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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04469/2024

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NANZA sul ricorso 11622-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 164, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.11622/2018 Cron.

Rep.

C.C. 25/10/2023 giurisdizione Iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli -2 - per la cassazione della sentenza n. 7 03 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 1 3 ottobre 201 7 (R.G.N. 250/2016).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 703 del 2017, depositata il 13 ottobre 2017, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva rigettato la domanda volta ad accertare il rapporto di lavoro intercorso, dal 2006 al 2010, con l’azienda agricola “[OSCURATO:PERSONA]” e il correlato diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricolidel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che l’appellante è incorso nella decadenza comminata dall’art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che impone di proporre l’azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi, da cui derivi una lesione dei diritti soggettivi, nel termine di centoventi giorni.

Tale termine decorre dalla notificazione con la modalità telematica, oramai prevista come modalità esclusivadi comunicazione dall’art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il disconoscimento delle giornate lavorative avviene, «qualsivoglia sia l’anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per la notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l’inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011» (pagina 5 della sentenza d’appello). 1.2.– Né tale disciplina , legata alla specialità del sistema previdenziale agricolo, suscita dubbi di legittimità costituzionale, in -3 - quanto le nuove modalità telematiche di notifica si applicano ai disconoscimenti successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011.

La disciplina, pertanto, non è retroattivae contempera i contrapposti interessi, in quanto si prefigge di «realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa, nonché di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi» in tale settore (pagina 8 della sentenza d’appello).

Inoltre, tale modalità telematica, diffusa anche in altri ambiti, agevola la consultazione, anche nell’orario di chiusura degli uffici, e non arreca alcun pregiudizio ai lavoratori agricoli, che comunque possono beneficiare dell’opera d’intermediari qualificati comei patronati. 1.3.– Alla luce della notifica telematica della cancellazione, avvenuta con il quarto elenco di variazione dell’anno 2012, è tardivo il ricorso depositato il 21 febbraio 2014.

Tale profilo è dirimente, anche rispetto all’infondatezza della domanda, «condivisibilmente ravvisata dal primo giudice a fronte della inattendibilità della prova offerta dalla parte attrice» (pagina 8 della pronuncia della Corte d’appello di Salerno). 2.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno, con ricorso notificato il 12 aprile2018 e articolato in due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 21 maggio 2018. 4.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] -4 - 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost., in relazione all’art. 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, all’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 e all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970.

Ad avviso del ricorrente, la disciplina in esamerappresenterebbe un unicum «nel nostro sistema giuridico» (pagina 9 del ricorso) e determinerebbe un’arbitraria disparità di trattamento dei lavoratori agricoli rispetto a tutti gli altri lavoratori e alla generalità degli altri cittadini.

Quando si tratti di provvedimenti pregiudizievoli, adottati su impulso della pubblica amministrazione, senza neppure una previa comunicazione dell’avvio del procedimento, sarebbe indispensabile la «notifica individuale operata con mezzi idonei» (la già richiamata pagina 9 del ricorso).

Il sistema di pubblicazione telematica penalizzerebbe in modo irragionevole «persone caratterizzate spesso da basso livello di scolarità» (pagina 11 del ricorso) e si rivelerebbe, in concreto, discriminatorio, oltre che lesivo della tutela giurisdizionale dei diritti, sancita dall’art. 24 Cost., anche in ragione dell’imprevedibilità della pubblicazione dei provvedimenti di disconoscimento, di revoca e di cancellazione, che potrebbero intervenire «senza limiti temporali» (pagina 13 del ricorso).

I mezzi prescelti dal legislatore al fine di ridurre il contenzioso sarebbero, in ultima analisi,sproporzionati e si porrebbero in contrasto conl’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto condurrebbero a snaturare «l’essenza stessa del diritto» di adire l’autorità giudiziaria (pagina 15 del ricorso). -5 - 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la nullità della sentenza, in quanto carente di ogni motivazione in ordine al rigetto nel merito della domanda. 3.–La prima censura è infondata. 3.1.–Questa Corte ha affermato che la notificazione al lavoratore del disconoscimento delle giornate lavorative, mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito Internet, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti al l ’ entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 (Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37974).

Ai principi enunciati da questa Corte è conforme la sentenza impugnata, che non presta il fianco alle censure del ricorrente. 3.2.–Né tale disciplina, nell’interpretazione delineata dal diritto vivente, suscita dubbi di legittimità costituzionale che impongano, alla stregua dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, d’interpellare sulle relative questioni il giudice delle leggi.

Con la sentenza n. 45 del 2021, la Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondate, le censure proposte dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla normativa applicabile ratione temporis anche al caso di specie.

Tale normativa è stata abrogata dall’art. 43, comma 7, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha prescritto la «notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità». 3.3.–La sentenza n. 45 del 2021 ha esaminato la compatibilità dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 con il diritto di difesa e, a tale riguardo,ha posto in risalto, per un verso, l’ampia discrezionalità che spetta al legislatore nella conformazione degl’istituti processuali -6 - (punto

5.1. del Considerato in diritto) e, per altro verso, l’idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell’atto erga omnes (punto

5.2. del Considerato in diritto).

Inquadrata in queste coordinate, la disciplina in esame, preordinata ad «assicurare efficienza e speditezza dell’attività della pubblica amministrazione» (punto 6 del Considerato in diritto), persegue una finalità legittima, senza travalicare i limiti della proporzionalità, e non si pone di per sé in antitesi con il diritto di difesa, che costituisce il fulcro delle argomentazioni dell’odierno ricorrente, anche sulla scorta dei principi consacrati dalla CEDU. 3.4.– La peculiarità del lavoro agricolo, per il suo carattere discontinuo e per le difficoltà di accertamento che gli sono connaturate, preclude il raffronto che il primo mezzo sollecita, al metro dell’art. 3 Cost., rispetto ad altre tipologie di lavoro.

Le innovazioni introdotte dal d.l. n. 98 del 2011 si raccordanopur sempre alla specialità del lavoro prestato nell’agricoltura, che si estrinseca nel «suo accentuato carattere stagionale», ne lla «esposizione a fenomeni metereologici», nella stessa sede in cui opera il singolo lavoratoree, infine, nel « correlato, non infrequente riscontro della natura fittizia dei rapporti di lavoro dichiarati» (punto

4.1. del Considerato in diritto).

In quest’ambito, l’imposizione di un termine di decadenza, non arbitrariamente ancorato a una più spedita ed efficace modalità telematica di pubblicazione, rinviene la sua giustificazione nella «obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall’essere l’attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell’anno» (Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2005, punto

2.3. del Considerato in diritto). -7 - Da tale difficoltà sorgel’esigenza di «accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni» e di porre rimedio alla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti» (sentenza n. 192 del 2005, cit., il già richiamato punto

2.3. del Considerato in diritto).

A quest’esigenza, particolarmente avvertita nello speciale ambito del lavoro agricolo, è funzionale anche la normativa di cui si discorre. 3.5.– Ne consegue che non possono trovare accoglimento le doglianze del ricorrente, che presuppongono la radicale incostituzionalità della normativa dettata dall’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, secondo una prospettazione che il giudice delle leggi ha mostrato di disattendere, con argomentazioni persuasive.

La memoria illustrativa, pur paventando un vizio d’irragionevolezza intrinseca della legge, che trascende il mero inconveniente di fatto, connesso con le applicazioni pratiche della disposizione censurata e con la sua attuazione in sede amministrativa, non tratteggia elementi nuovi, che la declaratoria di non fondatezza pronunciata dalla Corte costituzionale non abbia già adeguatamente vagliato.

