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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 06059/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20908/2017proposto da: INPS, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 29 , presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’INPS , rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, via G. VITELLESCHI n. 26 , presso l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20908/2017 Cron.

Rep.

Ud.16/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e da ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 3446/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 3020/2013; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente il gravame di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale e, per l’effetto, in riforma di quest’ultima, ha riconosciuto il loro diritto a partecipare all a procedura selettiva volta al riconoscimento della posizione economica C4, di cui al bando indetto dall’INPS con messaggio n. 31248 del 10.12.2010, previa disapplicazione delle clausole di esclusione previste dal bando in menzione;

2. la Corte territoriale, richiamato il contenuto dell’art. 13 commi 3 e 4 c.c.n.l.

EPNE del 1.10.2007, laddove prevedeva che, per i passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale, si prendesse in considerazione, quale criterio di scelta, «il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite», comunque «integrabile nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica», ha osservato che l’art. 2.2.1 dell’Accordo di programma tra INPS e OO.SS. stabiliva, all’ultimo comma, l’esclusione dalle selezioni di quei dipendenti che « avevano già conseguito un passaggio all’interno dell’Area ovvero una progressione tra le Aree, a seguito di selezioni effettuate a sensi dell’art. 2 CCNI 2006»; tale clausola di esclusione era stata integralmente recepita nel bando INPS n. 31248/2010, cit., che testualmente disponeva: «sono esclusi dalla procedura di selezione … i dipendenti che, a seguito delle selezioni effettuate in applicazione dell’art. 2 del c.c.n.l. 2006, hanno già conseguito un passaggio economico all’interno dell’Area ovvero una progressione tra le Aree»;

3. sennonché, il c.c.n.l. del 1.10.2007, cit., prevedendo (art. 13) la sola «integrazione» dei criteri in esso già stabiliti e per il tramite di disciplina collettiva integrativa, non consentiva all’Accordo di programma di contemplare, con la clausola 2.2.1, «un requisito ulteriore di accesso» alla proced ura selettiva, sicché, venendo appunto l’anzianità minima a configurarsi quale «elemento ostativo alla partecipazione e causa di esclusione», doveva dichiararsi, ex art. 40 comma 3-quinques d. lgs. n. 165/2001, la nullità della clausola 2.2.1 dell’Accordo di programma, per contrasto con il c.c.n.l. 2007, cit., donde anche la disapplicazione, a valle, della clausola del bando di selezione;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS sulla base di unico motivo, al quale hanno resistito con tempestivo controricorso le lavoratriciassistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. nel suo articolato motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 12, 13 e 22 del c.c.n.l. relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto in data 1.10.2007, dell’art. 63 comma 5 d.lgs. n. 65/2001, dell’art. 2.2.1 dell’Accordo di programma sottoscritto il 10.11.2010 recante disciplina integrativa successivamente confermata dalla ipotesi di c.c.n.i., con riferimento all’art. 1363 cod. civ., nonché, ancora, dell’art. 40 d.lgs. n. 165/2001; avrebbe errato la Corte di merito nel trascurare il criterio di interpretazione complessiva (sistematica) delle clausole contrattuali (art. 1363 cod. civ.) e nel ritenere nulla, per contrasto con l’art. 13 c.c.n.l. 2006-2009, la previsione di cui al punto 2.2.1 dell’Accordo di programma, poi riprodotta dall’art. 2 del bando di selezione INPS per il passaggio al livello economico C4, di cui al messaggio n. 31248/2010, e ciò non solo perché l’art. 13 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] consentiva di integrare i “criteri selettivi” ma anche perché l’art. 22 comma 1 lett.

A dello stesso c.c.n.l. demandava alla contrattazione integrativa l’indicazione dei requisiti di partecipazione, ossia dei «criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni»ai sensi dell’art. 13 c.c.n.l. cit.;

2. il motivo è fondato; 2.1 va anzitutto precisato che l'art. 12 del CCNL stabilisce che «alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza»; il successivo art. 13, dopo aver previsto,al comma 3, che ai fini del passaggio occorre tener conto del livello di esperienza maturato e delle competenze acquisite, dei titoli culturali e professionali posseduti, nonché dei percorsi formativi eventualmente organizzati dal datore, precisa che detti criteri devono essere «tra loro combinati e ponderati in modo da evitare l'identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici, nonché la prevalenza dell'uno sull'altro e in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta del personale cui riconoscere lo sviluppo economico»; da dette disposizioni, che vanno interpretate le une per mezzo delle altre, emerge già il dato che, ai fini dello sviluppo professionale, deve attribuirsi rilievo anche alla permanenza nel livello economico di provenienza, trattandosi di un criterio che, sebbene privo di rilievo esclusivo o preponderante, deve comunque essere «combinato» con gli altri, in quanto sintomatico della progressiva acquisizione di una maggiore professionalità; talché, la pretesa delle originarie ricorrenti di elidere ogni spazio alla disciplina integrativa, seppur richiamata all’art. 13 comma 1 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di beneficiare così della progressione economica all'interno dell'area subito dopo l'espletamento delle analoghe procedure bandite dall'ente di provenienza, contrasta con la ratio delle disposizioni dettate dalle parti collettive in tema di sviluppo della carriera; sminuisce del tutto la valenza del primo dei criteri indicati dal richiamato art. 13; si risolve nella violazione del terzo comma dello stesso articolo che impone di combinare fra loro i criteri stessi, in modo che nessuno di essi assuma rilievo preponderante o esclusivo (Cass., Sez.

L.,n. 11164/2018); 2.2 aggiungasi che, come ulteriormente precisato (in relazione a vicenda non dissimile afferente all’art. 59 c.c.n.l. comparto Università) da Cass., Sez.

L, n. 18673/2015 , va ritenuta la possibilità di introdurre legittimamente limiti alla progressione economica con la contrattazione integrativa, di valenza attuativa, atteso che l'art. 22 del contratto collettivo comparto enti pubblici non economici del 1.10.2007 prevede che i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria sono oggetto di contrattazione integrativa, con ciò ammettendo altresì che la contrattazione integrativa possa prevedere le condizioni di applicazione dellaprogressione economica, anche in relazione alle disponibilità economiche e al contenuto complessivo degli accordi; tale rinvio alla contrattazione integrativa ha portata generale, potendo riguardare non solo i criteri di scelta fra i candidati ammessi alla selezione, come pretenderebbero le controricorrenti, ma altresì -e prima ancora - la stessa definizione dei criteri di legittimazione dei candidati a partecipare alla selezione(così Cass., Sez.

L,n. 18673/2015, cit.); la legittimità di siffatte previsioni della contrattazione integrativa è già stata del resto riconosciuta da questa Corte che, con sentenza n. 10873 del 16/5/2014, ha affermato la legittimità di esclusione della doppia progressione orizzontale per il caso di mancata anzianità minima - requisito stabilito dalla contrattazione integrativa - nella posizione economica risultante dalla prima progressione; in linea generale, sul rapporto tra contrattazione collettiva e integrativa, Sez.

L, sentenza n. 26493 del 30/12/2010 aveva affermato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, applicabile "ratione temporis"), nel prevedere che « la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali», con divieto, a pena di nullità, di sottoscrivere accordi in contrasto con i vincoli risultanti da questi ultimi, si riferisce a vincoli specifici, connessi a determinate materie e ad ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva nazionale e ad essa riservati, dovendosi escludere che integri un tale limite la previsione di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs.n. 165 del 2001, secondo il quale «il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi», limitandosi la disposizione ad introdurre una riserva di regolamentazione collettiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti (nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimità dell'art. 19 del contratto integrativo 21 settembre 2000 per il personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cui si era stabilita la decorrenza giuridica ed economica delle riqualificazioni dalla data di pubblicazione del bando, in quanto lo stesso contratto collettivo nazionale del [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001, lungi dall'introdurre vincoli espressi in materia, aveva demandato espressamente alla contrattazione collettiva integrativa la disciplina della progressione economica all'interno dell'area);

3. orbene, premesso che l’art. 22 c.c.n.l. 2007 rimette alla contrattazione integrativa l’indicazione dei “criteri generali” per le selezioni («determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni ai sensi dell’art. 13»), ai fini delle progressioni all’interno dell’Area, è consequenziale ritenere che la sentenza impugnata, lì dove ha dichiarato la nullità dell’art. 2.2.1 dell’Accordo di programma e, di riflesso, dell’art. 2 del bando di selezione INPS, per contrasto con l’art. 13 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha operato una corretta esegesi, sul piano logico-sistematico, della disciplina contrattuale di riferimento;

4. in particolare,ha trascurato di considerare che il «divieto, a pena di nullità, di sottoscrivere accordi in contrasto con i "vincoli" risultanti da questi ultimi, si riferisce (appunto) a vincoli specifici, connessi a determinate materie e ad ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa e riservati alla contrattazione nazionale» (Cass. 30 dicembre 2010, n. 26493; Cass. n. 18673/2015, cit.; Cass. 13 luglio 2016, n. 14320), vincoli (si noti) che, nella fattispecie, non vengono in alcun modoenucleati dalla disciplina di livello superiore;ed è appena il caso di soggiungere, a riguardo, che un tale percorso, laddove valorizza il livello di esperienza maturato , non entra in alcun modo in frizione con l’art. 97 Cost., incongruamente evocato dalle controricorrenti nella loro memoria difensiva (cfr. Cass., Sez.

L, n. 31406/2021);

5. pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ., con il rigetto dell'originaria domanda;

6. la complessità della questione giuridica, variamente decisa nelle fasi di merito, giustifica l'integrale compensazione fra le parti dellespese dell’intero processo .

P.q.m.

La Corte accoglie il ricorso nei termini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20908/2017proposto da: INPS, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 29 , presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’INPS , rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, via G. VITELLESCHI n. 26 , presso l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20908/2017 Cron. Rep. Ud.16/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e da ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 3446/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 3020/2013; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente il gravame di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale e, per l’effetto, in riforma di quest’ultima, ha riconosciuto il loro diritto a partecipare all a procedura selettiva volta al riconoscimento della posizione economica C4, di cui al bando indetto dall’INPS con messaggio n. 31248 del 10.12.2010, previa disapplicazione delle clausole di esclusione previste dal bando in menzione; 2. la Corte territoriale, richiamato il contenuto dell’art. 13 commi 3 e 4 c.c.n.l. EPNE del 1.10.2007, laddove prevedeva che, per i passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale, si prendesse in considerazione, quale criterio di scelta, «il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite», comunque «integrabile nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica», ha osservato che l’art. 2.2.1 dell’Accordo di programma tra INPS e OO.SS. stabiliva, all’ultimo comma, l’esclusione dalle selezioni di quei dipendenti che « avevano già conseguito un passaggio all’interno dell’Area ovvero una progressione tra le Aree, a seguito di selezioni effettuate a sensi dell’art. 2 CCNI 2006»; tale clausola di esclusione era stata integralmente recepita nel bando INPS n. 31248/2010, cit., che testualmente disponeva: «sono esclusi dalla procedura di selezione … i dipendenti che, a seguito delle selezioni effettuate in applicazione dell’art. 2 del c.c.n.l. 2006, hanno già conseguito un passaggio economico all’interno dell’Area ovvero una progressione tra le Aree»; 3. sennonché, il c.c.n.l. del 1.10.2007, cit., prevedendo (art. 13) la sola «integrazione» dei criteri in esso già stabiliti e per il tramite di disciplina collettiva integrativa, non consentiva all’Accordo di programma di contemplare, con la clausola 2.2.1, «un requisito ulteriore di accesso» alla proced ura selettiva, sicché, venendo appunto l’anzianità minima a configurarsi quale «elemento ostativo alla partecipazione e causa di esclusione», doveva dichiararsi, ex art. 40 comma 3-quinques d. lgs. n. 165/2001, la nullità della clausola 2.2.1 dell’Accordo di programma, per contrasto con il c.c.n.l. 2007, cit., donde anche la disapplicazione, a valle, della clausola del bando di selezione; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS sulla base di unico motivo, al quale hanno resistito con tempestivo controricorso le lavoratriciassistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. nel suo articolato motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 12, 13 e 22 del c.c.n.l. relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto in data 1.10.2007, dell’art. 63 comma 5 d.lgs. n. 65/2001, dell’art. 2.2.1 dell’Accordo di programma sottoscritto il 10.11.2010 recante disciplina integrativa successivamente confermata dalla ipotesi di c.c.n.i., con riferimento all’art. 1363 cod. civ., nonché, ancora, dell’art. 40 d.lgs. n. 165/2001; avrebbe errato la Corte di merito nel trascurare il criterio di interpretazione complessiva (sistematica) delle clausole contrattuali (art. 1363 cod. civ.) e nel ritenere nulla, per contrasto con l’art. 13 c.c.n.l. 2006-2009, la previsione di cui al punto 2.2.1 dell’Accordo di programma, poi riprodotta dall’art. 2 del bando di selezione INPS per il passaggio al livello economico C4, di cui al messaggio n. 31248/2010, e ciò non solo perché l’art. 13 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] consentiva di integrare i “criteri selettivi” ma anche perché l’art. 22 comma 1 lett. A dello stesso c.c.n.l. demandava alla contrattazione integrativa l’indicazione dei requisiti di partecipazione, ossia dei «criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni»ai sensi dell’art. 13 c.c.n.l. cit.; 2. il motivo è fondato; 2.1 va anzitutto precisato che l'art. 12 del CCNL stabilisce che «alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza»; il successivo art. 13, dopo aver previsto,al comma 3, che ai fini del passaggio occorre tener conto del livello di esperienza maturato e delle competenze acquisite, dei titoli culturali e professionali posseduti, nonché dei percorsi formativi eventualmente organizzati dal datore, precisa che detti criteri devono essere «tra loro combinati e ponderati in modo da evitare l'identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici, nonché la prevalenza dell'uno sull'altro e in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta del personale cui riconoscere lo sviluppo economico»; da dette disposizioni, che vanno interpretate le une per mezzo delle altre, emerge già il dato che, ai fini dello sviluppo professionale, deve attribuirsi rilievo anche alla permanenza nel livello economico di provenienza, trattandosi di un criterio che, sebbene privo di rilievo esclusivo o preponderante, deve comunque essere «combinato» con gli altri, in quanto sintomatico della progressiva acquisizione di una maggiore professionalità; talché, la pretesa delle originarie ricorrenti di elidere ogni spazio alla disciplina integrativa, seppur richiamata all’art. 13 comma 1 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di beneficiare così della progressione economica all'interno dell'area subito dopo l'espletamento delle analoghe procedure bandite dall'ente di provenienza, contrasta con la ratio delle disposizioni dettate dalle parti collettive in tema di sviluppo della carriera; sminuisce del tutto la valenza del primo dei criteri indicati dal richiamato art. 13; si risolve nella violazione del terzo comma dello stesso articolo che impone di combinare fra loro i criteri stessi, in modo che nessuno di essi assuma rilievo preponderante o esclusivo (Cass., Sez. L.,n. 11164/2018); 2.2 aggiungasi che, come ulteriormente precisato (in relazione a vicenda non dissimile afferente all’art. 59 c.c.n.l. comparto Università) da Cass., Sez. L, n. 18673/2015 , va ritenuta la possibilità di introdurre legittimamente limiti alla progressione economica con la contrattazione integrativa, di valenza attuativa, atteso che l'art. 22 del contratto collettivo comparto enti pubblici non economici del 1.10.2007 prevede che i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria sono oggetto di contrattazione integrativa, con ciò ammettendo altresì che la contrattazione integrativa possa prevedere le condizioni di applicazione dellaprogressione economica, anche in relazione alle disponibilità economiche e al contenuto complessivo degli accordi; tale rinvio alla contrattazione integrativa ha portata generale, potendo riguardare non solo i criteri di scelta fra i candidati ammessi alla selezione, come pretenderebbero le controricorrenti, ma altresì -e prima ancora - la stessa definizione dei criteri di legittimazione dei candidati a partecipare alla selezione(così Cass., Sez. L,n. 18673/2015, cit.); la legittimità di siffatte previsioni della contrattazione integrativa è già stata del resto riconosciuta da questa Corte che, con sentenza n. 10873 del 16/5/2014, ha affermato la legittimità di esclusione della doppia progressione orizzontale per il caso di mancata anzianità minima - requisito stabilito dalla contrattazione integrativa - nella posizione economica risultante dalla prima progressione; in linea generale, sul rapporto tra contrattazione collettiva e integrativa, Sez. L, sentenza n. 26493 del 30/12/2010 aveva affermato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, applicabile "ratione temporis"), nel prevedere che « la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali», con divieto, a pena di nullità, di sottoscrivere accordi in contrasto con i vincoli risultanti da questi ultimi, si riferisce a vincoli specifici, connessi a determinate materie e ad ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva nazionale e ad essa riservati, dovendosi escludere che integri un tale limite la previsione di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs.n. 165 del 2001, secondo il quale «il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi», limitandosi la disposizione ad introdurre una riserva di regolamentazione collettiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti (nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimità dell'art. 19 del contratto integrativo 21 settembre 2000 per il personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cui si era stabilita la decorrenza giuridica ed economica delle riqualificazioni dalla data di pubblicazione del bando, in quanto lo stesso contratto collettivo nazionale del [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001, lungi dall'introdurre vincoli espressi in materia, aveva demandato espressamente alla contrattazione collettiva integrativa la disciplina della progressione economica all'interno dell'area); 3. orbene, premesso che l’art. 22 c.c.n.l. 2007 rimette alla contrattazione integrativa l’indicazione dei “criteri generali” per le selezioni («determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni ai sensi dell’art. 13»), ai fini delle progressioni all’interno dell’Area, è consequenziale ritenere che la sentenza impugnata, lì dove ha dichiarato la nullità dell’art. 2.2.1 dell’Accordo di programma e, di riflesso, dell’art. 2 del bando di selezione INPS, per contrasto con l’art. 13 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha operato una corretta esegesi, sul piano logico-sistematico, della disciplina contrattuale di riferimento; 4. in particolare,ha trascurato di considerare che il «divieto, a pena di nullità, di sottoscrivere accordi in contrasto con i "vincoli" risultanti da questi ultimi, si riferisce (appunto) a vincoli specifici, connessi a determinate materie e ad ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa e riservati alla contrattazione nazionale» (Cass. 30 dicembre 2010, n. 26493; Cass. n. 18673/2015, cit.; Cass. 13 luglio 2016, n. 14320), vincoli (si noti) che, nella fattispecie, non vengono in alcun modoenucleati dalla disciplina di livello superiore;ed è appena il caso di soggiungere, a riguardo, che un tale percorso, laddove valorizza il livello di esperienza maturato , non entra in alcun modo in frizione con l’art. 97 Cost., incongruamente evocato dalle controricorrenti nella loro memoria difensiva (cfr. Cass., Sez. L, n. 31406/2021); 5. pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ., con il rigetto dell'originaria domanda; 6. la complessità della questione giuridica, variamente decisa nelle fasi di merito, giustifica l'integrale compensazione fra le parti dellespese dell’intero processo . P.q.m. La Corte accoglie il ricorso nei termini
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