CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in attidomiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1619/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, pubblicata in data31 dicembre 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.marzo 2026.Numero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ha rigettato l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Lucca con la quale erastato rigettato il ricorso intentato dalla società contribuenteavverso diversi avvisi di accertamento TARI, annualità 2015-2020, emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ente diaccertamento e riscossione del Comune di Capannori (LU), inrelazione a due stabilimenti ubicati alla frazione di Colle diCompito, via di Tiglio, ed alla frazione di Marlia, via del2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a quattro motivi di impugnazione, ed haillustrato ulteriormente le sue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria, concludendo per lareiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, comma primo, num. 3 e num. 4, c.p.c., ha denunciato laviolazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del1992, per mancanza o apparenza della motivazione, nonessendo in alcun modo comprensibile l’iter logico-valutativoche aveva indotto la corte regionale toscana a reputare larelazione di consulenza tecnica d’ufficio redatta in un altrogiudizio celebrato tra le stesse parti (R.G. n. 1529/19), definitoNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026con l’annullamento di tutti gli avvisi di accertamento emessidall’anno 2001 all’anno 2017, a giustificare, quale fatto nuovo,l’emissione degli avvisi di accertamento integrativi e dei nuoviavvisi di accertamento TARI oggetto di impugnazione.3. Il motivo è infondato.3.1. E’ denunciabile in cassazione solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili,nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure dicontraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto ilsindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall’articolo 111, comma 6, dellaCostituzione (cfr. Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026formalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, in quanto recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado,motivando sicuramente al di sopra del succitato “minimocostituzionale”, hanno dato conto delle ragioni che li hannoindotti a reputare l’elaborato peritale redatto in un altrogiudizio celebrato tra le stesse parti -o meglio, i risultatiraggiunti quanto alle misurazioni delle superfici degli immobilide quibus- un fatto nuovo idoneo a legittimare l’emissione degliavvisi di accertamento integrativi. Hanno ricordato, infatti, chegli avvisi di accertamento TARI numeri 2919/15, 5395/16 e5396/17 erano stati emessi in ragione della maggioreestensione delle superfici assoggettabili a tassazione, qualeemersa in occasione delle operazioni peritali svolte nel prefatogiudizio (R.G. n. 1529/19), rispetto a quella riportata in unprecedente avviso di accertamento -numero 5891/18- oggettodi un contenzioso definito, in sede di merito, con sentenza -n.Numero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026104/21 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana-favorevole alla società contribuente, non mancando diprecisare, inoltre, che gli avvisi di accertamento TARI numeri5397/18, 5398/19, 5400/20, 5401/21, 5402/19 e 5403/20erano stati emessi anch’essi in virtù della maggiore estensionedelle superfici assoggettabili a tassazione rispetto “a quellefatturate da ASCIT sin dal 2001 e mai corrette”, qualeevincibile dalla suddetta relazione peritale. Hanno evidenziato,inoltre, “avuto riguardo … alla legittimità degli accertamentiintegrativi (prot. 2919 per l’anno 2015, prot. 5395 per l’anno2016, prot. 5396 per l’anno 2017)” e “confermando lasoluzione prescelta dai primi giudici”, come “la perizia” potesse“certamente essere considerata un nuovo elemento capace digiustificarne l’emissione”, in quanto: a) “ancorché resa in unaltro procedimento”, era stata redatta nell’ambito di “unprocedimento tra le stesse parti, per le medesime superfici edagli stessi fini”; b) si trattava “di un documento ufficiale epubblico”, che identificava “in maniera oggettiva e dettagliatala superficie tassabile”, costituente -questa identificazioneoggettiva e dettagliata, rispetto, evidentemente, alle pregressemisurazioni- “un fatto nuovo di cui tenere conto per ladeterminazione pro futuro delle superfici”; c)l’amministrazione, quindi, “a seguito della perizia”, aveva“legittimamente ed in modo corretto, ripensato il propriooperato in sede di autotutela, rideterminando le superfici allaluce dei nuovi calcoli” -che avevano fatto emergere, quale“fatto nuovo”, la reale estensione delle aree assoggettabili atassazione- “dal momento che quelle sulle quali si basavano glioriginari atti” erano risultate “non corrette” (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagine 2, 3, 4 e 5).Numero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/20264. Con il secondo motivo la società ricorrente ha prospettato,ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 29 reg. TARI delComune di Capannori, in relazione all’art. 1, comma 668, leggen. 147 del 2013, per avere la corte di merito reputato correttol’operato dell’amministrazione “in sede di autotutela”,consistito nella rideterminazione delle superfici “alla luce deinuovi calcoli”, nonostante fosse stato esercitato “in spregio diogni fase del procedimento disciplinato dall’art. 29 delregolamento comunale sopra riportato”, non essendo statonotificato “il preavviso di cinque giorni antecedente ilsopralluogo” e non essendo stato, in realtà, nemmenoeffettuato “un sopralluogo ai fini dell’accertamento d’ufficio”,non essendo stato assegnato, altresì, “il termine di trentagiorni alla società contribuente per presentare scritti edillustrazioni difensive” e non essendo possibile comprendere -inogni caso- sulla scorta di quale “fonte normativa” fosse statapresupposto di imposizione tributaria o di maggior tributod’ufficio”.5. Il motivo è inammissibile.5.1. Esso agita, infatti, questioni -inerenti alla presuntaviolazione dell’art. 29 reg. TARI del Comune di Capannori- perniente affrontate -né tampoco menzionate- dalle sentenze diprimo e di secondo grado, delle quali, oltre tutto, la societàricorrente, in violazione dei principi di specificità edautosufficienza, non ha precisato nemmeno se ed in qualitermini fossero state sottoposte all’attenzione dell’autoritàgiudiziaria adita nelle diverse fasi dei gradi di merito.Numero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/20265.2. Quanto, invece, all’utilizzo della relazione di consulenzatecnica d’ufficio redatta nell’ambito di un altro giudiziocelebrato tra le stesse parti, la Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Toscana -ma altrettanto aveva fatto ilconsesso adito in sede provinciale- si è limitata a reputarelegittima l’emissione degli avvisi di accertamento integrativi -così come quelli relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020- sulpresupposto -meramente fattuale e non, quindi, in forza di unanon meglio precisata “fonte normativa”- dei risultati conseguitidai professionisti in illa sede nominati, i quali avevanoaccertato una diversa estensione, rispetto a quellaantecedentemente rilevata, delle superfici tassabili.6. Con il terzo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, comma primo, num. 5, c.p.c., ha dedotto, sempre conriferimento all’operato, “in sede di autotutela”,dell’amministrazione, la quale aveva rideterminato le superfici“alla luce dei nuovi calcoli”, l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, costituito dai dati della -più volte menzionata-relazione di consulenza tecnica d’ufficio, redatta in un altrogiudizio celebrato tra le stesse parti, che aveva permesso diaccertare che solamente le aree destinate ad uffici e servizierano assoggettabili a TIA, “in quanto aree produttive di rifiutiurbani o assimilati”, con la conseguenza che “l’eventuale nuovoaccertamento di ASCIT avrebbe dovuto semmai riguardaresolamente dette superfici”, senza considerare -a piè di tutto- “ilgrave vizio di omessa pronuncia su di una questione moltodibattuta tra le parti e, precisamente, la imponibilità o menodelle aree produttive che costituivano in via prevalente i dueimmobili industriali”, da reputare esenti dalla tassazione.7. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/20267.1. L’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., così comerecentemente riformulato, ha introdotto nell’ordinamento unvizio specifico denunciabile in cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo e, cioè, che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr.Cass., sez. un., n. 8053/14). Al fine di denunciare un vizio dital fatta, il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, comma primo, num. 6, e 369, comma secondo, num.4, c.p.c., è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame siastato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività (cfr.Cass. n. 19049/22).L’omesso esame di elementi istruttori, invece, non integra ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,qualora il fatto storico sia stato comunque preso inconsiderazione, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 17819/25), attesoche la norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo,che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersicome un vero e proprio accadimento naturalistico, giacchécostituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num.5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma unvero e proprio evento, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, diun fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o ancheNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova diun fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nelsenso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perché influenzal’esito del giudizio, non integrando, quindi, un fatto ilcui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una meraargomentazione o una deduzione difensiva, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato,o le mere ipotesi alternative, e neppure gli elementi probatoriacquisiti, allorché il fatto storico rilevante sia stato, comunque,preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25).7.2. Nel caso di specie, i risultati enunciati nell’elaboratoperitale ed, in particolare, quelli inerenti all’estensione dellesuperfici costituenti gli immobili (tenendo a mente, peraltro,che le valutazioni dei consulenti tecnici d’ufficio sull’applicabilitàdi una determinata disciplina o sulle conseguenze della suaapplicazione non costituiscono fatti, per le quali, dunque, siapossibile ipotizzare un omesso esame) sono stati presi inconsiderazione dai giudici di prossimità, i quali li hanno reputatiidonei a costituire il fondamento dell’emissione degli avvisi diaccertamento: non è