Né il ripristino della comunicazione individuale, frutto di una scelta egualmente discrezionale del legislatore (art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, cit.), estranea al novero delle opzioni costituzionalmente imposte, apporta un quid novi , che induca a investire la Corte costituzionale, sotto un distinto e inedito profilo, della conformità della normativa pregressa alla Carta fondamentale. 4.– L’infondatezza delle censure concernenti la decadenza dichiarata dalla Corte d’appello di Salerno, profilo logicamente pregiudiziale di per sé idone o a sorreggere la decisione adottata, consente di soprassedere alla disamina del secondo mezzo, che attiene al merito della pretesa e rimane, pertanto, assorbito. 5.–Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. -8 - 6.–Si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio, in ragione della complessità delle questioni dibattute e dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte e della Corte costituzionale, successivi al ricorso per cassazione. 7.–Il rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 11622-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 164, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.11622/2018 Cron. Rep. C.C. 25/10/2023 giurisdizione Iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli -2 - per la cassazione della sentenza n. 7 03 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 1 3 ottobre 201 7 (R.G.N. 250/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 703 del 2017, depositata il 13 ottobre 2017, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva rigettato la domanda volta ad accertare il rapporto di lavoro intercorso, dal 2006 al 2010, con l’azienda agricola “[OSCURATO:PERSONA]” e il correlato diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricolidel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che l’appellante è incorso nella decadenza comminata dall’art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che impone di proporre l’azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi, da cui derivi una lesione dei diritti soggettivi, nel termine di centoventi giorni. Tale termine decorre dalla notificazione con la modalità telematica, oramai prevista come modalità esclusivadi comunicazione dall’art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Il disconoscimento delle giornate lavorative avviene, «qualsivoglia sia l’anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per la notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l’inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011» (pagina 5 della sentenza d’appello). 1.2.– Né tale disciplina , legata alla specialità del sistema previdenziale agricolo, suscita dubbi di legittimità costituzionale, in -3 - quanto le nuove modalità telematiche di notifica si applicano ai disconoscimenti successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011. La disciplina, pertanto, non è retroattivae contempera i contrapposti interessi, in quanto si prefigge di «realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa, nonché di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi» in tale settore (pagina 8 della sentenza d’appello). Inoltre, tale modalità telematica, diffusa anche in altri ambiti, agevola la consultazione, anche nell’orario di chiusura degli uffici, e non arreca alcun pregiudizio ai lavoratori agricoli, che comunque possono beneficiare dell’opera d’intermediari qualificati comei patronati. 1.3.– Alla luce della notifica telematica della cancellazione, avvenuta con il quarto elenco di variazione dell’anno 2012, è tardivo il ricorso depositato il 21 febbraio 2014. Tale profilo è dirimente, anche rispetto all’infondatezza della domanda, «condivisibilmente ravvisata dal primo giudice a fronte della inattendibilità della prova offerta dalla parte attrice» (pagina 8 della pronuncia della Corte d’appello di Salerno). 2.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno, con ricorso notificato il 12 aprile2018 e articolato in due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 21 maggio 2018. 4.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] -4 - 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost., in relazione all’art. 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, all’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 e all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970. Ad avviso del ricorrente, la disciplina in esamerappresenterebbe un unicum «nel nostro sistema giuridico» (pagina 9 del ricorso) e determinerebbe un’arbitraria disparità di trattamento dei lavoratori agricoli rispetto a tutti gli altri lavoratori e alla generalità degli altri cittadini. Quando si tratti di provvedimenti pregiudizievoli, adottati su impulso della pubblica amministrazione, senza neppure una previa comunicazione dell’avvio del procedimento, sarebbe indispensabile la «notifica individuale operata con mezzi idonei» (la già richiamata pagina 9 del ricorso). Il sistema di pubblicazione telematica penalizzerebbe in modo irragionevole «persone caratterizzate spesso da basso livello di scolarità» (pagina 11 del ricorso) e si rivelerebbe, in concreto, discriminatorio, oltre che lesivo della tutela giurisdizionale dei diritti, sancita dall’art. 24 Cost., anche in ragione dell’imprevedibilità della pubblicazione dei provvedimenti di disconoscimento, di revoca e di cancellazione, che potrebbero intervenire «senza limiti temporali» (pagina 13 del ricorso). I mezzi prescelti dal legislatore al fine di ridurre il contenzioso sarebbero, in ultima analisi,sproporzionati e si porrebbero in contrasto conl’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto condurrebbero a snaturare «l’essenza stessa del diritto» di adire l’autorità giudiziaria (pagina 15 del ricorso). -5 - 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la nullità della sentenza, in quanto carente di ogni motivazione in ordine al rigetto nel merito della domanda. 