CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 23579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5004 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrentee ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; intimata avverso la sentenza n.2778/2018 depositat a il 3 dicembre 2018 del la Corte di appello di Ancona. Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 5004/2019 udienza pubblica18.6.2024 [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ― In data 3 luglio 2006 sono state appro vate alcune modifiche statutarie della società [OSCURATO:SOCIETA].. In conseguenza di tale deliberazione [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., in qualità di fiduciaria del socioAntonella Guzzini, ha esercitato il recesso dalla societàcon missiva del 17 luglio 2006. Con successiva delibera del 26 settembre 2006 l’assemblea dei soci ha revocatole modifiche statutarie adottate. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato quest’ultima delibera e il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda dichiarando la nullità della suddetta determinazione assembleare. 3. ― In sede di gravame la Corte di appello di Macerata ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera del 26 settembre 2006, la validità della stessa e la perdita di efficacia del recesso esercitato daFiduciaria Marche il 17 luglio 2006 . La decisione risulta fondata sul rilievo per cui prima dell'impugnazione della delibera [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato il recesso per 209 delle 210 azionidi cui era titolare la fiduciante Guzzini: circostanza che aveva inciso sulla partecipazione sociale, divenuta inferiore alla quota del 5% previstadall’art. 2377, comma 3, c.c. per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci; in conseguenza, ad avviso della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui aveva proposto la domandaintroduttiva del giudizio di primo grado, non era munita dellalegittimazione a impugnare la deliberazione di cui trattasi. 4. ― A vverso la sentenza di appello, pubblicata il 3 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, proponendo una impugnazione incidentale condizionat a articolat a in tre motivi . Sez. I–RG 5004/2019 udienza pubblica18.6.2024 [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Con ordinanza interlocutoria n. 24197 dell’8 agosto 2023 la causa è stata rimessa in pubblica udienza. 5. ― Essend osi determinata l’oggettiva impossibilità di trattare la causa in pubblica udienza nella data odierna, deve disporsi rinvio del giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienzada fissarsi. Così deciso in Roma, nell