CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04632/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 5001/2023, cui sono riuniti i ricorsi 5509 e 11722 del 2023,proposti da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- Ministero dell’Interno; Questura di Torino, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappres. e difesi; -resistenti- avverso:il decreto emesso dal Giudice di pace di Torino, n. 12322/22, in data 26.9.2022; l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino , n. 17757/22, il 4.10.22; il provvedimento del Tribunale di Torino, n. 22325/22,pubblicato il 30.11.22.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, il collegio dispone la riunione delle cause relative ai ricorsi nn. 5501, 5509 e 11722 del 2023, tra loro connesse soggettivamente e oggettivamente. Con decreto del 26.9.22 il Giudice di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 22.9.22 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il trattenuto era privo di qualsiasi documento d’identificazione, non aveva familiari in Italia, aveva presentato domanda di protezione internazionale a Pantelleria, non documentata, e smentita dal foglio- notizie, e che sussisteva il rischio di fuga. Con ordinanza del 4.10.2022, il Tribunale di Torino- a seguito dell’udienza di convalida del trattenimento, nel corso della quale il ricorrente aveva chiesto la protezione internazionale- convalidava il nuovo decreto di trattenimento presso il locale C.P.R. di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emesso dal Questore di Torino, il 3.10.22,osservando che: il detto provvedimento era stato emesso in esecuzione del decreto d’espulsione del Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] il 22.9.22, convalidato dal Giudice di pace il 26.9.22; il trattenuto aveva formalizzato la domanda di protezione internazionale a seguito della quale il Questore aveva disposto il trattenimento del richiedente, motivato in ragione della natura strumentale della domanda di protezione internazionale presentata allo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione; la fattispecie in esame rientrava nella previsione dell’art. 6, c.3, dlgs n. 142/15 ravvisandosi la strumentalità della domanda di protezione internazionale del trattenuto, avendola quest’ultimo presentata solo il 3.10.22, pur avendo egli fatto ingresso in Italia dal 12.2.22 e tenuto conto di quanto dichiarato nel foglio notizie del 22.9.22, alla presenza del mediatore linguistico, in merito al motivo dell’arrivo in Italia (ove si leggeva per motivi familiari), nonché del fatto che la Tunisia era considerato un paese sicuro, a nulla rilevando quindi le dichiarazioni della sign. [OSCURATO:PERSONA]; era infondata l’eccezione di manifesta illegittimità dei provvedimenti di espulsione- peraltro già esaminata dal Giudice di pace - tenuto conto che in questa sede occorreva aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento, mentre l’atto presupposto dell’espulsione poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale; in ogni caso, la presentazione della dichiarazione di presenza non poteva dirsi assolta per il fatto che lo straniero, entrato irregolarmente in Italia, fosse stato identificato mediante foto-segnalazione, peraltro,sotto altre generalità. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 30 novembre 2022, ha prorogato il periodo di trattenimento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], presso i locali del C.P.R., osservando che: tale trattenimento era stato disposto dal Questore di Torino e convalidato dal Giudice di pace il 26.9.22, e in seguito al la presentazione dell’istanza di protezione internazionale, convalidato il 4.10.22 dal Tribunale di Torino ; tale domanda era pretestuosain quanto finalizzata ad evitare l’espulsione; ricorrevano i presupposti per la proroga del provvedimento del Questore ex art.6, c.2 e 3, dlgs del 18.8.15; la [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda, mentre il trattenuto aveva impugnato tale decisione; la sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto della [OSCURATO:PERSONA] non faceva venir meno la possibilità d’applicare l’art. 6, c.7, che prevede appunto che il richiedente rimanga nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al 4° c. del medesimo articolo, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto; non erano emerse nuove significative circostanze; era irrilevante, ai fini della decorrenza dei termini per la procedura, la mera manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] ricorre incassazione, avverso il decreto del Giudice di pace di Torino del 26.9.22-che convalidava il provvedimento di trattenimento-con unico motivo, illustrato da memoria . Lo straniero ricorre in cassazione anche avverso la citata ordinanza del Tribunale di Torino, di convalida del provvedimento di trattenimento del ricorrente presso il locale C.P.R. di Torino, con due motivi, illustrati da memoria. Lo straniero ricorre in cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria, anche avverso il provvedimento del Tribunale di Torino, di proroga del trattenimento del ricorrente presso il C.P.R. di Torino. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino si sono costituiti (nelle cause relative ai ricorsi nn. 5001 e 5509) al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo del primo ricorsodenunzia violazione degli artt. 1, c.2, l. n. 68/07, 132 c.p.c., 111, c.6, Cost., ex art. 360, n.4, c.p.c., per aver il Giudice di pace omesso di esaminare le deduzioni difensive concernenti l’illegittimità del decreto d’espulsione presupposto, in quanto emesso per la mancata presentazione della dichiarazione di presenza di cui all’art. 1, c.2, l. n. 68/07. Al riguardo, il ricorrente assumeche era dimostrato documentalmente che la presentazione della suddetta dichiarazione fossestata registrata il 12.2.22 presso il valico di frontiera marittima di Trapani, come comprovato dall’elenco dei precedenti dattiloscopici; pertanto, una volta avvenuta la suddetta registrazione al momento dello sbarco in Italia, non avrebbe potuto essere contestata la mancata effettuazione della dichiarazione di presenza. Il ricorrente lamenta dunqueche il Giudice di pace ha omesso del tutto di esaminare la predetta circostanza allegata nel ricorso introduttivo. Il primo motivo del ricorso n. 5509 denunzia violazione degli artt. 6, c.5, dlgs. n. 142/15, 14 dlgs 286/98 e 13 Cost., per aver il Tribunale respinto la difesa relativa alla tardività dell’adozione e della trasmissione del decreto questorile, ex art. 6, c.3, dlgs. 142/15, ai fini della convalida del trattenimento, in quanto il Giudice di pace non era soggetto competente a ricevere la domanda di protezione internazionale. Anzitutto, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia escluso che la manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale al giudice del trattenimento fosse condotta idonea a fare decorrere l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di registrare la domanda entro i sei gg. lavorativi. Inoltre, il ricorrente adduce che a seguito della manifestazione della volontà di chiedere la suddetta protezione da parte dello straniero trattenuto presso un C.P.R. innanzi al giudice del trattenimento- vale a dire una delle altre autorità preposte a ricevere domande di protezione internazionale, ma non competenti, a norma del diritto nazionale, per la registrazione- la [OSCURATO:PERSONA] deve registrare la domanda entro il termine di sei gg. lavorativi, mentre se la Questura intendeva disporre il trattenimento dello straniero era tenuta a rispettare il termine di 48 ore a garanzia della libertà personale. Pertanto, il ricorrente si duole che il trattenimento era stato disposto, il 3.10.22, oltre tale termine di 48 ore dalla manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale,resa in udienza di convalida innanzi allo stesso Giudice di pace in data 26.9.22. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1, c.2, l. 68/07, 132 cpc, 111, c.6, Cost., alla luce della manifesta illegittimità del decreto d’espulsione presupposto, in quanto il ricorrente aveva dimostrato di essere entrato in Italia il 12.2.22 presso il valico di frontiera marittima di Trapani dove la sua presentazione veniva registrata dalle autorità, come risultava dall’elenco dei precedenti dattiloscopici, con la conseguenza che non poteva essergli contestata la mancata dichiarazione di presenza,alla luce dell’art. 1 DM 26.7.07. Il primo motivo del terzo ricorso denunzia violazione degli artt. 6, c.3,9, dlgs. 142/15, 35 bis, c.4, dlgs. n. 25/08, per aver il Tribunale ritenuto sussistere i presupposti per la proroga del trattenimento, sebbene non ricorressero le fattispecie della pericolosità sociale e del pericolo di fuga, e nonostante il decreto che disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], per gravi e circostanziate ragioni, escludendo ciò la strumentalità evidenziata dal Tribunale. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 28 bis,dlgs. n. 25/08, 6, c.5, dlgs. 142/15, 14, cc. 3, 4, dlgs. 286/98, 13 Cost., 5, par. 1, lett. f), Cedu, lamentando la tardiva trasmissione degli atti da parte della Questura di Torino a seguito della volontà di richiedere la protezione internazionale, e dunque tardiva adozione del decreto di trattenimento, ovvero trattenimento senza titolo del ricorrente dal 26 settembre al 3 ottobre 2022. Il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale era sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente tale protezione, e a far decorrere il termine di sei giorni lavorativi entro il quale lo Stato interessato deve registrare la domanda. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 6, c.5, dlgs 142/15, 13, c.2, dlgs 286/98, 13 Cost., 5, par. 1, lett. F) Cedu, per aver il Tribunale omesso di esaminare la manifesta illegittimità del trattenimento (“occorre aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento..”), e dell’atto presupposto (“che può essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale..”). Il ricorrente, premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice può rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto d’espulsione, lamenta che il Tribunale abbia contestato la mancata presentazione della dichiarazione di presenza di cui all’art. 1, c.2, l. n. 68/07, in quanto l’ingresso in Italia dell’istante risultava dall’elenco dei precedenti dattiloscopici. Il primo ricorso, iscritto al n. 5001/23, nonché il secondo motivo del ricorso n. 5009/23 e il terzo del ricorso n. 11722/23- esaminabili congiuntamente poiché sostanzialmente identici-sono fondati. Il ricorrente sostiene di aver contestato l’illegittimità manifesta del provvedimento espulsivo,presupposto del trattenimento, in ordine alla mancata presentazione dellasuddetta dichiarazione di presenza , e che tale contestazione sarebbe stata del tutto ignorata dal Giudice di pace in sede di convalida. Al riguardo, è stato osservato che i l sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmentevigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014, Rv. 632265 -01). Vaaltresì rilevato che, i n tema di convalida del decreto di espulsione dello straniero, è irrilevante che, al momento della pronuncia del decreto espulsivo, non fosse decorso il termine di novanta giorni previstodall'art. 1, comma 2, l. n. 68 del 2007 per la dichiarazione, da partedello straniero, della sua presenza in Italia all'autorità di frontiera oal questore della provincia in cui si trova, atteso che l'assolvimento didetto obbligo è condizionato proprio dalla permanenza del predetto, per il detto periodo, nel territorio dello Stato, sicché, ai fini dell'espulsione, è sufficiente che la denuncia dello straniero non sia intervenutaal momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'areaSchengen, entro otto giorni dall'ingresso (Sez. 1 - , Ordinanza n.7856 del 17/03/2023, Rv. 667274 - 01). Nella specie, il ricorrente ha dedotto di aver effettuato tale dichiarazionedi presenza in occasione dell’ingresso in Italia, presso il valicodi frontiera marittima di Trapani, in data 12.2.2022, registrata dalleAutorità come desumibile dall’elenco dei precedenti dattiloscopici, trascrivendola stessa annotazione . Il giudice di pace ha convalidato il trattenimento del ricorrente, dispostodal Questore di [OSCURATO:PERSONA], emesso il 22.9.22, osservando che “il trattenuto era privo di qualsiasi documento d’identificazione, non aveva familiari in Italia, aveva presentato domanda di protezione internazionale a Pantelleria, non documentata, e smentita dal foglio- notizie, e che sussisteva il rischio di fuga”. Ora, il decreto impugnato è da ritenere, come lamentato dal ricorrente, privodi motivazione in ordine ai requisiti legittimanti il provvedimento d’espulsione, quale atto presupposto del trattenimento, non contenendo nessun riferimento alla questione dell’invocata dichiarazione di presenza. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente,oggetto del motivo in esame, accertando i fatti posti aloro fondamento; l’omissione di tale accertamento rende illegittimo il provvedimento di convalida il quale va conseguentemente dichiarato nullo e cassato senza rinvio . (Cass., n. 33144/18; n. 4777/22). Ne consegue l’invalidità derivata del successivo provvedimento di convalida del trattenimento disposto all’esito della formulazione della domanda di protezione internazionale e di quello di proroga. L’accoglimento dei motivi sopra indicati e la cassazione senza rinvio conseguente rende del tutto superfluo l’esame degli altri motivi. Per quanto esposto, in accoglimento dei suddetti motivi, i provvedimenti impugnati, oggetto dei ricorsi riuniti, vanno cassati senza rinvio, essendo ampiamente decorsi i termini di trattenimento. La relativa novità della decisione induce alla compensazione delle spese processuali di tutti i gradi. P.Q.M. La Corte, disposta la riuni