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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25194/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12215/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1315/34/2014, depositata il 13 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/06/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché la Corte accolga il ricorso, cassi la sentenza impugnata ed indichi la CTP di Torino giudice territorialmente competente a conoscere del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società Po-[OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione rivolse istanza ai sensi dell'art. 37-bis, ottavo comma, del d.P.R. 22/05/1973, n. 600 all'Agenzia delle entrate- direzione provinciale di Verbano-[OSCURATO:PERSONA], per la disapplicazione, nei suoi confronti, dei minimi imponibili previsti dall'art. 30 della

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 724, evidenziando che le era impossibile conseguire ricavi, incrementi di rimanenze e proventi nella misura corrispondente.

Con nota del 17 febbraio 2012, l'Agenzia delle entrate- Direzione regionale del Piemonte, cui l'istanza era stata inoltrata, rigettò l'istanza.

2. La società impugnò il diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verbania, che, nel contraddittorio con l'Agenzia delle entrate (in persona della Direzione provinciale di Torino e di quella di Verbania) accolse il ricorso.

L'appello avverso detta sentenza, proposto dai due uffici dell'amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, fu respinto.

I giudici d'appello, in particolare, respinsero l'eccezione di incompetenza territoriale della C.T.P. di Verbania, reiterata in sede d'appello dalle amministrazioni, reputando che si trattasse del giudice del luogo nel quale si trovava «l'ufficio che ha partecipato al procedimento dell'atto di diniego», ufficio al quale spettavano in ogni caso «le attribuzioni sul tributo controverso»; ritennero, inoltre, l'autonoma impugnabilità dell'atto di diniego, richiamando il precedente rappresentato dalla sentenza n. 8663/2011 di questa Corte; osservarono infine, quanto al merito della pretesa, che lo stato di liquidazione nel quale da tempo si trovava la società contribuente accreditava il fatto che la stessa fosse impossibilitata a conseguire i ricavi minimi indicati dall'art. 30 della

I. n. 724/1994.3.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; Po-[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 4, 5, 10 e 18 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546 (d'ora innanzi cod. proc. trib.), 30, comma 4-bis, della

I. n. 724/1994, 31, secondo comma, 37-bis, ottavo comma, e 58 del d.P.R. n. 600/1973, 1 del d.m. 19 giugno 1998 e 51 del d.P.R. 26/10/1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza per territorio della C.T.P. di Verbania, adìta in sede di impugnazione dell'atto di diniego.

Premessa, al riguardo, l'inderogabilità delle norme processuali che disciplinano la competenza dei giudici tributari, la ricorrente osserva che, nella specie, il provvedimento sub judice è stato emesso dalla Direzione regionale del Piemonte nell'esercizio di competenze esclusive a lei riservate; di conseguenza, individua il giudice competente nella C.T.P. di Torino, vale a dire del Comune nel quale si trova la sede dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando l'eventuale coinvolgimento dell'Ufficio di Verbania, a titolo consultivo, nel relativo procedimento di formazione.

2. Il secondo mezzo denunzia identica violazione in relazione alla ritenuta legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate- direzione provinciale di Verbano-Cusio-Ossola.

3. Con il terzo motivo la rìcorrente deduce poi nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 37-bis, ottavo comma, del d.P.R. n. 600/1973, 30, comma 4-bis, della

I. n. 724/1994 e 19 cod. proc. trib., dolendosi del fatto che la C.T.R. abbia ritenuto l'autonoma impugnabilità della "risposta ad interpello antielusivo", quantunque si tratti di atto privo di natura provvedimentale.

4. Il quarto motivo agita identica questione in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.5.

Con il quinto motivo, deducendo ulteriore profilo di nullità della sentenza d'appello, la ricorrente ne denunzia il contrasto con gli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 156 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, num. 4 e 61 cod. proc. trib., assumendo che la sentenza sarebbe affetta da grave carenza dì motivazione in punto alla sussistenza dei presupposti per la disapplicazione dei minimi imponibili antielusivi.

6. Infine, con il sesto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. cìv., 115 e 116 cod. proc. civ. e 30

I. n. 724/1994, la ricorrente assume che, in ogni caso, la prova idonea a legittimare la disapplicazione della normativa antielusiva doveva essere fornita dalla società contribuente mediante l'indicazione di oggettive situazioni tali da rendere impossibile il conseguimento di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, affatto indimostrate nel caso di specie.

7. La prima censura è fondata.

L'art. 4, comma 1, cod. proc. trib. consente di individuare la competenza territoriale del giudice tributario con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato.

Detta norma, naturalmente, dev'essere letta alla luce delle modifiche apportate alla struttura organizzativa dell'amministrazione finanziaria dal d.lgs. 30/07/1999, n. 300, e ss. mm ., ed in particolare dell'entrata in funzione delle Agenzie fiscali, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e perciò legittimate a stare in giudizio; siffatto mutato assetto, tuttavia, non spiega alcun effetto sull'applicazione del criterio che attribuisce la competenza della Commissione provinciale in funzione della localizzazione dell'ufficio finanziario al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

Ne deriva che laddove, come nel caso di specie, l'atto impugnato sia stato emesso da una Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, il giudice competente va individuato nella C.T.P. del luogo in cui ha sede l'ufficio regionale, a nulla rilevando il fatto che, nel corso del procedimento di formazione dell'atto, sia stato acquisito anche il parere di una diversa direzione provinciale, alla quale l'emissione dell'atto impugnato non è in alcun modo riconducibile.

La sentenza d'appello è pertanto errata nella parte in cui, attribuendo rilievo al coinvolgimento della Direzione provinciale di Verbano-Cusio-Ossola sotto forma del rilascio di un parere prodromico all'emissione del provvedimento di diniego, ha ritenuto la competenza della C.T.P. di Verbania anziché di quella di Torino, Comune ove ha sede la Direzione regionale.

8. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale, assorbe lo scrutinio dei restanti, comportando la cassazione della sentenza impugnata con l'indicazione del giudice competente nella Commissione tributaria provinciale di Torino, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, ed indica quale giudice competente la Commissione tributaria provinciale di Torino, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nel termine

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12215/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1315/34/2014, depositata il 13 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/06/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché la Corte accolga il ricorso, cassi la sentenza impugnata ed indichi la CTP di Torino giudice territorialmente competente a conoscere del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Po-[OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione rivolse istanza ai sensi dell'art. 37-bis, ottavo comma, del d.P.R. 22/05/1973, n. 600 all'Agenzia delle entrate- direzione provinciale di Verbano-[OSCURATO:PERSONA], per la disapplicazione, nei suoi confronti, dei minimi imponibili previsti dall'art. 30 della I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 724, evidenziando che le era impossibile conseguire ricavi, incrementi di rimanenze e proventi nella misura corrispondente. Con nota del 17 febbraio 2012, l'Agenzia delle entrate- Direzione regionale del Piemonte, cui l'istanza era stata inoltrata, rigettò l'istanza. 2. La società impugnò il diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verbania, che, nel contraddittorio con l'Agenzia delle entrate (in persona della Direzione provinciale di Torino e di quella di Verbania) accolse il ricorso. L'appello avverso detta sentenza, proposto dai due uffici dell'amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, fu respinto. I giudici d'appello, in particolare, respinsero l'eccezione di incompetenza territoriale della C.T.P. di Verbania, reiterata in sede d'appello dalle amministrazioni, reputando che si trattasse del giudice del luogo nel quale si trovava «l'ufficio che ha partecipato al procedimento dell'atto di diniego», ufficio al quale spettavano in ogni caso «le attribuzioni sul tributo controverso»; ritennero, inoltre, l'autonoma impugnabilità dell'atto di diniego, richiamando il precedente rappresentato dalla sentenza n. 8663/2011 di questa Corte; osservarono infine, quanto al merito della pretesa, che lo stato di liquidazione nel quale da tempo si trovava la società contribuente accreditava il fatto che la stessa fosse impossibilitata a conseguire i ricavi minimi indicati dall'art. 30 della I. n. 724/1994.3. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; Po-[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 4, 5, 10 e 18 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546 (d'ora innanzi cod. proc. trib.), 30, comma 4-bis, della I. n. 724/1994, 31, secondo comma, 37-bis, ottavo comma, e 58 del d.P.R. n. 600/1973, 1 del d.m. 19 giugno 1998 e 51 del d.P.R. 26/10/1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza per territorio della C.T.P. di Verbania, adìta in sede di impugnazione dell'atto di diniego. Premessa, al riguardo, l'inderogabilità delle norme processuali che disciplinano la competenza dei giudici tributari, la ricorrente osserva che, nella specie, il provvedimento sub judice è stato emesso dalla Direzione regionale del Piemonte nell'esercizio di competenze esclusive a lei riservate; di conseguenza, individua il giudice competente nella C.T.P. di Torino, vale a dire del Comune nel quale si trova la sede dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando l'eventuale coinvolgimento dell'Ufficio di Verbania, a titolo consultivo, nel relativo procedimento di formazione. 2. Il secondo mezzo denunzia identica violazione in relazione alla ritenuta legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate- direzione provinciale di Verbano-Cusio-Ossola. 3. Con il terzo motivo la rìcorrente deduce poi nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 37-bis, ottavo comma, del d.P.R. n. 600/1973, 30, comma 4-bis, della I. n. 724/1994 e 19 cod. proc. trib., dolendosi del fatto che la C.T.R. abbia ritenuto l'autonoma impugnabilità della "risposta ad interpello antielusivo", quantunque si tratti di atto privo di natura provvedimentale. 4. Il quarto motivo agita identica questione in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.5. Con il quinto motivo, deducendo ulteriore profilo di nullità della sentenza d'appello, la ricorrente ne denunzia il contrasto con gli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 156 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, num. 4 e 61 cod. proc. trib., assumendo che la sentenza sarebbe affetta da grave carenza dì motivazione in punto alla sussistenza dei presupposti per la disapplicazione dei minimi imponibili antielusivi. 6. Infine, con il sesto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. cìv., 115 e 116 cod. proc. civ. e 30 I. n. 724/1994, la ricorrente assume che, in ogni caso, la prova idonea a legittimare la disapplicazione della normativa antielusiva doveva essere fornita dalla società contribuente mediante l'indicazione di oggettive situazioni tali da rendere impossibile il conseguimento di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, affatto indimostrate nel caso di specie. 7. La prima censura è fondata. L'art. 4, comma 1, cod. proc. trib. consente di individuare la competenza territoriale del giudice tributario con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato. Detta norma, naturalmente, dev'essere letta alla luce delle modifiche apportate alla struttura organizzativa dell'amministrazione finanziaria dal d.lgs. 30/07/1999, n. 300, e ss. mm ., ed in particolare dell'entrata in funzione delle Agenzie fiscali, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e perciò legittimate a stare in giudizio; siffatto mutato assetto, tuttavia, non spiega alcun effetto sull'applicazione del criterio che attribuisce la competenza della Commissione provinciale in funzione della localizzazione dell'ufficio finanziario al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso. Ne deriva che laddove, come nel caso di specie, l'atto impugnato sia stato emesso da una Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, il giudice competente va individuato nella C.T.P. del luogo in cui ha sede l'ufficio regionale, a nulla rilevando il fatto che, nel corso del procedimento di formazione dell'atto, sia stato acquisito anche il parere di una diversa direzione provinciale, alla quale l'emissione dell'atto impugnato non è in alcun modo riconducibile. La sentenza d'appello è pertanto errata nella parte in cui, attribuendo rilievo al coinvolgimento della Direzione provinciale di Verbano-Cusio-Ossola sotto forma del rilascio di un parere prodromico all'emissione del provvedimento di diniego, ha ritenuto la competenza della C.T.P. di Verbania anziché di quella di Torino, Comune ove ha sede la Direzione regionale. 8. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale, assorbe lo scrutinio dei restanti, comportando la cassazione della sentenza impugnata con l'indicazione del giudice competente nella Commissione tributaria provinciale di Torino, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, ed indica quale giudice competente la Commissione tributaria provinciale di Torino, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nel termine
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