CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/19;78 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i 41/14 rD er wg LI dette° il Pubblico Ministero, in persona dei gesk-itute-lar-G [OSCURATO:PERSONA] o4am-14a-GGR-G1~_cla.i.acla.p4e e0-1 uz, e_ 9-c- Siero_ "da_ _ DA-: (A; L: o_ • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza, all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], coniuge dal quale di fatto era separata, per averlo investito con la propria autovettura da tergo facendolo urtare con la testa sul montante inferiore del 'parabrezza e poi su quello superiore, inoltre scivolare sul tetto della vettura andando ad impattare con la testa contro il palo dell'illuminazione pubblica, infine trascinandolo per alcuni metri sul marciapiede col proprio veicolo, in tal modo provocandone il decesso sul colpo, e pertanto, esclusa l'aggravante della premeditazione, e riconosciuto il vizio parziale di mente con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante dell'essere il fatto contro il coniuge, tenuto conto della diminuente per il rito, la condannava alla pena di anni quattordici di reclusione. La Corte di assise di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della suddetta sentenza, previo riconoscimento della prevalenza del vizio parziale di mente rispetto all'aggravante dell'essere stata l'azione diretta contro il coniuge, ha rideterminato la pena in quella di anni dodici di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione in relazione alla mancata presa in considerazione della casualità dell'evento. Rileva la difesa che il consulente tecnico della Procura, Ing. Iantorno, dopo avere esaminato il luogo del reato, constatava, con elaborato depositato in atti, l'assenza di segni di sterzata sul marciapiede, a riprova dell'involontarietà dell'evento dell'investimento di [OSCURATO:PERSONA]. Tale evento sarebbe dovuto, invece, ad una mera perdita di controllo, da parte della ricorrente, del veicolo, trascinato sul marciapiede dal suo stesso andamento (in particolare l'elevata velocità di circa settanta chilometri orari, che non consentiva all'imputata, intenta a vedere se vi fosse qualche collega di lavoro da salutare, di affrontare adeguatamente la curva precedente il tratto di strada interessato). Si duole il difensore del mancato approfondimento dell'asserito sentimento di ostilità della donna nei confronti del marito attraverso una valutazione globale delle dichiarazioni dei figli della coppia, di [OSCURATO:PERSONA], madre della Vertuccio, della vicina di casa e della Ramunno, compagna al momento del fatto di [OSCURATO:PERSONA], da cui sembrerebbe smentito tale sentimento ed esclusi recenti conflitti interpersonali tra imputata e vittima, nonché tra quest'ultima e i figli, tali da inasprire ulteriormente il rapporto tra i due coniugi. Aggiunge la difesa che anche le stesse parole espresse nell'immediatezza dall'imputata ("Madonna che cosa ho fatto!"), difformemente da quanto dedotto dai Giudici della cognizione costituivano riprova dell'involontarietà del gesto. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione dell'art.575 cod. pen. Osserva il difensore che l'assenza della volontarietà dell'evento letale avrebbe dovuto indurre nel caso in esame ad una condanna ex art. 589- bis cod. pen., piuttosto che per omicidio volontario. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. Ci si duole che la Corte di assise di appello abbia trascurato che la richiesta della concessione delle circostanze attenuanti generiche era fondata non solo sull'incensuratezza, ma anche sul comportamento collaborativo dell'imputata. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, l'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, e la difesa di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedono la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile, in quanto non consentito, è il primo motivo di impugnazione. Invero, le doglianze in ordine alla ricostruzione sia della dinamica del fatto omicidiario che dell'elemento psicologico, come in punto di fatto riportate, si risolvono in censure non scrutinabIli in questa sede, in quanto aspecifiche, manifestamente infondate e rivalutative, a fronte di un duplice accertamento conforme delle sentenze di condanna. In particolare, in ordine all'asserito travisamento probatorio circa la assenza di segni di volontaria sterzata dell'auto, il motivo di ricorso omette qualsiasi confronto con il passaggio della motivazione della sentenza impugnata, che affronta specificamente il profilo in questione. Invero, la Corte potentina rileva (a p. 9) che «in riferimento all'asserzione difensiva secondo cui il Consulente tecnico di ufficio, Ing. Iantorno, avrebbe escluso un repentino "cambio di direzione della vettura" e l'esecuzione di una "decisa manovra di sterzata" verso il marciapiede, va detto che tale prospettazione non appare appagante, né risolutiva, dato che il tratto di strada pressoché rettilineo su cui si verificò l'investimento e la stessa elevata velocità a cui era stata lanciata la vettura non avrebbero resa necessaria una pronunciata sterzata del conducente, essendo sufficiente al fine di invadere il marciapiede con le due ruote destre del veicolo, solamente un progressivo e limitato spostamento della direzione di marcia; ed infatti, ciò che consente di escludere che la vettura avesse effettuato uno "scarrocciamento" è la decisiva circostanza che il mezzo riusciva ad imboccare il marciapiedi nel punto preciso in cui esso presentava un evidente dissesto dello smusso, tale da costituire un invito o una piccola rampa di salita dalla sede di percorrenza dei veicoli a quella rialzata riservata ai pedoni, come plasticamente emerge dall'esame della figura n. 2 del fascicolo fotografico allegato alla relazione tecnica dell'ing. Iantorno». Questa valutazione della sentenza impugnata appare del tutto ignorata nel motivo di ricorso che con essa non si confronta, limitandosi lo stesso ad eludere il discorso giustificativo appena riportato e ad insistere sul fatto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni dell'imputata circa la sua distrazione alla guida, in quel momento e in quel punto, per l'eventuale presenza di colleghi di lavoro da salutare. In tal modo la difesa introduce circostanze del tutto eccentriche e invoca una diversa, non consentita, valutazione della dinamica dell'azione delittuosa, senza segnalare carenze o illogicità manifeste del discorso giustificativo stesso. Altrettanto è da dirsi con riguardo alle censure relative alla ricostruzione dell'elemento soggettivo. Invero, la sentenza impugnata, a p. 10 e 11, rileva che: - l'esclamazione della frase "Madonna, che cosa ho fatto!" deve essere valutata, come ritenuto dal primo Giudice, quale presa di coscienza della gravità dell'evento e dell'immediato decesso della vittima; - comunque tutti gli elementi probatori acquisiti depongono per una chiara intenzionalità della condotta posta in essere e per un acceso sentimento di ostilità della Vertuccio verso il marito, su cui incise anche la decisione di quest'ultimo di ritrattare l'originaria promessa di affidare l'appartamento di sua proprietà alla moglie e ai figli e di andarci a vivere con la compagna; ben poca rilevanza dimostrativa può essere attribuita alla deposizione della vicina di casa, non al corrente dei sentimenti concretamente nutriti e manifestati dall'imputata verso il marito, ovvero a quella di [OSCURATO:PERSONA] circa l'assenza di pregresse minacce della Vertuccio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Di contro, la difesa, laddove insiste, nei termini sopra riportati, sulla esclusione di un sentimento di ostilità della donna verso il marito ovvero su una diversa interpretazione delle parole pronunciate dalla Vertuccio subito dopo il fatto, dimostra di non confrontarsi con tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici e di ripercorrere, altresì, gli stessi rilievi difensivi già avanzati con i motivi di appello (sii veda Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altri, Rv. 264441, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino c;penericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione dil merito). 1.2. Il secondo motivo deve ritenersi sostanzialmente assorbito dall'inammissibilità del primo, trattandosi dell'identica critica spostata dal versante della censura alla motivazione a quello della violazione di legge e della corretta qualificazione giuridica del fatto. 1.3. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, aspecifico e non consentito, è, infine, il terzo motivo di ricorso. Invero, diversamente da come lamentato dalla difesa, la Corte territoriale si confronta con l'invocato comportamento collaborativo della ricorrente, evidenziando come la stessa, piuttosto, abbia reso plurime e contrastanti versioni dei fatti, tutte peraltro smentite dalle risultanze del solido ed univoco compendio probatorio, in mancanza di manifestazioni di resipiscenza per quanto compiuto. Sottolinea, inoltre, come siano ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche le concrete modalità violente dell'azione e l'estremo disvalore del fatto.Orbene, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, legicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della Vertuccio al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. L'imputata va, infine, condannata al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene equo liquidare, in considerazione dell'impegno professionale profuso, come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal