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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11357/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 39372/23 Carbone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 2,3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile inammissibile il ricorso e condanna la' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 39372/23 Carbone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 2,3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile inammissibile il ricorso e condanna la' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/0
Sentenza Cassazione n. 11357/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris