole convinzione dell'Esposito che la vittima potesse avere un'arma con sé; erronea era anche la valutazione della distanza, in realtà superiore ai 40-50 cm, dalla quale l'imputato aveva sparato alla vittima. Il ricorrente censura inoltre la ricostruzione degli antefatti dell'accesso del Gritti a casa dell'Esposito effettuata sulla base di presupposti erronei, con particolare riguardo al fatto che l'imputato si fosse appositamente armato, mentre invece la detenzione della pistola era risalente, lamentando il vaglio solo astratto delle condotte alternative che l'Esposito avrebbe potuto realizzare; denuncia la confusione operata dalla sentenza impugnata tra gli elementi oggettivi della scriminante, incidenti sull'antigiuridicità della condotta, e quelli afferenti l'elemento soggettivo. 2.3. Il terzo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 55 secondo comma cod.pen. con riguardo alla lettura del richiamo da esso operato al quarto comma dell'art. 52, effettuata dalla Corte territoriale in modo coordinato col secondo comma, in ordine ai requisiti richiesti per l'operatività della scriminante, riproponendo la censura dedotta nel primo motivo di doglianza circa l'irrilevanza, nel caso di specie, della legittimità o meno della detenzione dell'arma utilizzata dall'imputato per difendersi. 2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 55 primo comma cod.pen., censurando l'apparenza e l'illogicità manifesta della motivazione con cui la sentenza impugnata aveva valutato il tema dell'errore sui fini e i mezzi impiegati, incorrendo in un travisamento della prova su un elemento dirimente al fine della sussistenza dell'eccesso colposo. Il ricorrente critica la decisione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto il superamento intenzionale dei limiti dell'esimente sulla base dell'elemento inconferente costituito dall'avere l'imputato sparato ripetutamente alla vittima ad altezza d'uomo da una distanza di 40-50 cm, trattandosi di dati compatibili tanto con un eccesso doloso quanto con un eccesso colposo, i quali avrebbero dovuto essere valutati nell'ambito di un giudizio ex ante condotto alla stregua delle circostanze concrete esistenti al momento della formazione della volontà dell'agente; un analogo errore di giudizio aveva riguardato l'errore sul mezzo i impiegato, formulato nei termini di una valutazione ex post dell'esito della reazione; errata e travisante era altresì l'esclusione che l'Esposito avesse sparato impugnando la pistola con la mano sinistra pur essendo destrimane, nonostante la perizia balistica avesse riscontrato la presenza in maggior misura dei residui di sparo sulla mano e sul braccio sinistro dell'imputato, convalidandone l'assunto di essere impedito ad utilizzare la mano destra a causa di una lesione al tendine, integrante un dato decisivo al fine del riconoscimento della sussistenza di un errore esecutivo. 2.5. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione con riguardo al diniego della continuazione tra tutti i reati ascritti all'imputato, nonostante la stessa sentenza impugnata avesse ritenuto che l'Esposito si fosse armato per tempo in attesa dell'arrivo del Gritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di doglianza postula una lettura ermeneutica del (nuovo) quarto comma dell'art. 52 cod.pen., introdotto nel corpus normativo della difesa legittima dalla legge n. 36 del 2019, secondo cui la novella avrebbe previsto una presunzione assoluta di sussistenza della scriminante nei casi di intrusione illecita nel domicilio altrui (o nei luoghi ad esso equiparati indicati nel terzo comma) connotati dalle situazioni di fatto ivi descritte, che tuttavia non può trovare fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto della legittima difesa domiciliare operata da questa Corte e neppure nella stessa esegesi letterale della norma conforme a una lettura coordinata e consecutiva della successione dei commi in cui si articola l'art. 52, correttamente effettuata alla stregua dei criteri generali stabiliti nell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, per cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole "secondo la connessione di esse". 2.1. In particolare, l'espresso richiamo contenuto nell'incipit del quarto comma dell'art. 52 cod.pen., agli effetti di delimitarne l'ambito operativo, ai "casi di cui al secondo e al terzo comma", tout court e senza alcuna ulteriore specificazione o precisazione, rende palese la volontà normativa di subordinare l'applicazione della "nuova" legittima difesa domiciliare alla ricorrenza di tutte le condizioni previste nei due commi che precedono (introdotti dalla riforma del 2006), e dunque non solo alla condizione che il fatto si verifichi in uno dei luoghi indicati dall'art. 614, primo e secondo comma, cod.pen. (o ad essi equiparati) - così come sostenuto dal ricorrente - ma anche alle ulteriori condizioni che l'agente sia legittimamente presente nel domicilio e (per quanto qui più interessa) faccia uso per difendersi di "un'arma legittimamente detenuta" o di altro mezzo idoneo. (\» Poiché, secondo un dato fattuale pacificamente acquisito, l'imputato ha impiegato contro la vittima una pistola con matricola abrasa, costituente arma clandestina ai sensi dell'art. 23 legge n. 110 del 1975 e perciò - per definizione - non legittimamente detenibile, correttamente la sentenza impugnata ha escluso, sotto tale profilo, l'applicazione al caso di specie delle nuove disposizioni in materia di legittima difesa domiciliare, effettuando di conseguenza (con esito negativo) la verifica concreta delle condizioni di operatività dell'istituto della difesa legittima alla stregua della norma generale contenuta nel primo comma dell'art. 52 cod.pen. Sul punto, i giudici di merito non sono dunque incorsi in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, e il motivo di ricorso si rivela infondato. 2.2. Deve peraltro escludersi che la novella del 2019 abbia introdotto nell'ordinamento una nuova ipotesi autonoma di legittima difesa domiciliare, del tutto svincolata dalle condizioni e dai limiti tradizionali di operatività dell'istituto codificati nel primo comma dell'art. 52 cod.pen., idonea a scriminare sempre e comunque la reazione posta in essere dall'agente nel proprio domicilio (o in un luogo ad esso equiparato), escludendo in particolare - e in via assoluta - la necessità di qualsiasi verifica del requisito della proporzionalità della reazione difensiva rispetto a un'offesa che presenti le caratteristiche descritte nel (nuovo) quarto comma, portata con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone. Questa Corte ha già affermato - sul condivisibile presupposto che il legislatore è sempre tenuto, nell'osservanza dei vincoli di natura costituzionale ma anche sovranazionale derivanti dalle pronunce della Consulta e della CEDU, a operare un ragionevole bilanciamento dei valori di rango costituzionale in gioco, che escludono l'introduzione in subiecta materia di presunzioni assolute di impunità, potendo il ricorso alla forza nella difesa privata trovare legittimazione solo in presenza di situazioni di inderogabile necessità - il principio per cui l'intervento normativo di cui alla legge n. 36 del 2019 non ha modificato la struttura essenziale della legittima difesa, che continua ad essere imperniata sulla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta in conformità a quanto previsto nel primo comma dell'art. 52 cod.pen., con la conseguenza che anche in ambito domiciliare la reazione verso l'intruso deve trovare giustificazione nell'attualità di un'aggressione, o di un pericolo imminente di aggressione, che renda la difesa armata priva di alternative, nel senso della impraticabilità di altre condotte meno lesive (Sez. 1 n. 13191 del 15/01/2020, Rv. 278935), ribadendo così il consolidato orientamento giurisprudenziale sull'impossibilità di attribuire rilevanza esimente a ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1 n. 51262 del 13/06/2017, (7'') Rv. 272080). Del resto, la conclusione per cui la norma di nuovo conio di cui al quarto comma dell'art. 52 cod.pen. non è idonea a legittimare un'indiscriminata reazione nei confronti di chi si introduca con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica nella dimora altrui, o nei luoghi ad essa equiparati, trova riscontro sistemico nel fatto che il parallelo restringimento dell'area di operatività dell'eccesso colposo in ambito domiciliare, contestualmente introdotto dal medesimo intervento legislativo del 2019 con riferimento espresso anche ai casi del quarto comma dell'art. 52, nel senso di escludere la punibilità - anche a titolo di colpa - di chi abbia agito, per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, versando in una situazione di minorata difesa o di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, presuppone pur sempre uno spazio di residua configurabilità del superamento colposo dei limiti della scriminante in casi diversi da quelli ivi previsti: come puntualmente osservato, in motivazione, da Sez. 1 n. 21794 del 20/02/2020, Rv. 279340, invero, se il quarto comma dell'art. 52 cod.pen. avesse introdotto una presunzione assoluta di difesa legittima nel domicilio, involgente tutti i requisiti e i limiti tradizionali della scriminante, da ritenersi sempre operante nelle condizioni indicate, non ne sarebbe logicamente ipotizzabile il superamento e nemmeno concepibile, di conseguenza, la possibilità di una difesa colposamente eccedente, rendendo inutile l'apposita disciplina contenuta nel (nuovo) secondo comma dell'art. 55 cod.pen. Anche sotto questo profilo, la doglianza del ricorrente risulta pertanto infondata. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. 