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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 38156/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di DOLOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ~.1..itteAv, otMAV't‘ .0 tA- re.-...' bkirs • oi.-& [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 40 e 590 cod. pen., ricorre avverso la sentenza di condanna del Giudice di pace di Dolo, segnalando come, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, siano intervenute la remissione della querela da parte della persona offesa e la successiva accettazione da parte dell'imputato, con allegazione dei relativi verbali.

Fa presente come l'odierno ricorso sia unicamente finalizzato a far rilevare la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità e, conseguentemente, l'estinzione del reato.

2. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela.

3. Il difensore ha depositato conclusioni scritte.

4. Il proposto ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

5. Va ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209).

Si evince dagli atti allegati al ricorso che in data 05/07/2021, il procuratore speciale della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela presentata contro [OSCURATO:PERSONA] (verbale dei Carabinieri di Dolo).

Tale remissione è stata accettata dall'imputato, come emerge dal verbale dei Carabinieri di Bagheria in data 06/07/2021.

6. Il reato di cui all'imputazione è pertanto estinto.

In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 luglio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di DOLOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ~.1..itteAv, otMAV't‘ .0 tA- re.-...' bkirs • oi.-& [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 40 e 590 cod. pen., ricorre avverso la sentenza di condanna del Giudice di pace di Dolo, segnalando come, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, siano intervenute la remissione della querela da parte della persona offesa e la successiva accettazione da parte dell'imputato, con allegazione dei relativi verbali. Fa presente come l'odierno ricorso sia unicamente finalizzato a far rilevare la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità e, conseguentemente, l'estinzione del reato. 2. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela. 3. Il difensore ha depositato conclusioni scritte. 4. Il proposto ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. 5. Va ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209). Si evince dagli atti allegati al ricorso che in data 05/07/2021, il procuratore speciale della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela presentata contro [OSCURATO:PERSONA] (verbale dei Carabinieri di Dolo). Tale remissione è stata accettata dall'imputato, come emerge dal verbale dei Carabinieri di Bagheria in data 06/07/2021. 6. Il reato di cui all'imputazione è pertanto estinto. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 luglio 2022 Il Consigliere estensore
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