CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2024
Cassazione n. 38651/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; li/ OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; premesso che il ricorrente ha dedotto in estrema sintesi che: 1) la responsabilità per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen. sarebbe stata affermata sulla base di una ricostruzione dei fatti non univoca, essendo emerse forti e diverse incongruenze in sede dibattimentale, e sulla base principalmente delle dichiarazioni della persona offesa, non corroborate da altri elementi. Difetterebbero, poi, l'elemento soggettivo del reato e una riduzione apprezzabile della funzionalità, richiesta al fine della sussistenza del reato di lesioni; 2) non sarebbe stato possibile stabilire con certezza quale sia stata l'arma utilizzata, le sue caratteristiche e, dunque, le concrete potenzialità offensive; 3) l'imputato non avrebbe avuto una condotta configurabile come volontà di rendersi irreperibile o tale da compromettere o rendere difficoltosi i controlli di polizia e, quindi, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; 4) sarebbe errata la mancata concessione delle attenuanti generiche, con la contestuale rideterminazione della pena, partendo dai minimi edittali; considerato che il 25 luglio 2024 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, con cui sono state reiterate le deduzioni formulate nel ricorso e si è insistito nel loro accoglimento; rilevato che tutte le censure, formulate nel ricorso e nella memoria, sono tese a ottenere un'alternativa rivalutazione delle fonti di prova, che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori, e costituiscono una reiterazione di doglianze a cui la Corte territoriale ha dato adeguata e corretta risposta (si vedano le pagine 4, 5, 6, e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Y P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende