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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37997/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo , ,I„ ( (6, <vvir la_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino che - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] le lesioni indicate nel capo di imputazione, omettendo di fermarsi e di prestargli assistenza - lo condannava alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada e alla pena pecuniaria di 500 euro di multa per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., con sospensione condizionale della pena per il primo reato; disponeva, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pena irrogata e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Ricorda che, già con l'atto di appello, la difesa aveva espressamente censurato il trattamento sanzionatorio, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione di una pena, per entrambi i reati, distante dai minimi edittali.

La Corte territoriale, limitandosi ad affermare la congruità della pena, non ha offerto motivazione perché non ha tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato e della minima portata offensiva della sua condotta.

In secondo luogo, ha evidenziato il contrasto sussistente tra il paragrafo 4 della sentenza impugnata e il dispositivo.

A p. 3 della sentenza si legge, infatti, che è stata ritenuta congrua la pena di "mesi otto di reclusione peri! reato di cui all'art. 189 cds, aggravato dall'art. 61 n. 2 c.p., ed euro 700 di multa per quello di cui all'art. 590 c.p.", mentre nel dispositivo si conferma la pena di mesi 9 di reclusione per il reato di cui all'art. 189 cod. strada ed euro 500 di multa per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, inoltre, fa riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., in realtà mai contestata.

Anche la pena pecuniaria di euro 500 per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. appare assolutamente illogica, nella misura in cui non solo non è aderente al minimo edittale, ma è addirittura superiore a quella massima, stabilita dall'art. 590, comma 1, cod. pen.

Si censura, infine, sotto il profilo della sua illogicità, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: il mero richiamo alle argomentazioni del primo Giudice non integra una sufficiente motivazione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui all'art. 590 cod. pen., dovendo il ricorso essere dichiarato inammissibile nel resto.

4. In data 28/06/23, è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio merita accoglimento solo in parte.

Quanto al reato di cui all'art. 189 comma 6 cod. strada, poiché è stata irrogata una pena ampiamente al di sotto della media edittale, la pronuncia fa corretta applicazione del consolidato principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

Parimenti infondata anche la doglianza relativa alla disposta sanzione accessoria fissata in misura non superiore alla media edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211).

Quanto al rilevato contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, deve trovare applicazione la regola della prevalenza del dispositivo essendo evidente la presenza di un errore materiale nel corpo motivazionale (cfr. Sez. 3 n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284057 - 04).È invece fondato il motivo dedotto in relazione al capo attinente al reato di cui all'art. 590 cod. pen. avendo i Giudici del merito irrogato una pena superiore al massimo edittale.

2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 590 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo , ,I„ ( (6, <vvir la_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino che - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] le lesioni indicate nel capo di imputazione, omettendo di fermarsi e di prestargli assistenza - lo condannava alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada e alla pena pecuniaria di 500 euro di multa per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., con sospensione condizionale della pena per il primo reato; disponeva, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pena irrogata e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ricorda che, già con l'atto di appello, la difesa aveva espressamente censurato il trattamento sanzionatorio, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione di una pena, per entrambi i reati, distante dai minimi edittali. La Corte territoriale, limitandosi ad affermare la congruità della pena, non ha offerto motivazione perché non ha tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato e della minima portata offensiva della sua condotta. In secondo luogo, ha evidenziato il contrasto sussistente tra il paragrafo 4 della sentenza impugnata e il dispositivo. A p. 3 della sentenza si legge, infatti, che è stata ritenuta congrua la pena di "mesi otto di reclusione peri! reato di cui all'art. 189 cds, aggravato dall'art. 61 n. 2 c.p., ed euro 700 di multa per quello di cui all'art. 590 c.p.", mentre nel dispositivo si conferma la pena di mesi 9 di reclusione per il reato di cui all'art. 189 cod. strada ed euro 500 di multa per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, inoltre, fa riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., in realtà mai contestata. Anche la pena pecuniaria di euro 500 per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. appare assolutamente illogica, nella misura in cui non solo non è aderente al minimo edittale, ma è addirittura superiore a quella massima, stabilita dall'art. 590, comma 1, cod. pen. Si censura, infine, sotto il profilo della sua illogicità, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: il mero richiamo alle argomentazioni del primo Giudice non integra una sufficiente motivazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui all'art. 590 cod. pen., dovendo il ricorso essere dichiarato inammissibile nel resto. 4. In data 28/06/23, è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio merita accoglimento solo in parte. Quanto al reato di cui all'art. 189 comma 6 cod. strada, poiché è stata irrogata una pena ampiamente al di sotto della media edittale, la pronuncia fa corretta applicazione del consolidato principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). Parimenti infondata anche la doglianza relativa alla disposta sanzione accessoria fissata in misura non superiore alla media edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211). Quanto al rilevato contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, deve trovare applicazione la regola della prevalenza del dispositivo essendo evidente la presenza di un errore materiale nel corpo motivazionale (cfr. Sez. 3 n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284057 - 04).È invece fondato il motivo dedotto in relazione al capo attinente al reato di cui all'art. 590 cod. pen. avendo i Giudici del merito irrogato una pena superiore al massimo edittale. 2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 590 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così dec
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