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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 24952/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 17651/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a per legge da ll’ A vv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 636 /202 1 depositata i l 10.4.2021; N. 17651/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.6.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 72-bisdel d .P.R. n. 602/1973, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di crediti iscritti a ruolo per tributi erariali, contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

L’Emo ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., rilevando l’incompetenza per territorio della pignorante (per essere stata avviata l’azione esecutiva dall’AdER della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]), nonché la mancata notifica delle cartelle e comunque la prescrizione successiva.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo, previa qualificazione complessiva come opposizione agli atti esecutivi, con sentenza del 10.4.2021.

Avverso detta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’AdER.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Non mette conto illustrare partitamente i singoli motivi di ricorso, in quanto deverilevarsi d’ufficio la nullità della sentenza impugnata, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando essere stato evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, il terzo pignorato.

N. 17651/21R.G.

Al riguardo, si evidenzia che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenzasul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021).

Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire –a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis- l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”.

Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, con la conseguenza che, non essendo stato evocato il terzo pignorato, la sentenza impugnata è nulla, per violazione dell’art. 102 c.p.c.

Peraltro, tra le stesse parti, vi è anche in precedente specifico, deciso nel medesimo senso (Cass. n. 30694/2022).

N. 17651/21R.G. 2.1 – Si impone dunque la rimessione al giudice dell’unico grado di merito, affinché proceda alla rinnovazione del relativo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario.

Il giudice di merito provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. la Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bergamo, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 17651/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a per legge da ll’ A vv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 636 /202 1 depositata i l 10.4.2021; N. 17651/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.6.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 72-bisdel d .P.R. n. 602/1973, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di crediti iscritti a ruolo per tributi erariali, contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L’Emo ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., rilevando l’incompetenza per territorio della pignorante (per essere stata avviata l’azione esecutiva dall’AdER della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]), nonché la mancata notifica delle cartelle e comunque la prescrizione successiva. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo, previa qualificazione complessiva come opposizione agli atti esecutivi, con sentenza del 10.4.2021. Avverso detta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’AdER.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Non mette conto illustrare partitamente i singoli motivi di ricorso, in quanto deverilevarsi d’ufficio la nullità della sentenza impugnata, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando essere stato evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, il terzo pignorato. N. 17651/21R.G. Al riguardo, si evidenzia che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenzasul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire –a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis- l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”. Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, con la conseguenza che, non essendo stato evocato il terzo pignorato, la sentenza impugnata è nulla, per violazione dell’art. 102 c.p.c. Peraltro, tra le stesse parti, vi è anche in precedente specifico, deciso nel medesimo senso (Cass. n. 30694/2022). N. 17651/21R.G. 2.1 – Si impone dunque la rimessione al giudice dell’unico grado di merito, affinché proceda alla rinnovazione del relativo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario. Il giudice di merito provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bergamo, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. Così deciso i