CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 29781/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1620/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA],in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino R.G. 1771/2019 depositata il 27-11-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29- 10-2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’ordinanza impugnata della Corte d’appello di Torino emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 ha rigettato il ricorso proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo tutore al fine di ottenere il pagamento dell’importo di Euro 78.232,70 OGGETTO: compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili R.G.1620/2021 C.C. 29-10-2025 a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta nella causa R.G. 990/2016 della Corte d’appello di Torino. Avverso l’ordinanzal’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il 17 - 6 - 2022 i difensori del controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato che, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], i suoi eredi avevano revocato il loro mandato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e i l 2 7 - 9 - 202 5 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, contenente anche accettazione della rinuncia da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], i figli Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA]. All’esito della camera di consiglio del 29 - 10 - 202 5 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod. proc. civ.; ciò, dando anche atto che nel giudizio di cassazione, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione per la morte di una delle parti o per altra causa (Cass. Sez. 3 3-12- 2015 n. 24635 Rv. 638041-01, per tutte). Risultando anche che gli eredi del controricorrente ha nno aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della se