CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorericorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 30/06/2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma dellasentenza di condanna emessa dal primo Giudice in punto di trattamento sanzionatorio, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena ad anni due, mesi due di reclusione ed euro5000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, DPR 309/1990, per aver detenuto afini di cessione circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo A) e 337cod. pen., per essersi opposto agli operanti di polizia giudiziaria che avevano effettuato ilcontrollo (capo B).2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorsoa cinque motivi.2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordineall'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Nellospecifico, il ricorrente evidenzia che lo stupefacente rinvenuto dagli operanti, che sarebbestato lanciato durante la sua fuga e che era stato prontamente recuperato dai militari, èstato rinvenuto in un punto assai distante rispetto al percorso intrapreso dall'imputato stesso durante la fuga. Lamenta una errata ricostruzione dello stato dei luoghi ove si è svolta lavicenda, essendo stata trovata la sostanza drogante lungo una strada che il [OSCURATO:PERSONA] non avevapercorso durante la fuga.2.2.Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione ed erronea applicazione dellalegge penale in ordine al diniego di riqualificazione del fatto ai sensi del quinto commadell'art. 73 DPR 309/1990, posto che non è stata eseguita alcuna perquisizione domiciliare allo scopo di rinvenire strumenti atti al confezionamento delle dosi o appunti concernenti lepregresse cessioni, in quanto nelle settimane precedenti l'abitazione dell’imputato era statagià perquisita con esito negativo.2.3.Con il terzo motivo il ricorrente si duole della affermazione della responsabilità peril reato di cui all'art. 337 cod. pen., lamentando la mancata applicazione degli artt. 59, 393bis cod. pen. Il giudice a quo, sostiene, erroneamente ha ritenuto che non vi fosse statoalcun atto arbitrario da parte degli operanti in occasione del controllo e che gli operantistessi avevano riferito di violenze e botte sferrate nei loro confronti, pur non essendovialcuna certificazione medica a sostegno delle lesioni riferite. Evidenzia, tuttavia, il ricorrenteche la reazione oppositiva non si è manifestata durante le operazioni di controllo, a cui egli siè sottoposto pacificamente e nell'ambito del quale egli non veniva trovato in possesso dialcuna sostanza stupefacente, ma solo successivamente, all'esito della perquisizione, inquanto un agente gli aveva intimato di non muoversi “altrimenti gli avrebbe sparato su unpiede o su una gamba” e lo aveva bloccato sui cassonetti dell'immondizia. Pertanto ilricorrente, dopo essersi lasciato perquisire senza opporre alcuna resistenza, si era dato allafuga per sfuggire a tali atti arbitrari; successivamente, spontaneamente e senza porre inessere alcun atto oppositivo, si era consegnato alle forze dell'ordine.2.4.Con il quarto motivo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonavendo il giudice a quo valutato adeguatamente la situazione soggettiva dell'imputato.2.5.Infine, con il quinto motivo di ricorso si duole del trattamento sanzionatorio, postoche la pena base è stata determinata in misura superiore al minimo edittale, senza alcunasostanziale motivazione.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi (primo e terzo) concernenti l’affermazione della responsabilità per i reaticontestati sono infondati. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della supremaCorte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo delgiudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturaledella decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta”, sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità,nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di meritoproponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma develimitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con ilimiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delleprove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione edell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, noncompetendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questocontrollo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatriceesclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n.8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli).1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che gli agenti di Polizia diStato avevano sottoposto a un controllo il [OSCURATO:PERSONA], rinvenendo nel suo marsupio la somma dieuro 115 e tre telefoni cellulari e che, durante tale controllo, l'imputato aveva iniziato asbracciare e a colpire gli operanti, riuscendo persino a divincolarsi e a scappare,riprendendo possesso anche dei tre cellulari che erano stati appoggiati sul cofano dell'autodi servizio. Gli operanti hanno notato che nel fuggire il [OSCURATO:PERSONA] si era disfatto di un involucro checustodiva tra gli indumenti e che veniva prontamente recuperato dai militari che si eranoposti al suo inseguimento. [OSCURATO:PERSONA] veniva bloccato nuovamente, dopo la fuga, nei pressi deisecchioni dell’immondizia, in possesso soltanto di un cellulare. Quanto al punto preciso deiluoghi in cui veniva recuperata la droga addebitata al ricorrente, il giudice ha evidenziatoquanto dichiarato dagli operanti che avevano osservato il [OSCURATO:PERSONA] lanciare per terra un panettodi cellophane estraendolo dalle tasche della tuta. Nella relazione orale resa all'udienza diconvalida, l'operante Curci ha affermato di aver visto il [OSCURATO:PERSONA] buttare un sacchetto dicellophane di colore marrone che veniva immediatamente recuperato e che conteneva unetto di hashish. Pertanto, il Giudice a quo ha ritenuto senza alcun dubbio che la sostanzastupefacente sequestrata e recuperata a terra, non durante la perquisizione, manell’immediatezza e nei luoghi in cui è avvenuto il controllo, la fuga, la perquisizione el'arresto, fosse nella disponibilità dell'imputato, a prescindere dalla individuazione del puntopreciso in cui è stato recuperato il suddetto stupefacente.Né il ricorrente ha dedotto il vizio di travisamento della prova, lamentando l'omessavalutazione di circostanze acquisite agli atti, dovendo in tal caso il ricorrente, penal'inammissibilità del ricorso per cassazione, identificare l'atto processuale cui fa riferimento,individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risultaincompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza,dare la prova della veritàdell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'attoprocessuale su cui tale prova si fonda,indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette,in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profilidi radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato.Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, il Giudice a quo ha evidenziato che lainiziale reazione oppositiva posta in essere nei confronti degli operanti era finalizzata aeludere il controllo sulla persona dell'imputato, il quale è stato sottoposto a perquisizionesuccessivamente alla sua fuga e al suo rintraccio nei pressi di alcuni cassonetti. [OSCURATO:PERSONA] inoltre evidenziato che la deposizione dal teste Farroni non scalfisce il quadro accusatoriodescritto, in quanto il teste aveva ammesso di non aver assistito all'intera vicenda dalmomento che si trovava dentro il bar e aveva dichiarato di essere uscito dal localecommerciale solo dopo aver avvertito delle grida. La testimonianza del Farroni, pertanto,non fornisce alcun supporto alla prospettazione difensiva secondo cui l'imputato ha subitoun atto arbitrario da parte degli operanti durante il controllo, posto che il Farroni non ha fattoriferimento ad alcuna condotta violenta degli agenti ma, viceversa, ha descritto la reazionedel ricorrente che “spingeva”. L’impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunquepuntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iterlogico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo igiudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenutialle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile,sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili intermini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.2. La seconda doglianza non può essere accolta. Anche nell’attuale assetto normativorimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’ipotesi della lieveentità può essere ravvisata solo laddove l’ offensività penale della condotta sia minima,secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dallemodalità e dalle circostanze dell’azione, (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010). L'accertamentodella lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecieconcreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anchese, all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fattodi lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioèche la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella disegno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendosi conseguentementeescludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez. U, n. 51063del 27/09/2018, Rv.274076 – 02).Nel caso in disamina, il Giudice a quo ha richiamato il dato quantitativo di stupefacentesequestrato, così come è emerso dalla perizia tecnica, trattandosi di hashish con principioreazione oppositiva tenuta dall'imputato nonché il contestuale rinvenimento di una somma didenaro e di tre cellulari, di due dei quali il [OSCURATO:PERSONA] è riuscito a disfarsi. Di qui l’esclusionedell’ipotesi della lieve entità. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a darconto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.3. In ordine alla quarta e alla quinta doglianza, entrambe concernenti il trattamentosanzionatorio, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né ènecessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena diillegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento al precedente penale specifico dacui è gravato il ricorrente, e comunque, pur non riconoscendo le circostanze attenuantigeneriche, ha ritenuto di riformare la pena muovendo da una pena base più modesta per ilreato più grave di cui al capo A), determinata in misura inferiore al medio edittale. Infatti,non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui vengairrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzandoil massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni cheseparano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).4. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]