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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27365/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20/09/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannatii) per il reato di tentata estorsione perché, dopo essere entrati in possesso di un telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], condizionavano la restituzione dell'apparecchio al pagamento della somma di 300 euro. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con l'atto di appello si era sostenuta la mancanza di consapevolezza della commissione del reato da parte di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di una mera richiesta di ricompensa a seguito del ritrovamento di un telefono cellulare, e l'insussistenza di alcun contributo materiale o morale da parte di [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento al primo motivo la Corte di appello era rimasta silente, mentre relativamente al secondo, la Corte sì era limitata a ribadire, in maniera del tutto apodittica, che il reato risultava integrato alla luce della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo di commissione del reato e delle conversazioni intercorse con la persona offesa. 1.2 Il difensore eccepisce il vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive circa la contestata recidiva applicata ad [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Il difensore lamenta l'apparenza della motivazione relativamente alla mancata concessione agli imputati dell'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n.4 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, è noto che il delitto di estorsione è integrato dal fatto di chi chiede ed ottiene il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione di un oggetto in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento dell'obbligazione contratta in adesione alla richiesta di danaro rivoltale; la Corte di appello, pur se trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato quali fossero gli elementi costitutivi del reato, evidenziando le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, nelle quali il primo cercava di concordare un luogo più riservato ove ricevere il denaro, segno evidente della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Relativamente alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], è principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale "ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato in maniera congrua sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la sua presenza nel luogo concordato per la restituzione del cellulare e nel corso delle trattative telefoniche, con ciò ricavando una sua attiva partecipazione al reato 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nell'ultima pagina della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, indice di una progressione del perocorso delinquenziale in atto; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.3 Analogamente, a fronte della motivazione della Corte di appello sul perché non potesse essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., il motivo di ricorso propone inammissibili censure di merito, che tendono ad una rivalutazione di quanto osservato dalla Corte

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20/09/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannatii) per il reato di tentata estorsione perché, dopo essere entrati in possesso di un telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], condizionavano la restituzione dell'apparecchio al pagamento della somma di 300 euro. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con l'atto di appello si era sostenuta la mancanza di consapevolezza della commissione del reato da parte di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di una mera richiesta di ricompensa a seguito del ritrovamento di un telefono cellulare, e l'insussistenza di alcun contributo materiale o morale da parte di [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento al primo motivo la Corte di appello era rimasta silente, mentre relativamente al secondo, la Corte sì era limitata a ribadire, in maniera del tutto apodittica, che il reato risultava integrato alla luce della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo di commissione del reato e delle conversazioni intercorse con la persona offesa. 1.2 Il difensore eccepisce il vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive circa la contestata recidiva applicata ad [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Il difensore lamenta l'apparenza della motivazione relativamente alla mancata concessione agli imputati dell'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n.4 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, è noto che il delitto di estorsione è integrato dal fatto di chi chiede ed ottiene il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione di un oggetto in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento dell'obbligazione contratta in adesione alla richiesta di danaro rivoltale; la Corte di appello, pur se trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato quali fossero gli elementi costitutivi del reato, evidenziando le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, nelle quali il primo cercava di concordare un luogo più riservato ove ricevere il denaro, segno evidente della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Relativamente alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], è principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale "ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato in maniera congrua sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la sua presenza nel luogo concordato per la restituzione del cellulare e nel corso delle trattative telefoniche, con ciò ricavando una sua attiva partecipazione al reato 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nell'ultima pagina della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, indice di una progressione del perocorso delinquenziale in atto; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.3 Analogamente, a fronte della motivazione della Corte di appello sul perché non potesse essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., il motivo di ricorso propone inammissibili censure di merito, che tendono ad una rivalutazione di quanto osservato dalla Corte 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav
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