possibile, quindi, nemmenoastrattamente discettare di omesso esame di un fatto, bensì diaccertamento di un fatto.7.3. Non è consentito, d’altro canto, sollecitare questa Corte-come pure sembra fare, nell’ambito del motivo in esame, lasocietà ricorrente- a rivalutare i fatti storici già presi inconsiderazione in sede di merito, né, tanto meno, gli elementiprobatori acquisiti nel corso dell’istruttoria.E’ inammissibile, infatti, il motivo di gravame che, dietrol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione odi omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici effettuata dalle cortidi merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce unterzo grado di giudizio tramite il quale far valere la meraingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece,come un rimedio di impugnazione, a critica vincolata ed acognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso ilvizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25). Con la proposizionedel ricorso per cassazione non può essere rimesso indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentodi fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento che,nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere diriesaminare il merito della controversia, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico-formale e della correttezzagiuridica, l’esame e la valutazione fatta dalla corte territoriale,restando ad essa riservata l’individuazione e la selezione dellefonti di convincimento e la valutazione delle prove,controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, trale diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n.9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n.23872/20 e Cass. n. 17744/22).7.4. Oltre tutto, la decisione assunta con la sentenzaimpugnata, inerente alla valenza della relazione di consulenzatecnica d’ufficio a rappresentare, quale fatto nuovo,l’estensione delle superfici tassabili, è sostanzialmenteconforme a quella assunta dalla Commissione TributariaNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026Provinciale di Lucca, venendo in rilievo, dunque, il tema dellacosiddetta “doppia conforme”, di cui all’art. 348 ter, commiquarto e quinto, c.p.c., il cui contenuto, peraltro, è statoriprodotto, con la recente riforma dell’ordinamentoprocessuale, nell’art. 360, comma terzo, c.p.c., che commina lasanzione processuale dell’inammissibilità della ragione didoglianza costituita dall’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio sia quando la decisione di secondo grado siainteramente corrispondente a quella di primo grado, siaquando le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che, in secondo grado, siano statiaggiunti argomenti ulteriori per rafforzare o precisare lestatuizioni già assunte dal primo giudice (cfr. Cass. n.7724/22).Ebbene, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente incassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cuiall’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., è tenuto ad indicare-diversamente da quanto è avvenuto nella fattispecie quiriguardata- le ragioni di fatto poste specificamente afondamento della decisione di primo grado e quelle poste,altrettanto specificamente, a fondamento della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr.Cass. n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass.n. 25082/24).7.5. Migliore sorte non è destinato ad avere il riferimento -pure contenuto nel motivo de quo- all’omessa pronuncia dellaquale si sarebbe resa responsabile l’autorità giudiziaria disecondo grado, se solo si considera, in primo luogo, che talevizio non è inquadrabile nel paradigma normativo disciplinatoNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026dall’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c. e presuppone unonere di allegazione ben diverso, nella vicenda sottopostaall’attenzione di questa Corte per niente assolto.In secondo luogo, non è ammissibile l’elaborazione di unmotivo di impugnazione che sia caratterizzato da un’impropriacommistione di argomentazioni, riferibili ora all’uno, oraall’altro dei vizi evocati, a maggior ragione quando sianoprospettati sotto una molteplicità di profili tra loro confusi,inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili adalcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme didiritto o ad altre ipotesi tipiche di vizio, giacché tali dadisvelare censure non ontologicamente distinte dallo stessoricorrente e, quindi, non autonomamente individuabili, senzaun inammissibile intervento di selezione e ricostruzione delmezzo di gravame (cfr. Cass. n. 16488/24).In terzo luogo, al fine di intravedere gli estremi del vizio diomessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza diun’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totalepretermissione -non ravvisabile nel caso di specie- delprovvedimento che sia indispensabile alla soluzione del casoconcreto, dovendosi, al contrario, ravvisare una statuizioneimplicita di rigetto di una o più domande o eccezioni quandol’accoglimento di esse risulti incompatibile con l’impostazionelogico-giuridica della decisione (cfr. Cass. n. 20311/11, Cass.n. 24155/17, Cass. n. 20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n.2151/21 e Cass. n. 10290/25).8. Con il quarto motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, comma primo, num. 3, c.p.c., ha assunto la violazione ofalsa applicazione dell’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997, dell’art. 62d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 7 d.P.R. n. 158 del 1999 eNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’art. 1, comma 649, legge n. 147 del 2013, per avere lacorte di merito -quanto agli “avvisi di accertamento per gli anni2018-2019-2020”- reputato “i provvedimenti … corretti”, oltreche “pienamente sussistente il presupposto di imposta”,essendo stata “con gli atti impugnati … accertata la sola partefissa della tariffa, legata ai metri quadrati occupati”. In talmodo, però, era stato pretermesso il principio in forza delquale dovevano essere esentate dalla tassazione, sia fissa, chevariabile, quelle superfici in cui erano prodotti esclusivamenterifiuti non assimilabili, “senza tenere conto”, quindi, “del doppiocriterio di imposizione delle superfici da assoggettare aTARSU/TIA/TARI”, con la conseguente esenzione totale per“quelle superfici per cui l’utenza fosse costretta a provvedereallo smaltimento in proprio”. Del resto, proprio la relazione diconsulenza tecnica d’ufficio predisposta in un altro giudiziocelebrato tra le stesse parti, menzionata anche nella sentenzaimpugnata, aveva concluso nel senso dell’esenzione totale dallatassazione, ad ulteriore riprova dell’erroneità della decisione,che non aveva tenuto debitamente conto del fatto chel’eccezione al principio generale -secondo il quale sono tenuti alpagamento della tassa tutti coloro che occupino parti del suolocomunale- è prevista laddove “l’utenza non domestica forniscaprova che una determinata area (interna o esterna)dell’immobile per struttura e destinazione non sia idonea aprodurre rifiuti assimilabili o urbani, con conseguenteesenzione integrale dalla TIA (sia quota fissa, che quotavariabile)”. Tali conclusioni, d’altro canto, erano avvalorate dalvaro del d.lgs. n. 116 del 2020, con il quale era statamodificata “la parte del d.lgs. n. 152 del 2006 -testo unicoambientale- dedicata alle norme generali sui rifiuti edNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026imballaggi”, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma649, legge n. 147 del 2013, dovevano “essere escluse dallatassazione non solo le aree di esercizio dell’attività diproduzione, ma anche gli spazi asserviti e funzionali al cicloproduttivo di rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente,dunque, funzionalmente connessi al processo industriale, iquali dovevano essere qualificati come prevalentemente econtinuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili aquelli urbani ed, in quanto tali, privi di presuppostoimpositivo”.9. Il motivo è infondato.9.1. Il regime fiscale dei rifiuti ha subito nel tempo numerosemodifiche legislative, a partire dalla TARSU, prevista dal d.lgs.n. 507 del 1993, che è stata sostituita dalla TIA, introdottadall’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997, alla quale ha fatto seguito laTIA 2 (art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006), sostituita dal TARES,previsto dall’art. 14 d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif.,dalla legge n. 214 del 2011, che è stato, a sua volta, sostituitodalla TARI, istituita dall’art. 1 legge n. 147 del 2013, condecorrenza dal 1° gennaio 2014.La TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccoltae smaltimento dei rifiuti, è disciplinata dai commi da 641 a668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641)ed i criteri di determinazione della tariffa, come stabilitidal d.P.R. n. 158 del 1999, sulla base del principio del “chiinquina paga” di cui all’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CEEdel [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 19 novembre 2008.Essa ha sostituito i preesistenti tributi dovuti alleamministrazioni comunali da cittadini, enti ed imprese qualepagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,Numero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, percui, come più volte è stato sostenuto da questa Corte, sonoestensibili alla TARI -come anche al TARES (cfr. Cass. n.2373/22, Cass. n. 32216/23, Cass. n. 2268/24 e Cass. n.14781/25)- gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributiomologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr.Cass. n. 22130/17, Cass. n. 1963/18, Cass. n. 12979/19,Cass. n. 34635/21, Cass. n. 37757/22, Cass. n. 28730/23,Cass. n. 18734/24 e Cass. n. 7656/25).9.2. Ed, a proposito dei principi espressi in materia di TARSUe TIA, in relazione ad alcune delle norme evocate dalla societàricorrente nel motivo in esame, non è superfluo rammentareche questa Corte, proprio in una controversia tra le stesseparti, menzionata nelle sue difese dalla società contribuente,dopo avere rammentato che la disciplina applicabile ai rifiutispeciali è destinata a mutare a seconda che siano o menoassimilati agli urbani, ha osservato che, in mancanza diassimilazione, si applica la disciplina dettata dall’art. 62,comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, che rapporta la tassazionealle superfici dei locali occupati o detenuti, prevedendol’esenzione -nell’ovvio presupposto che in un locale od area incui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma,rifiuti ordinari- solamente per quella parte di superficie in cui,per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiutispeciali. Ha aggiunto, altresì, che l’ipotesi della produzione erecupero dei rifiuti speciali assimilati ed assimilabili èdisciplinata dall’art. 49, comma 14, d.lgs. n. 22 del 1997 edall’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 