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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43146/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere e in particolare la riconducibilità del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] alla rivalità tra due clan di cui facevano parte rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa (come da dichiarazioni del collaboratore di giustizia Novelli riportate dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza che rendeva definitiva la condanna di [OSCURATO:PERSONA]) - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari (che nel provvedimento impugnato, a fronte della richiesta di unificazione del tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Andria il 20 ottobre 2005, di cui alla sentenza sub 2, e della condotta di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, commessa dall'inizio del 2008 fino a giugno 2008, evidenzia che, pur essendo pacifica l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan Pistillo/Pesce sin dal 2005, dalla sentenza di primo grado relativa al tentato omicidio il movente di detto delitto viene ricondotto a vicende familiari di [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare sia all'odio che questi aveva maturato nei confronti di tutti gli appartenenti al clan avverso a causa della scomparsa di suo padre - vittima di lupara bianca nel 1992 - sia alla particolare avversione che [OSCURATO:PERSONA] nutriva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], reo di avere gravemente offeso sua madre, colpendola con uno schiaffo; che, esclusa, quindi, la riconducibilità del tentato omicidio alla storica rivalità delle consorteria cui appartenevano [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, non vi sono ragioni per ritenere la detta condotta avvinta dal medesimo disegno criminoso rispetto a quella di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere e in particolare la riconducibilità del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] alla rivalità tra due clan di cui facevano parte rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa (come da dichiarazioni del collaboratore di giustizia Novelli riportate dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza che rendeva definitiva la condanna di [OSCURATO:PERSONA]) - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari (che nel provvedimento impugnato, a fronte della richiesta di unificazione del tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Andria il 20 ottobre 2005, di cui alla sentenza sub 2, e della condotta di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, commessa dall'inizio del 2008 fino a giugno 2008, evidenzia che, pur essendo pacifica l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan Pistillo/Pesce sin dal 2005, dalla sentenza di primo grado relativa al tentato omicidio il movente di detto delitto viene ricondotto a vicende familiari di [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare sia all'odio che questi aveva maturato nei confronti di tutti gli appartenenti al clan avverso a causa della scomparsa di suo padre - vittima di lupara bianca nel 1992 - sia alla particolare avversione che [OSCURATO:PERSONA] nutriva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], reo di avere gravemente offeso sua madre, colpendola con uno schiaffo; che, esclusa, quindi, la riconducibilità del tentato omicidio alla storica rivalità delle consorteria cui appartenevano [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, non vi sono ragioni per ritenere la detta condotta avvinta dal medesimo disegno criminoso rispetto a quella di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ott
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