CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 20106/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, - ex art. 23, comma 8, decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso (riportandosi pure a quanto rappresentato nella requisitoria del Procuratore generale) e la condanna dell'imputata alle spese del presente giudizio di legittimità, come da nota; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia resa in data 11 novembre 2019 dal Tribunale di Napoli, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di lesioni personali (art. 582 cod. pen.), perché il fatto non sussiste, e confermandone la responsabilità per il reato aggravato di minaccia (art. 612, comma 2, cod. pen.) con conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 179 cod. proc. pen., adducendo la nullità della sentenza di primo grado e rappresentando che - nonostante all'atto della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, l'imputata avesse nominato difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - al momento della emissione del decreto di citazione a giudizio è stato nominato un difensore d'ufficio, cui è stato notificato il tale ultimo provvedimento. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed c), cod. proc. pen. - è stata dedotta la violazione dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., in ragione dell'erronea dichiarazione dell'assenza nel giudizio di appello della ricorrente, la quale avrebbe ricevuto la notifica del decreto di citazione per esso (a mani della sorella), segnatamente per l'udienza del 24 giugno 2022 (poi differita per astensione del difensore), in luogo diverso dal domicilio eletto all'atto della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini. 2.3. Con il terzo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione del diritto alla difesa con riferimento all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto - tenuto conto della cadenze processuali sopra indicate - non si sarebbe permesso al difensore di fiducia di articolare motivi nuovi di appello nel termine di rito. 2.4. Con il quarto e il quinto motivo, esposti congiuntamente, sono stati assunti la violazione della penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto aggravato di minaccia e alla mancata esclusione dell'ipotesi aggravata prevista dall'art. art. 612, comma 2, cod. pen. nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in particolare con riferimento all'erronea valutazione della prova (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). 3. In data 29 gennaio 2024 il difensore della ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato richiesta di trattazione orale del procedimento, rigettata poiché tardiva (cfr. provvedimento della Presidente titolare della Sezione in data 31 gennaio 2024). Il 1° febbraio 2024 il medesimo difensore ha reiterato la richiesta di trattazione orale, assumendone la tempestività poiché presentata nel termine di venti giorni prima dell'udienza, in conformità della disciplina posta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (pur tenuto 6s' conto del disposto dell'art. 17 decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75). Con provvedimento del 5 febbraio 2024, la Presidente titolare, impregiudicata ogni diversa determinazione del Collegio di udienza, ha confermato il rigetto della detta istanza di trattazione orale, poiché presentata ventidue giorni liberi prima dell'udienza del 21 febbraio 2024, e dunque oltre il maggior termine di venticinque giorni liberi, dovendosi applicare a tutte le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 (ai sensi dell'art. 94, comma 2, d. Igs. 150/2022, nel testo modificato dal decreto- legge 30 dicembre 2023, n. 215), per quel che qui rileva, le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono, e deve essere accolto, rimanendo assorbite le ulteriori censure. 1. In primo luogo, il Collegio intende ribadire la tardività della richiesta di trattazione orale presentata dal difensore dell'imputato il 29 gennaio 2024 e, dunque, quando era già spirato il termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza posto dall'art. 23, comma 8, quinto periodo («La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria»). Come esposto nel richiamato provvedimento in data 5 febbraio 2024, l'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito con modificazioni, dopo la deliberazione della presente sentenza, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), vigente allorché è stata avanzata la richiesta difensiva, ha modificato l'art. 94, comma 2, d. Igs. 150/2022, che dunque prevede l'applicazione anche in parte qua dell'art. 23, comma 8, cit., «a tutte le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024», come la presente; e di tale dato normativo la difesa dell'imputato non ha tenuto conto. 2. Tanto premesso, risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - all'atto della sua identificazione, contestualmente alla notifica dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen., l'imputata - per quel che qui rileva - ha nominato proprio difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. verbale del 25 settembre 2018, specificamente indicato nel ricorso, oltre che ad esso compiegato, il che impone di escludere il difetto di specificità dell'allegazione del fatto processuale a sostegno della censura, che la parte civile ha inteso prospettare nella propria memoria);- il decreto di citazione diretta a giudizio (ex art. 550 cod. proc. pen.) è stato, invece, indirizzato e notificato in data 24 marzo 2021 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d'ufficio dell'imputata, e non all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che in effetti non è stato citato e non è comparso nel giudizio di primo grado (tanto che l'appello è stato interposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., a seguito della mancata comparizione del difensore d'ufficio, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è comparso solo dopo la rinnovazione della citazione dell'imputata per il giudizio di appello); - a cagione dell'omessa citazione del difensore per il giudizio di primo grado ricorre la dedotta nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01: «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.»; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 - 01). In senso contrario non può derivare la mancata denuncia, in precedenza, del vizio qui addotto (evidenziata dalla parte civile), trattandosi di una nullità assoluta. Devono, dunque, essere annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli per l'ull:eriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmiss