CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24258 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato Oggetto:operazioni soggettivamente inesistenti -prova presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] medesimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3219/35/2015, depositata in data 16 luglio 2015 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 23 giugno 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2002, aveva contestato la inesistenza soggettiva delle operazioni di acquisto di merce dalla ditta Co.Be.Vi. di [OSCURATO:PERSONA]; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo ; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e il contribuente appello incidentale relativamente alla statuizione sulle spese di lite; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello principale, in particolare ha ritenuto che gli elementi presuntiv i dell’amministrazione finanziaria non fossero idoneia dare la prova della natura soggettivamente inesistente delle operazioni; inoltre, ha accolto l’appello incidentale, condannando l’amministrazione finanziaria anche al pagamento delle spese dilite del giudizio di primo grado; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato adue motivi di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso, poi illustrato con memoria;il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 19, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 109, d.P.R. n. 917/1986, per non avere fatta corretta applicazione del regime dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti; in particolare, evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravameha erroneamente fatto riferimento ad elementi presuntivi irrilevanti ai fini della prova della natura soggettivamente inesistente delle operazioni, quali l’oggettiva esistenza delle merci e la tracciabilità degli acquistie, inoltre, ha ritenuto non provata la fittizia interposizione della ditta Co.Be.Vi. omettendo qualsivoglia motivazione in ordine al complessivo quadro probatorio fatto valere dall’amministrazione finanziaria; il motivo è infondato; questa Corte (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851) ha precisato che, in materia di onere della prova, quando l’amministrazione finanziaria contesti la natura soggettivamente inesistente dell’operazione, poiché il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, incombe, in primo luogo, sull'amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente;più precisamente, la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare: a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni: il soggetto formale non è quello reale; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole; il giudice del gravame ha esaminato la questione relativa alla natura soggettivamente inesistente delle operazioni di acquisto del contribuente ed ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria non aveva “in alcun modo comprovato i suoi assunti”, poiché la prospettazione di cui alla pretesa impositiva era basataunicamente su elementi di prova non suffragati da alcun serio attendibile riscontro , sicché non “ valgono a inficiare la decisione dei primi giudici le affermazioni meramente labiali dell’ufficio appellante, secondo cui di sarebbero nella fattispecie più presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la pretesa fittizietà delle operazioni”; sotto tale profilo, il giudice del gravame ha tenuto in considerazione gli elementi di prova presuntiva dedotti dall’amministrazione finanziaria ma li ha ritenuti non idonei ai fini dell’accertamento della natura soggettivamente fittizia delle operazioni di acquisto, in particolare dell’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni; non può, dunque, ragionarsi in termini di violazione del regime dell’onere di prova; inoltre, il riferimento alla consegna diretta delle merci, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, aveva costituito una delle ragioni sulle quale essa stessa aveva ritenuto di potere basare la prova della inesistenza soggettiva delle operazioni, come si evince da quanto riportato nel ricorso (vd. pag. 4): “ inoltre, la CTP di Palermo ha sottovalutato la rilevanza del trasporto degli animali, che avveniva direttamente dalla Francia alla sede della ditta [OSCURATO:PERSONA], senza che gli stessi transitassero dalla sede dell’asserito intermediario, indicativo del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse, nella sostanza, rapporti commerciali unicamente con il fornitore”; è in relazione a tale specifica questione che, dunque, il giudice del gravame ha ritenuto di doversi pronunciare, svalutando la rilevanza presuntiva della circostanza di fatto della consegna diretta che, invece, la stessa amministrazione finanziaria aveva ritenuto di dovere valorizzare a proprio favore; circa, poi, la circostanzarelativa ai pagamenti, sebbene gli stessi non possano valere quale prova contraria cui è tenuto il contribuente (Cass. civ., n. 9851/2018), la sua valorizzazione non muta la considerazione, espressa dal giudice del gravame, in ordine alla mancanza di prova presuntiva che parte ricorrente aveva l’onere di fornire, sicché si tratta di una ragione di censura priva di rilievo; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo della controversia; evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto dei diversi elementi di prova presuntiva che erano stati prospettati, in particolare del fatto che la ditta Co.Be.Vi. aveva accumulato ingenti importi iva a debito, aveva avuto vita breve e, inoltre, che il fornitore francese era rimasto immutato, mentre era cambiato l’intermediario; in particolare, si evidenzia che il giudice del gravame “avrebbe dovuto chiarire il ruolo e la funzione della soc. Co.Be.Vi. considerato che, essendo stato accertato che il contribuente aveva rapporti diretti con il fornitore francese, il quale gli consegnava direttamente la merce, non si comprende la ragione e la funzione dell’intermediazione asseritamente operata dalla soc. CoBe.Vi. Peraltro, come sottolineato dall’ufficio, quest’ultima società è intervenuta in un momento in cui già da tempo il contribuente acquistava la merce direttamente dal fornitore francese, dunque il contribuente non aveva alcun bisogno di essere messo in contatto con il fornitore, di cui era cliente”; il motivoè inammissibile; come già evidenziato, il giudice del gravame ha dato atto di avere tenuto conto degli elementi di prova presuntiva dedotti dall’amministrazione finanziaria, ma ha ritenuto che gli stessi fossero privi di rilevanza probatoria; d’altro lato, con il presente motivo, quello che parte ricorrente prospetta è la sussistenza di un ruolo assunto dal la ditta Co.Be.Vi. in relazione al quale, da un lato, il giudice del gravame ha ritenuto di doversi esprimere evidenziando come fosse giustificata la consegna diretta della merce, essendo deperibile, e, dall’altro, ha posto in evidenza come le ulteriori circostanze non hanno alcuna valenza di idonea prova presuntiva; il presente motivo, pertanto, tende ad una rivalutazione degli elementi di prova presuntiva già tenuti in considerazione dal giudice del gravame e, pertanto, si rivela inammissibile; in conclusione, il primo motivo è infondato, il secondo inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi eu