CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34612/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3351 /202 2 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t. , rappre- sentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (P.E.C.: angelo.contrino@mi- lano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Buccari n.3(P.E.C.: fabiomadma@ordineav- vocatiroma.org); –ricorrente – Oggetto:motivazione appa- rente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, AGEN- ZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresen- tantepro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrenti– avverso la sentenza della C ommissione Tributaria Regionale del la Lom- bardian. 2412 / 14 /202 1 , depositata in data 29 /0 6 /202 1 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 2412/14/ 2021 decideva sul ricorso in riassunzione depositato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , a seguito dellasentenza della Corte di cassazione n. 12904/19. Si legge nella sentenza impugnata che il giudizio in riassunzione aveva adoggetto: 1) il « provvedimento di diniego della definizione agevolata exart.6, comma 12, d.l. n.119/2018 » ; 2) la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 9644/36/2015 che aveva rigettato il ricorsointroduttivo contro la cartella di pagamento per II.DD., IVA e san- zionin.06820070373174835000 e i l relativo ruolo ; 3) il « provvedimento didiniego della definizione agevolata della controversia (…) notificato in data29.10.2019 dall’Agenzia delle Entrate » alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Ciò premesso, i l giudice della fase rescissoria richiamava brevemente lasentenza della Corte di cassazione n. 5905/2019 resa tra le parti , con laquale era stata d ichiarata l’ inammissibilità del ricorso originato dall’im- pugnazionedi un’intimazione di pagamento in relazione al ruolo esatto- riale.R iassumeva poi il contenuto decisorio dell’ordinanza di cassazione con rinvio n. 12904/19 e , quindi, così decideva: « Pertanto, ferma re- standole parti degli atti per cui i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, perle restanti parti e avvisi resta l'obbligo evidenziato dalla Corte di Cas- sazione. Tale obbligo risulta, tuttavia, diversamente assolto per relatio- neme comunque riproducendo i passaggi argomentativi delle pronunce richiamate; ne consegue la legittimità tanto della cartella quanto della pronunciadella CTR. [OSCURATO:PERSONA] rigetta, quindi, il ricorso in riassunzione perchéin applicazione dei principi enunciati dalla Corte a quo. » . 3.Avverso tale sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a nove motivi, cui replica no l’Agenzia delle entrate e l’agentedella riscossione con un unico controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.In primo luogo , va dato atto del l'eccezione formulata dai controricor- renti di inammissibilità dei motivi di ricorso ex adverso articolati in quanto,attraverso i medesimi si richiede rebbe alla Corte un inammissi- bileriesame fattuale ad opera del g iudice di l egittimità ; eccezione scruti- nabileunitamente ai singoli motivi. 2. Con il primo motivo di ricorso si prospetta , in relazione all’ art. 360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell'art.392cod. proc. civ. e degli artt . 49 e 63 del d.lgs . n. 546/1992 e la nullità dellasentenza, con siderato che la motivazione fa riferimento al termine diriassunzione dell'art. 392 cod. proc. civ. che però non trova applica- zionenel giudizio di riassunzione nel processo tributario regolato dall’art. 63del d.lgs. n. 546/1992 , mentre nel dispositivo il ricorso in riassunzione èstato dichiarato inammissibile. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’ art. 360, comma1, n. 4 cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 36,61, 63 del d.lgs 546/1992, nonché art. 111 Cost. e la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa,tenuto conto che nel corpo della sentenza il giudice ha dichiarato la « legittimità tanto della cartella quanto della pronuncia della CTP » e conseguentementeha rigettato nel merito il ricorso in riassunzione, men- trenel dispositivo è stata dichiarata l’inammissibilità in rito del ricorso. 4.Il terzo motivo di ricorso deduce, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod.proc. civ. , nonché dell'art. 6, comma 12, d.l n. 119/2018, per non avertenuto il giudice conto del fatto che nel ricorso in riassunzione era stata eccepita l’esistenza di un giudicato esterno di annullamento del ruolo formatosi per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 5905/2019e che potevano essere riproposte le questioni assorbite. 5.Il quarto motivo di ricorso deduce, in relazione all’ art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 36, 61 e 63del d.lgs . 546/1992, nonché art. 111 Cost. e la nullità della sentenza, perradicale assenza o, comunque, apparenza della motivazione, non es- sendo comprensibile il percorso logico attraverso il quale il giudice ha rigettatoo comunque dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione. 6.Il quarto motivo, più liquido, va trattato in via prioritaria, non è inam- missibilein quanto censura la logicità della motivazione e non la valuta- zionedel fatto come operata dal giudice, ed è fondato. 7.La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo ap- parente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'inter- preteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Rammenta,inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'ar t. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quan to attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risul- tanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materia le e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motiva- zioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazion e (Cass. Sez.Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 8.Nel caso di specie, infatti, il giudice del rinvio ha deciso sul ricorso in riassunzione depositato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. , incardinato a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.12904/19. Si legge nella prima pagina della motivazione dellasentenza impugnata che il giudizio in riassunzione ha avuto ad og- getto: 1) il « provvedimento di diniego della definizione agevolata ex art.6, comma 12, d.l. n.119/2018 » ; 2) la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 9644/36/2015 che aveva rigettato il ricorsointroduttivo contro la cartella di pagamento per II.DD., IVA e san- zionin.06820070373174835000 e al relativo ruolo; 3) il « provvedimento didiniego della definizione agevolata della controversia (…) notificato in data29.10.2019 dall’Agenzia delle Entrate » alla [OSCURATO:SOCIETA]. 9.Orbene, il giudice della fase rescissoria ha brevemente richiamato la sentenzadella Corte di cassazione n. 5905/2019 resa tra le parti di de- claratoria di inammissibilità del ricorso originato dall’impugnazione di un’intimazionedi pagamento in relazione al ruolo esattoriale. Ha r iassunto poi il contenuto decisorio dell’ordinanza di cassazione con rinvion. 12904/19 e , nel momento di svolgere la propria argomentazione decisoria con riferimento a tale contenuto, ha così stabilito: « Pertanto, ferma restando le parti degli atti per cui i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili,per le restanti parti e avvisi resta l'obbligo evidenziato dalla Cortedi Cassazione. Tale obbligo risulta, tuttavia, diversamente assolto perrelationem e comunque riproducendo i passaggi argomentativi delle pronunce richiamate; ne consegue la legittimità tanto della cartella quantodella pronuncia della CTR. [OSCURATO:PERSONA] rigetta, quindi, il ricorso in riassunzione perch é in applicazione dei principi enunciati dalla Corte a quo.». Taleapodittico argomentare non permette di ricostruire il percorso logico seguitodal giudice e il dispositivo non è neppure coerente con l’asserito rigetto dell’appello contenuto nella motivazione , poiché ha dichiarato inammissibileil ricorso e ha compensato le spese. La sentenza è perciò nulladal momento che non rispetta il minimo costituzionale. 10. Restano assorbiti i motivi primo, secondo e terzo, sopra illustrati, nonché i restanti motivi, con cui viene anche prospettata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. p roc. civ ., la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per più profili: omessa pronuncia sulmotivo del ricorso in riassunzione formulato in via pregiudiziale s ull'e- sistenzadi un giudicato sull'annullamento del ruolo su cui si fonda la car- telladi pagamento in esame, quale effetto della ordinanza di Cassazione n. 5905/2019 del 28 febbraio 2019, anteriore alla ordinanza di Cassa- zionen. 12904/2019 del 15 m aggio 2019 relativa alla controversia rias- sunta,la quale ha ad oggetto la medesima cartella di pagamento, fondata sulla medesima iscrizione a ruolo n. 2007/002084 oggetto di annulla- mentodefinitivo in esito alla controversia decisa con la prima ordinanza e la formazione del giudicato sull'annullamento del ruolo preclude, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 cod. civ. ( quinto motivo ); omessa pronunciasui motivi del ricorso in riassunzione nn. 4 e 5, secondo cui sia ilruolo sia la cartella sarebbero nulle perché emesse nei confronti sog- gettoinesistente poiché la sentenza impugnata travisa la giurisprudenza della Corte e confonde il fenomeno della successione nei diritti con una derogaalle norme e garanzie procedimentali (sesto e settimo motivo); omessa pronuncia sul sesto motivo del ricorso in riassunzione relativo all’intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo e violazione dell'art.17 del d.P.R. n. 602/1973 (ottavo motivo); omessa pronuncia sul motivo ricorso contro il provvedimento di diniego della definizione age- volataex art. 6, comma 12, d.l. n. 1 19/2018 rubricato della controversia allorapendente in Cassazione (nono motivo). 11.La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contr over- sia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profiloe per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte accoglie il quarto mo