3.1. La sentenza impugnata ha escluso l'operatività, nella condotta dell'imputato, della scriminante della difesa legittima (anche) ai sensi del primo comma dell'art. 52 cod.pen., sotto il profilo della radicale insussistenza del requisito della proporzionalità della reazione all'offesa in corso, con una motivazione logica e adeguata, coerente ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte, che non presta il fianco a censure. Sul punto, la Corte territoriale non ha operato alcuna indebita confusione o commistione tra i requisiti del pericolo attuale di un'offesa ingiusta all'incolumità dell'Esposito e della (conseguente) necessità della difesa - ritenuti entrambi, nella specie, sussistenti - e quello della natura proporzionata della reazione difensiva, che presuppone la verificata ricorrenza dei primi due requisiti, ma che deve parimenti sussistere ed essere concretamente accertato nella sua dimensione oggettiva al fine di giustificare la condotta dell'agente, e deve riguardare non solo i beni giuridici in conflitto ma anche i mezzi utilizzati e le relative modalità di impiego, rispetto alle effettive esigenze difensive (Sez. 5 n. 32414 del 24/09/2020, Rv. 279777; Sez. 1 n. 2554 del 1/12/1995, dep. 1996, 7 (vs- Rv. 204065, secondo cui il necessario rapporto di proporzione tra difesa ed offesa esige che la reazione deve essere, nella circostanza, l'unica possibile, perché non sostituibile con altra meno lesiva, ugualmente idonea ad assicurare la tutela del diritto e del bene aggredito). La motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto esorbitante e sproporzionato, rispetto alle necessità della difesa, non tanto l'uso in sé della pistola, per quanto illegalmente detenuta (e che l'Esposito si sarebbe potuto limitare a impugnare con effetto intimidatorio, al più sparando un colpo in aria o verso il basso in direzione di parti corporee non interessate da organi vitali, in termini idonei a fronteggiare adeguatamente il pericolo di aggressione, che non aveva oltrepassato la soglia ancora chiusa dell'abitazione), quanto le sue concrete modalità di impiego - tradottesi nell'esplosione immediata e in rapida successione di due colpi ad altezza d'uomo da una distanza di soli 40-50 cm, uno dei quali attingente la testa della vittima, la cui sagoma l'imputato era in grado di vedere attraverso il vetro translucido di modestissimo spessore del portoncino d'ingresso (pagina 9 della sentenza d'appello) - non è incorsa in alcuna contraddizione o errore logico-giuridico nell'apprezzamento di un requisito indefettibile per l'operatività dell'effetto scriminante, rappresentato dall'uso del minimo mezzo necessario alla difesa nelle circostanze date. 3.2. La relativa valutazione è stata correttamente compiuta dalla Corte territoriale con giudizio ex ante (Sez. 4 n. 32282 del 4/07/2006, Rv. 235181), sulla scorta delle circostanze esistenti e dei dati conoscibili dall'imputato, anche in relazione agli antefatti immediati - a lui noti - della vicenda, in particolare costituiti dal precedente accesso alla sua abitazione dei soggetti intenzionati a riprendersi il cane che l'Esposito aveva portato con sé dalla casa della vittima e dall'attesa di un ritorno degli stessi, in vista del quale l'imputato si era armato in conformità al messaggio minatorio inviato poco prima alla Danesin ("il prossimo che vedo lo tiro"), così da consentirgli di rappresentarsi il prevedibile evolvere degli eventi e di adeguarvi la propria condotta; le contrarie deduzioni del ricorrente, volte a sollecitare un diverso apprezzamento della situazione di fatto esistente e della gravità del pericolo, basate sull'asserita caratura criminale del Gritti e sulla possibilità che lo stesso fosse a sua volta armato, in termini tali da rendere inesigibile una reazione diversa da quella effettivamente posta in essere, si risolvono in un'inammissibile sollecitazione a rivalutare il merito della vicenda sulla scorta di prospettazioni ipotetiche che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 4. La terza ragione di doglianza ripropone, sotto il profilo della dedotta violazione del secondo comma dell'art. 55 cod.pen., la medesima censura articolata nel primo motivo di ricorso con riguardo all'autonomia dei presupposti richiesti dal quarto comma dell'art. 52 per l'operatività dell'ipotesi di legittima difesa domiciliare ivi prevista, tra i quali non figurerebbe il requisito della legittima detenzione dell'arma utilizzata per reagire all'offesa, che è già stata esaminata e ritenuta infondata per le ragioni sopra esposte e che devono intendersi qui integralmente richiamate. 5. Infondate sono anche le censure proposte nel quarto motivo di ricorso con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 55 cod.pen. 5.1. Occorre anzitutto rilevare che al caso di specie non è applicabile la norma di nuovo conio di cui all'art. 2 legge n. 36 del 2019, che ha introdotto, al secondo comma dell'art. 55 cod.pen., una presunzione di non punibilità della condotta eccedente - a titolo di colpa - i limiti della scriminante per colui che abbia commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità agendo nelle condizioni di cui all'art. 61 primo comma n. 5 cod.pen. ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. L'operatività della nuova disposizione, che esclude - nelle condizioni indicate - l'esigibilità di una condotta dell'agente immune da colpa, è testualmente limitata dallo stesso dettato normativo dell'art. 55, secondo comma, ai "casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52" del codice penale, che, come si è visto, postulano in ogni caso, nella loro lettura coordinata, l'impiego per la difesa di un'arma legittimamente detenuta, mentre l'Esposito si è valso di un'arma clandestina per colpire e uccidere il Gritti. 5.2. La ricorrenza di un eccesso colposo nell'azione dell'imputato, che deve dunque essere parametrata al superamento dei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 52 cod.pen., è stata esclusa dalla sentenza impugnata con una motivazione, immune da censure, che ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto affermati in materia da questa Corte. Costituisce, invero, ius receptum che, una volta positivamente accertata, come nella specie, la natura esorbitante e sproporzionata della reazione difensiva per eccesso nell'uso e nelle modalità di impiego del mezzo (l'arma da fuoco) a disposizione dell'agente - postulando, per definizione, la configurabilità di un eccesso colposo il superamento dei limiti collegati all'esimente (Sez. 5 n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279334) - occorre procedere a un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto a errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, in quanto solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod.pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria che comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1 n. 45425 del 25/10/2005, Rv. 233352). L'eccesso colposo nella causa di giustificazione si verifica, infatti, soltanto quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come( errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza (Sez. 4 n. 9463 del 13/02/2019, Rv. 275269); con la conseguenza che l'art. 55 (primo comma) cod.pen. non può trovare applicazione allorché la reazione trascenda completamente i limiti della colpa, nel senso che il soggetto agisca non già sulla scorta di un errore di valutazione e di un eccesso non voluto nell'uso dei mezzi a disposizione, ma in forza di una scelta consapevole e volontaria di aggredire e offendere l'antagonista, ponendo in essere una reazione deliberatamente punitiva che, in quanto diretta a realizzare volontariamente l'evento lesivo, si colloca al di fuori dello schema legale degli artt. 52-55 cod.pen. (Sez. 1 n. 45425 del 25/10/2005, Rv. 233352; Sez. 1 n. 45407 del 10/11/2004, Rv. 230393; Sez. 1 n. 8999 del 24/09/1997, Rv. 208474; Sez. 1 n. 8773 del 16/06/1992, Rv. 191575). La concreta dinamica dell'impiego della pistola contro la vittima, come sopra ricostruita dalla sentenza impugnata in base alle risultanze istruttorie, consistita nello sparo immediato di due colpi mirati ad altezza d'uomo da una distanza ravvicinatissima (di soli 40-50 cm), attingendo col primo la testa del Gritti - la cui sagoma era visibile all'imputato attraverso il vetro sottile del portoncino d'ingresso al cui esterno ancora si trovava la vittima, della quale l'Esposito si aspettava la visita alla luce dei contrasti e degli antefatti immediati - e sfiorando col secondo la testa dell'accompagnatore, è stata perciò coerentemente ritenuta espressione di un atteggiamento psicologico intenzionalmente diretto a colpire il Gritti in regioni vitali, nella deliberata consapevolezza di cagionarne la morte (come confermato anche dal proferimento, subito dopo gli spari, delle parole se "ne vogliono ancora"), come tale dolosamente eccedente i limiti di una reazione proporzionata alla concreta situazione di pericolo apprezzabile ex ante, sulla scorta di un tipico giudizio di merito, frutto di una logica interpretazione delle emergenze processuali, che si sottrae al sindacato di legittimità. La deduzione difensiva di un errore nell'uso dell'arma, ascrivibile in tesi al fatto che l'imputato, destrimane, avrebbe sparato con la mano sinistra a causa di una lesione al tendine della mano destra, sollecita un'inammissibile rilettura del fatto, inidonea a scalfire la tenuta logica della motivazione della Corte territoriale, che non è incorsa sul punto in alcun travisamento del significato della prova, dato che l'allegata presenza di una maggiore quantità di residui di particelle di sparo sull'arto sinistro non dimostra necessariamente che proprio con questo l'Esposito impugnasse la pistola e posto, soprattutto, che la brevissima distanza dalla vittima non consente in ogni caso di apprezzare un ipotetico errore di mira in uno sparo comunque diretto ad attingere certamente un bersaglio vitale. 6. Manifestamente infondato, e perciò inammissibile, si rivela il quinto motivo di ricorso, che ripropone la doglianza relativa al diniego della continuazione tra l'omicidio e le violazioni della disciplina delle armi ascritte all'Esposito ai capi B e C, perché omette di confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito che hanno valorizzato, per respingere l'identico motivo proposto nell'atto di appello, la natura estemporanea, e non premeditata, dell'uccisione del Gritti, non avendo il ricorrente, del resto, dedotto alcunché sul momento in cui era iniziata la detenzione dell'arma clandestina, che solo in caso di coincidenza temporale con la decisione di commettere l'omicidio potrebbe configurarsi come avv