CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 1989
Cassazione n. 29679/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03KY33W) nato il 14/02/1989 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/10/2022, il Tribunale di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di riconoscimento della disciplina del reato continuato, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e avente ad oggetto, da un lato, i fatti, già unificati dal vincolo della continuazione con ordinanza dello stesso Tribunale in data 11/10/2022, e costituenti oggetto delle sentenze pronunciate: 1) dal Tribunale di Torino in data 16/09/2019, definitiva il 7/0,2/2020, dì condanna alla pena di 4 mesi di reclusione e di 800 euro dì multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 25/01/2019; 2) dal Tribunale di Torino in data 25/10/2019, definitiva il 14/01/2022, dì condanna alla pena di 1 anno di reclusione inflitta per í reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod pen., commessi in Torino in data 1/10/2019; 3) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 5/10/2020, definitiva in data 11/11/2021, di condanna alla pena di 1 anno di reclusione, per i reati di cui agli arti. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod. pen., commessi in Torino il 24/03/2020. E considerati più gravi i fatti di resistenza di cui alla sentenza indicata sub 3), e, dall'altro lato, gli ulteriori fatti oggetto delle sentenze emesse: 4) dalla Corte di appello di Torino in data 26/03/2021, definitiva il 11/03/2022, di condanna alla pena dì 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod. pen., commessi in Torino il 26/04/2018; 5) il 12/03/2021 dal Tribunale di Torino, defintìva il 18/05/2022, di condanna alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e di 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 10/07/2020; 6) dalla Corte di appello di Torino in data 23/09/2014, definitiva il 4/12/2014, di condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e di 1.400 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino in data 1/10/2008; 7) il 17/11/2008 dal Tribunale di Torino, definitiva il 17/04/2010, di condanna alla pena di 8 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 1/8/2008; 8) il 8/07/2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, definitiva il 28/09/2011, di applicazione della pena di 8 mesi e 20 giorni di reclusione e di 4.200,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, commessi in Torino il 3/04/2010, rideterminata, con ordinanza della Corte di appello di Torino in data 27/09/2012, in 8 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.2. Con sentenza emessa il 16.3.2023 la Prima sezione di questa Corte ha in parte annullato il provvedimento sopra indicato, osservando come esso non si fosse confrontato con le specifiche ragioni per le quali la continuazione, già riconosciuta in data 11/04/2022 per i fatti commessi tra il gennaio 2019 e il marzo 2020, sia stata invece esclusa quanto al delitto del 26/04/2018, benché anch'esso si collochi a ridosso del periodo già valutato e sussistendo una distanza temporale, tra i fatti dell'aprile 2018 e quelli del gennaio 2019, non significativamente diversa da quella tra i fatti del gennaio 2019 e dell'ottobre 2019. Per tale ragione, rispetto al reato del 26/04/2018, il dato temporale, valorizzato dall'ordinanza, non può dirsi dirimente, restando da vagliare gli elementi, presi in considerazione dall'ordinanza del 11/04/2022 e in questo caso, invece, obliterati, della contiguità spaziale, della natura dei reati, delle modalità della condotta, dello stato di indigenza/irregolarità. Indi ha annullato l'ordinanza del Tribunale limitatamente al delitto oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino in data 26/03/2021, definitiva in data 11/03/2022 (dichiarando il ricorso inammissibile nel resto). 3.Con ordinanza del 12.9.2023, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito del suindicato annullamento con rinvio di questa Corte, ha rigettato, nuovamente, l'istanza formulata nell'interesse del ricorrente, osservando che alcuni degli indici che questa Corte ha indicato da scrutinare nel caso di specie, ossia la natura dei reati, la contiguità spaziale e lo stato di indigenza e irregolarità, non siano particolarmente dirimenti nella valutazione della singolarità o meno dell'episodio del 26 Aprile 2018. Si osserva che si tratta infatti dì un soggetto straniero irregolare sul territorio italiano che dal 2008 commette in Torino reati in materia di stupefacenti accompagnati o meno da condotte di resistenza e lesioni. Ha ìn particolare evidenziato come per contro il lasso di tempo che separa gli episodi in questione, ben 9 mesi tra il 26 Aprile 2018 e il 25 gennaio 2019, non può certo definirsi breve, inoltre esso risulta caratterizzato dalla sottoposizione del ricorrente a 12 giorni di custodia cautelare ìn carcere e successivamente all'obbligo di presentazione alla P.G. fino a luglio 2018. Si tratta di elementi non valorizzati in precedenza dall'ordinanza del 17/10/2022 ma che ad avviso del Tribunale sono centrali nella valutazione della sussistenza del medesimo disegno criminoso dal momento che alla sottoposizione a misura cautelare deve legarsi un effetto deterrente e preventivo tale da interrompere l'eventuale disegno criminoso originario. Si evidenzia altresì quanto alle modalità della condotta che l'episodio in discussione rappresenta un unicum nel panorama delinquenziale del condannato trattandosi dell'unica situazione in cui il predetto ha ingerito sostanza stupefacente, non a caso solo in tale fattispecie egli ha patito custodia cautelare in carcere fino all'evacuazione e alla riqualificazione del fatto ex art. 73 comma 5.4.11 ricorso proposto nell'interesse dell' Aba avverso tale ordinanza si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge (e vizio di motivazione) in relazione al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamentc, ribadendo che a fronte del riconoscimento di una indubbia contiguità temporale tra l'episodio in argomento e quelli già avvinti dal vincolo della continuazione non ha fatto seguito un'analisi puntuale di tutti quegli elementi che erano stati evidenziati nella sentenza di annullamento quali indicatori da considerare ai fii della verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso, quali la continuità spaziale, la natura dei reati, le modalità della condotta, lo stato di indigenza/irregolarità. In particolare, il provvedimento impugnato si è sbarazzato del pensiero dei giudici di legittimità e dell'altro giudice dell'esecuzione ritenendo che alcuni degli indici che la Suprema Corte ha indicato da scrutinare nel caso di specie non siano particolarmente dirimenti nella valutazione o meno dell'episodio del 26 Aprile 2018. Quanto infine all'indicatore del lasso di tempo questa Corte ha segnalato come il giudice dell'esecuzione abbia obliterato, tra gli altri di cui sopra, proprio quello della contiguità spaziale laddove si tratta sempre di spaccio da strada, come già evidenziato dal giudice dell'esecuzione che aveva proceduto al riconoscimento, sia pure parziale, del vincolo della continuazione; spaccio da strada che si colloca a ridosso del periodo già valutato; del resto non è necessaria la concomitante ricorrenza dì tutti i predetti indicatori potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzato anche al cospetto, soltanto, dì alcuni di detti elementi purché significativi; sicché non può ritenersi determinante la circostanza delle particolari modalità di esecuzione della condotta criminosa che peraltro attengono unicamente all'aspetto dell'ingerimento della droga pur rimanendo comunque la condotta riconducibile a quella dello spaccio da strada. Quanto alla restrizione carceraria sì è comunque trattato di pochi giorni, sicché la circostanza indica piuttosto che il ricorrente, una volta scarcerato, dopo pochissimi giorni, riprendeva a spacciare ìn esecuzione dell'originario disegno criminoso. Il provvedimento impugnato non ha in ogni caso spiegato per quale ragione l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unitarietà del disegno criminoso. 5. Con requisitone scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cessazione, ha concluso chiedendo a questa Corte di rigettare il ricorso, osservando come esso non si confronti con la particolare modalità distintiva dell'episodio in questione evidenziata dal giudice di merito (ingestione dello stupefacente non comune nel già ritenuto spaccio da strada). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.Premesso che il provvedimento originario era stato annullato per vizio argomentativo, vanno operate alcune precisazioni riguardo all'ambito di cognizione e di valutazione del giudice del rinvio. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti n sede di legittimità; con la conseguenza che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 22/06/2010, Rv, 248413). Va, però, sottolineato che, sebbene le indicazioni fattuali date dal giudice che ha disposto il rinvio non siano da intendersi in senso limitativo del potere di accertamento e decisionale del giudice ad quem, costituendo esse mere esplicitazioni strumentali alla esatta individuazione del vizio, ciò nondimeno il giudice investito dal rinvio rimane pur sempre onerato di tenerne conto al fine di evitare di ricadere nel medesimo vizio censurato. Tali aspetti, in altri termini, non vincolanti sotto il profilo della nuova piena cognizione, costituiscono pur sempre i punti di partenza dell'autonoma valutazione che difficilmente potrà andare esente da nuova censura sopratl:utto allorquando il vizio rilevato è quello della carenza di motivazione ed essi siano stati, come del caso di specie, nuovamente pretermessi e non considerati. In altri termini, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò comporta che il giudice dì rinvio non sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, (poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento), ma ciò non significa che egli ne rimanga del tutto svincolato e che possa ignorarli (Sez. 5, Sentenza n. 33847 del 19/04/2018 Rv. 273628). Nel caso di specie, la sentenza di annullamento aveva stigmatizzato il provvedimento, osservando che esso era carente e che si sarebbero dovuti innanzitutto illustrare i fatti oggetto delle sentenze in ordine ai quali era stato invocato l'istituto della continuazione, al fine dì verificare se per tipologia di reato, contiguità temporale e spaziale della loro commissione, modalità fattuali concrete, stato di indigenza/irregolarità dell'istante, potessero trarsi elementi sintomatici del disegno criminoso, dando contezza se dì tale disegno quell'ulteriore reato potesse considerarsi manifestazione; significativa è inoltre la circostanza che rispetto al reato del 10.7.2020 questa Corte aveva ritenuto che lo stesso non potesse invece essere ricondotto al medesimo disegno criminoso, essendo esso piuttosto espressione del mutamento intervenuto nelle modalità di commissione dei reati da parte del ricorrente, che agiva oramai con professionalità criminale propria dello stile di vita adottato. La decisione impugnata, invece di procedere agli accertamenti e alle valutazioni indicate da questa Corte, si è estrinsecata in una motivazione sostanzialmente sovrapponibile alla precedente ritenuta dalla Corte non sufficiente a fondare la decisione di rigetto. In particolare, la decisione impugnata ha ritenuto di superare tutti gli aspetti evidenziati nella pronuncia di annullamento evidenziando circostanze che vengono prospettate come dirimenti senza, tuttavia, offrirsi adeguata motivazione al riguardo; così per la valorizzata restrizione custodiale di breve durata, che se costituisce un fatto di cui occorre pur sempre tener conto è nondimeno un profilo che deve essere valutato in concreto anche alla luce delle altre emergenze, e per le modalità esecutive della condotta del 26.4.2018 ritenute individualizzanti senza una effettiva connparazione con le altre già oggetto di valutazione che erano state ricondotte pur sempre al cd. spaccio da strada che com'è noto comporta non di rado l'arresto dello spacciatore, a cui, parimenti non di rado, consegue che la persona colta in flagranza di reato si liberi della sostanza stupefacente; sembra piuttosto trattarsi di una evenienza non del tutto avulsa rispetto alle tipiche attività di spaccio che vengono svolte, al minuto, per strada. Né appare convincente la riconduzione di tale episodio ad un - già mutato - stile di vita dal momento che è il ben più recente fatto del 10.7.2020 ad essere stato ritenuto, dalla sentenza di annullamento, indicativo di un mutamento nello svolgimento dell'attività di spaccio da parte del ricorrente. Si deve rammentare anche da parte dì questa Corte che in ogni caso, quando la continuazione sia già stata riconosciuta in fase esecutiva - o di cognizione - per alcuni reati commessi dal condannato, il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. peri., non può trascurare, nella valutazione sull'esistenza del vincolo della continuazione, una precedente decisione già assunta in fase esecutiva relativamente ad alcuni reati, dalla quale, pur non essendovi vincolato, può prescindere soltanto previa indicazione delle significative ragioni per cui í fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 8/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 - 01). 2. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Torino, che, in diversa composizione (e ciò alla luce della pronuncia n.183 del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale), verificherà la fondatezza o meno della richiesta originaria solo all'esito di una compiuta indagine su tutti gli aspetti qui evidenziati e in parte già messi in luce dal prece