CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I .062W03N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, non si confronta, con la dovuta specificità, con le considerazioni spese dalla Corte del merito nel rimarcare l'abitualità ostativa correlata alle due condanne, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, già rese ai danni del ricorrente, aspetto negato aprioristicamente dall'impugnazione senza argomentare la censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M