CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 ottobre 1980
Cassazione n. 18638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1980, PedicilloAntonietta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/03/1963, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corted'appello di Bari.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’annullamentocon rinvio della sentenza impugnata.Viene depositata nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli in difesa diLuca [OSCURATO:PERSONA]; è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli in sostituzione,per delega depositata in aula, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude perl’inammissibilità del ricorso ovvero per il suo rigetto; è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agricola, del Foro di Foggia in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso ovvero per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riformadella sentenza emessa il 10/07/2017 dal Tribunale di Foggia, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MicheleDisciglio e [OSCURATO:PERSONA] – imputati del reato previsto dall’art.74, commi 1 -3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in riferimento alla costituzione di un’associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina, avente lapropria sede principale nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e con contatti a livelloorganizzativo in varie località – per essere il reato stesso estinto per intervenutaprescrizione, previa riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previstodall’art.74, comma 6, T.U. stup..La Corte territoriale ha premesso che il procedimento aveva tratto origineda un’indagine compiuta dai Carabinieri di Vico del Gargano, all’esito della qualeera emerso che – nel periodo compreso tra dicembre del 2006 e maggio del 2007– era stata in atto un’intensa attività organizzata di spaccio di stupefacenti didiversa qualità, guidata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convaste ramificazioni anche nel territorio del Gargano; ha quindi esposto che ilgiudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova della penaleresponsabilità anche in capo agli odierni imputati; identificando la [OSCURATO:PERSONA] comecassiera dell’organizzazione, lo [OSCURATO:PERSONA] come avente un ruolo di acquirente e disuccessivo spacciatore al minuto all’interno del suo paese di residenza, il Discigliocon ruolo analogo e il [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore abituale dei capi del sodalizio.Il giudice di appello ha ritenuto infondati i motivi inerenti alla nullità dellasentenza impugnata per difetto di motivazione; ha, invece, ritenuto fondati i motiviriguardanti la richiesta di riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previstodall’art.74, comma 6, T.U. stup., esponendo come le attività di indagine nonavessero consentito di ricostruire con esattezza i quantitativi di stupefacentetrattato e, in alcuni casi, nemmeno la relativa qualità; ritenendo quindi, essersi inpresenza di un’associazione programmata alla commissione di fatti di lieve entità.Per l’effetto, ha ritenuto che il reato dovesse considerarsi estinto alla datadel 1°/11/2014, rilevando l’assenza dei presupposti per disporre un’assoluzionenel merito ai sensi dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen..2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione ilProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari,articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b,cod.proc.pen. – la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale inrelazione all’art.74, comma 6, T.U. stup. e all’art.157 cod.pen..Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Ha esposto che, nella sentenza di primo grado, il Tribunale – nell’elencaregli elementi sintomatici propri dell’associazione prevista dall’art.74, commi 1 - 3,T.U. stup. – aveva evidenziato i caratteri dell’intensità dell’attività organizzata,della sua vastità territoriale, dell’esistenza di due basi logistiche e della consistenzanumerica del sodalizio, nonché i dati ricavabili dai sequestri e dagli acquisti distupefacente; escludendo espressamente che potesse essersi in presenza diassociazione finalizzata alla consumazione di soli fatti di lieve entità.Ha quindi dedotto che la Corte territoriale si sarebbe sottratta all’onere dinecessaria motivazione rafforzata incombente sul giudice di appello in caso diriforma in senso assolutorio di una pronuncia di condanna; travisando, altresì, ilcomplessivo dato probatorio e, comunque, non tenendo in considerazione gli indicivalorizzati dalla sentenza di primo grado; esponendo, pertanto, come dovesseconseguentemente escludersi la configurabilità dell’ipotesi prevista dall’art.74,comma 6, T.U. stup..2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria nella quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il Procuratore generale ricorrente, nell’esposizione dei motivi diimpugnazione, ha dedotto che la Corte di appello, nel ribaltare la pronuncia dicondanna emessa dal Tribunale, non si sarebbe conformata rispetto agli onerimotivazionali da ritenersi sussistenti in tale specifica ipotesi.A tale proposito, questa Corte ha sottolineato che la riforma della sentenzadi primo grado, anche nell’ipotesi in cui la stessa riguardi una sentenza dicondanna, impone comunque – pure senza l’obbligo di rinnovazione della provadichiarativa - una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionalegiustificazione della difforme conclusione adottata; ritenendo che «all'assenza diun obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamentoassolutorio, debba affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi lamotivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragionedelle difformi conclusioni assunte. La tesi favorevole alla necessità di una puntualemotivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituiva,d'altronde, un orientamento largamente condiviso […] sul rilievo che il giudice diappello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo gradopronunciando sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specificoe completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinarel'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avutodiretto contatto con le fonti di prova»; precisando che «Il canone del ragionevoledubbio, infatti, per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione diinnocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regoledi giudizio e sulle diverse basi argomentative della sentenza di appello che operiun'integrale riforma di quella di primo grado, ma anche, e più in generale, suimetodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi intema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordinealla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronunciadi condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di unaricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione» (Sez. U, n. 14800 del21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01; in senso conforme, Sez. 4, n.2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo; n. 16920; Rv. 282612 – 01; Sez. 4,n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 – 01).D’altra parte, il relativo principio deve ritenersi applicabile in tutti i casi,come quello in esame, in cui la sentenza di secondo grado operi unariqualificazione della fattispecie contestata in modo che ne derivino effetti in meliusnei confronti dell’imputato.3. Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza di primo grado, ilTribunale aveva espressamente e specificamente escluso che l’associazionecontestata potesse essere qualificata nell’ambito della fattispecie previstadall’art.74, comma 6, T.U. stup., ai sensi del quale «Se l'associazione è costituitaper commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primoe il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale».In particolare, il Tribunale aveva evidenziato – nel descrivere gli indicirivelatori della sussistenza di un sodalizio riconducibile alla fattispecie prevista dalcomma primo dello stesso art.74 – gli elementi costituiti dall’estensione territorialedell’attività del sodalizio, operativo nei Comuni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] earee limitrofe; dal consistente numero degli associati, dediti al rifornimento e allospaccio nella zona del Gargano, con una precisa suddivisione di ruoli e compiti;dall’esistenza di due basi logistiche; dalla differente qualità delle sostanze trattate(eroina, cocaina e hashish) e dalla presenza di una cassa comune.In ordine ai quantitativi di sostanze trattati, il Tribunale aveva altresìevidenziato che gli stessi non potevano considerarsi modesti, anche inconsiderazione dei due intervenuti sequestri, uno dei quali avente a oggetto 1 kgdi hashish.4. Va evidenziato, d’altra parte, che la valutazione del Tribunale apparivaconforme ai consolidati principi giurisprudenziali in punto di presupposti necessariper la configurazione della fattispecie prevista dall’art.74, comma 6, T.U. stup..Sotto tale profilo, va premesso che l'associazione prevista dalla suddettadisposizione costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una meraRv. 250352 - 01; conf. Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, Maiarù, Rv. 263106 -01) e la sua specificità sta nell'essere l’associazione stata "costituita per"commettere i reati previsti dall’art. 73, comma 5, T.U. stup..Pertanto, la relativa fattispecie, è configurabile alla necessaria condizioneche i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieveentità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti dimaggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata concondotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, richiamato; e inquesta prospettiva, sono rilevanti sia la genesi della associazione, sia la suaeffettiva operatività (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274696 - 01;Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287 - 01); mentre, inassenza di un'espressa