CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 luglio 2023
Cassazione n. 27402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27026/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 490/2021 depositata il 26/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza reso il 26 agosto 2021 dalla Corte d’appello di Perugia, che ha rigettato la domanda di revocazione formulata dal Ministero della Giustizia contro il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001, recante condanna del Ministero al pagamento di un indennizzo per equa riparazione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente ha depositato memoria. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo la sentenza impugnata compensato le spese del procedimento di revocazione con la motivazione: “[s]tante la particolarità della materia trattata sussistono giusti motivi”. Il secondo motivo di ricorso deduce la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” circa la statuizione di compensazione delle spese. 4. È infondata l’eccezione pregiudiziale del Ministero controricorrente, secondo cui, ai sensi dell’art. 403 c.p.c., contro la sentenza resa dalla Corte d’appello di Perugia doveva proporsi opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, e non già ricorso per cassazione. La revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione impugnata e contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetto il provvedimento impugnato per revocazione. Questa Corte ha già affermato che: a) l’istanza per revocazione del decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti al giudice al quale appartiene l'organo che emise il decreto (Cass. n. 1067 del 1955); b) lasentenza che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo può essere impugnata soltanto con l'appello (Cass. n. 1741 del 1966; n. 28414 del 2018), e non già, quindi, con l’opposizione ex art. 645 c.p.c. Pertanto, contro il decreto emesso dal magistrato delegato della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001, la domanda di revocazione deve essere proposta davanti alla Corte d’appello e contro la sentenza sulla revocazione resa dalla Corte d’appello va spiegato ricorso per cassazione e non opposizione al collegio ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001. 5. Altrettanto infondata è l’eccezione di “giudicato” che la ricorrente solleva nella memoria depositata in data 26 luglio 2023 in relazione alla “sentenza” (rectius: ordinanza) n. 20299 del 2022 di questa Corte, che ha deciso fra parti diverse su analoga fattispecie processuale in relazione alla motivazione della compensazione delle spese di lite. L’eccezione sollevata confonde il giudicato con il precedente giurisprudenziale, il quale, a differenza del primo, non costituisce una vera e propria regula iuris, cui si possa riconoscere la capacità d’imporsi con forza di legge in un successivo giudizio vertente su questioni analoghe. 6. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed il suo accoglimento comportal’assorbimento della seconda censura. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione qui applicabile ratione temporis, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (ex multis, Cass. n. 4696 del 2019). La Corte d’appello di Perugia deve perciò riesaminare la statuizione di compensazione delle spese uniformandosi al modello legale dettato dal vigente art. 92 c.p.c., non costituendo corretta applicazione di tale norma la motivazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “[s]tante la particolarità della materia trattata sussistono giusti motivi”. 7. Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame del punto relativo alla regolamentazione delle spese processuali, uniformandosi ai richiamati principi e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso