CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30796/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 155-9365/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore -Vitucci, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); considerato che, come si evince da pagina 5 della sentenza impugnata ove il giudice ritiene sussistente la recidiva di cui all'art. 99, comma II cod. pen. (non comma quarto come erroneamente riportato sia in sentenza che nei motivi di ricorso), il termine prescrizionale non era interamente decorso al momento della decisione di appello impugnata, tenuto conto delle interruzioni del corso della prescrizione e del limite legale di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen. (8 anni, più la metà, 12 anni, più la metà, 18 anni quale limite insuperabile per effetto ì delle intervenute prescrizionU cui si aggiungono i periodi di sospensione del corso della prescrizione diligentemente calcolati dal difensore e riportati in ricorso; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.