programmazione, rileva ogni concreta azione,eventualmente eccedente il limite della lieve entità, che sia indice di una possibilitàgià dall'inizio valutata o, almeno, non esclusa.Il configurarsi di una associazione siffatta può presumersi in presenza diuna struttura ridotta e di condotte compatibili con la qualificazione in termini dilieve entità, tranne che emergano fatti eccedenti la soglia della lieve entità (afortiori se coinvolgenti associati influenti sul gruppo).Costituiscono dati rivelatori di un concreto pericolo di diffusione dellasostanza: la reiterazione dello smercio con particolare intensità e frequenza,l'indeterminata estensione della clientela in un territorio (Sez. 6, n. 50382 del18/11/2014, Brancato, n.m.), la disponibilità di numerosi canali diapprovvigionamento e/o i contatti con organismi criminali più ampi (Sez. 6, n.3324 dell'8/1/2015, Bonsignore, n.m.), l'utilizzo di forme particolari per penetrarenel mercato o sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria o per acquistare ovendere sostanze stupefacenti in quantità non modeste o con qualità peculiari odi diversa tipologia (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA].278098 – 01; Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, Khalfi, Rv 264065 – 01; Sez. 3,n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491 – 01).D’altra parte, va evidenziato come il necessario presupposto disussumibilità di tutte le condotte realizzate nella fattispecie di lieve entitàcomporta che in tale ambito debbano essere ricomprese anche quelle tese alprevio approvvigionamento della sostanza stupefacente (Sez. 1, n. 4875 del19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254194 - 01; fattispecie in cui la Corte haescluso detta ipotesi in un caso in cui le sole condotte di spaccio potevano essereconsiderate di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai finidell'approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati), con laconseguenza che è compatibile con tale ipotesi speciale anche la detenzione di unaprovvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad unaprolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez.6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 01).Avendo, quindi, questa Corte chiarito che la predetta fattispecie autonomanon risulta configurabile nel caso in cui, pur se il sodalizio sia strumentaleall'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino lecaratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, T.U. stup., per l'attivitàcomplessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati in un lungoarco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che prevedauno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze,la condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez.4, n. 36658 del 25/09/2025, Covelli, Rv. 288651 – 02).5. Nel caso in esame, quindi, il Tribunale aveva evidenziato la sussistenzadi elementi incompatibili con la configurazione della fattispecie di lieve entità; insenso, peraltro, coerente con quanto statuito in relazione ai reati fine – dei qualipure era stata dichiarata l’estinzione per prescrizione – alcuni dei quali contestatiai sensi dell’art.73, comma 4, T.U. stup. e non in riferimento all’ipotesi di cui alsuccessivo quinto comma.A fronte di tali argomentazioni, la Corte territoriale – senza alcunriferimento agli specifici indici rivelatori valorizzati dalla sentenza di primo grado– ha ritenuto di dover riqualificare la contestazione nel senso suddetto sulla basedel solo elemento rappresentato dalla non univocità delle conversazioniintercettate in ordine all’esatto quantitativo della sostanza trattata e, in alcuni casi,alla sua tipologia; senza, quindi, in alcun modo prendere in esame le circostanzevalorizzate dal Tribunale quali l’estensione territoriale dell’ambito di operatività delsodalizio, il numero degli associati e la presenza di una consolidata e strutturatasuddivisione dei ruoli.Oltre, peraltro, a non spendere alcuna argomentazione in ordine alnecessario dato della riconducibilità di tutte le attività di detenzione e cessione allafattispecie di lieve entità di cui all’art.73, comma 5, T.U. stup..Deve quindi ritenersi che la Corte d’appello, nel non confrontarsi con leargomentazioni specifiche rese dal Tribunale, abbia omesso di adempiere all’oneredi una motivazione puntuale e adeguata in riferimento alla riqualificazione inmelius della fattispecie contestata.6. Sulla base delle predette considerazioni, la sentenza impugnata vaannullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari; la quale dovràquindi provvedere a riesaminare i presupposti per la riqualificazione del fattoascritto sotto la specie di quello di cui all’art.74, comma 6, T.U. stup., in relazioneai predetti principi attinenti ai necessari presupposti per ritenere integrata lafattispecie medesima e conformandosi ai predetti oneri motivazionali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello diBari per nuovo giudizio.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]