3.–La prima censura è infondata. 3.1.–Questa Corte ha affermato che la notificazione al lavoratore del disconoscimento delle giornate lavorative, mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito Internet, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti al l ’ entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 (Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37974). Ai principi enunciati da questa Corte è conforme la sentenza impugnata, che non presta il fianco alle censure del ricorrente. 3.2.–Né tale disciplina, nell’interpretazione delineata dal diritto vivente, suscita dubbi di legittimità costituzionale che impongano, alla stregua dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, d’interpellare sulle relative questioni il giudice delle leggi. Con la sentenza n. 45 del 2021, la Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondate, le censure proposte dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla normativa applicabile ratione temporis anche al caso di specie. Tale normativa è stata abrogata dall’art. 43, comma 7, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha prescritto la «notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità». 3.3.–La sentenza n. 45 del 2021 ha esaminato la compatibilità dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 con il diritto di difesa e, a tale riguardo,ha posto in risalto, per un verso, l’ampia discrezionalità che spetta al legislatore nella conformazione degl’istituti processuali -6 - (punto 5.1. del Considerato in diritto) e, per altro verso, l’idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell’atto erga omnes (punto 5.2. del Considerato in diritto). Inquadrata in queste coordinate, la disciplina in esame, preordinata ad «assicurare efficienza e speditezza dell’attività della pubblica amministrazione» (punto 6 del Considerato in diritto), persegue una finalità legittima, senza travalicare i limiti della proporzionalità, e non si pone di per sé in antitesi con il diritto di difesa, che costituisce il fulcro delle argomentazioni dell’odierno ricorrente, anche sulla scorta dei principi consacrati dalla CEDU. 3.4.– La peculiarità del lavoro agricolo, per il suo carattere discontinuo e per le difficoltà di accertamento che gli sono connaturate, preclude il raffronto che il primo mezzo sollecita, al metro dell’art. 3 Cost., rispetto ad altre tipologie di lavoro. Le innovazioni introdotte dal d.l. n. 98 del 2011 si raccordanopur sempre alla specialità del lavoro prestato nell’agricoltura, che si estrinseca nel «suo accentuato carattere stagionale», ne lla «esposizione a fenomeni metereologici», nella stessa sede in cui opera il singolo lavoratoree, infine, nel « correlato, non infrequente riscontro della natura fittizia dei rapporti di lavoro dichiarati» (punto 4.1. del Considerato in diritto). In quest’ambito, l’imposizione di un termine di decadenza, non arbitrariamente ancorato a una più spedita ed efficace modalità telematica di pubblicazione, rinviene la sua giustificazione nella «obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall’essere l’attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell’anno» (Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). -7 - Da tale difficoltà sorgel’esigenza di «accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni» e di porre rimedio alla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti» (sentenza n. 192 del 2005, cit., il già richiamato punto 2.3. del Considerato in diritto). A quest’esigenza, particolarmente avvertita nello speciale ambito del lavoro agricolo, è funzionale anche la normativa di cui si discorre. 3.5.– Ne consegue che non possono trovare accoglimento le doglianze del ricorrente, che presuppongono la radicale incostituzionalità della normativa dettata dall’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, secondo una prospettazione che il giudice delle leggi ha mostrato di disattendere, con argomentazioni persuasive. La memoria illustrativa, pur paventando un vizio d’irragionevolezza intrinseca della legge, che trascende il mero inconveniente di fatto, connesso con le applicazioni pratiche della disposizione censurata e con la sua attuazione in sede amministrativa, non tratteggia elementi nuovi, che la declaratoria di non fondatezza pronunciata dalla Corte costituzionale non abbia già adeguatamente vagliato. Né il ripristino della comunicazione individuale, frutto di una scelta egualmente discrezionale del legislatore (art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, cit.), estranea al novero delle opzioni costituzionalmente imposte, apporta un quid novi , che induca a investire la Corte costituzionale, sotto un distinto e inedito profilo, della conformità della normativa pregressa alla Carta fondamentale. 4.– L’infondatezza delle censure concernenti la decadenza dichiarata dalla Corte d’appello di Salerno, profilo logicamente pregiudiziale di per sé idone o a sorreggere la decisione adottata, consente di soprassedere alla disamina del secondo mezzo, che attiene al merito della pretesa e rimane, pertanto, assorbito. 5.–Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. -8 - 6.–Si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio, in ragione della complessità delle questioni dibattute e dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte e della Corte costituzionale, successivi al ricorso per cassazione. 7.–Il rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso;compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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