158 del 1999, a mente dei qualiè prevista non già la riduzione della superficie tassabile,contemplata dall’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993,Numero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata inconcreto ed a consuntivo -in base a criteri di proporzionalità-rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero(cfr. Cass. n. 627/12, Cass. n. 5829/12, Cass. n. 9858/16,Cass. n. 10469/16 e Cass. n. 10548/17). Ha rammentato,inoltre, che l’art. 39 legge n. 146 del 1994, in virtù del qualeera stata prevista l’assimilazione ope legis dei rifiuti speciali aquelli urbani, è stato abrogato dall’art. 17 legge n. 128 del1998, essendo stata attribuita alle amministrazioni comunali -anorma dell’art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22 del 1997- lapotestà di disciplinare l’assimilazione dei rifiuti medianteregolamento nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi,che, nella vicenda in esame, il Comune di Capannori, con ladeliberazione consiliare n. 28 del 2004, aveva provveduto adindicare, indipendentemente, però, dalla quantità di rifiutispeciali non pericolosi prodotti, in tal modo ponendosi incontrasto con la suddetta norma di legge ed i principi sul puntoespressi in sede di legittimità, secondo i quali l’assimilazionedei rifiuti speciali agli urbani presuppone necessariamente laconcreta individuazione delle loro caratteristiche, non soloqualitative, ma anche quantitative, perché l’impatto igienico edambientale di un materiale di scarto non può essere valutato aprescindere dalla sua quantità (cfr. Cass. n. 30719/11, Cass. n.9631/12, Cass. n. 18018/13, Cass. n. 22223/16 e Cass. n.17488/17). Ha evidenziato, infine, che, al cospetto di unadeliberazione di tal fatta, palesemente illegittima, sarebbedovuto essere esercitato il potere di disapplicazione, ai sensidell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass., sez.un., n. 6265/06), contrariamente a quanto era avvenuto,avendo la corte di merito applicato proprio la suddettaNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026deliberazione, mentre avrebbe dovuto decidere tenendo contodel portato precettivo dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del1993, che, ai fini della tassazione, prevede l’esclusione diquella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, siformano esclusivamente rifiuti speciali, i cui presuppostisarebbe spettato al contribuente allegare e provare (cfr. Cass.n. 11408/19).9.3. Tali principi -enunciati, come si è detto, in un giudizioche ha visto contrapposte le stesse parti in causa- sonocoerenti con quelli parimenti espressi, sempre in materia diTIA, da questa Corte, secondo la quale lo smaltimento, daparte del contribuente, di rifiuti speciali assimilati agli urbanipuò giustificare unicamente una riduzione proporzionaledell’imposta dovuta e non una totale esenzione dal pagamento,in quanto l’esonero dalla privativa comunale, previsto dall’art.21, comma 7, d.lgs. n. 22 del 1997, in caso di avviamento alrecupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbanidirettamente da parte del produttore, determina non già lariduzione della superficie tassabile, prevista dall’art. 62,comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 per il solo casodi rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì ildiritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto ed aconsuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto allaquantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a caricodei produttori di rifiuti assimilati l’onere della provadell’avviamento al recupero degli stessi (cfr. Cass. n.9731/15).La TIA, del resto, è composta da una quota fissa e da unaquota variabile e, poiché la quota fissa è destinata a finanziarei costi essenziali del servizio nell’interesse dell’interaNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026collettività, è sempre dovuta per intero sul mero presuppostodel possesso o della detenzione di superfici nel territoriocomunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti,mentre ogni valutazione in ordine alla quantitàdi rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizioeffettivamente erogato in suo favore può incidere solo edesclusivamente sulla quota variabile della tariffa (cfr. Cass. n.14038/19).Ai fini della sua concreta applicazione, inoltre, è necessario -non è superfluo rimarcarlo- che la dichiarazione diassimilazione, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 d.lgs. n. 22 del1997, contenga la concreta individuazione delle caratteristiche,non solo qualitative, dei rifiuti speciali, giacché l’utilizzo delcriterio combinato della qualità e quantità trova il suoprincipale argomento giustificativo proprio nella lettera dellalegge -e, segnatamente, nell’art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997- che,nel definire le competenze delle amministrazioni locali, fariferimento ad una assimilazione per qualità e quantitàdei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini dellaraccolta e dello smaltimento, corrispondente -tale doppiocriterio- anche alla ratio legis che informa la disciplina, daindividuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi didanno ambientale correlato alla raccolta ed allo smaltimentodei rifiuti assimilati, sia in quella di assicurare una gestionedei rifiuti urbani da parte degli enti locali ispirata a principi diefficienza, efficacia ed economicità, essendo evidente che talifinalità possono essere garantite solo predeterminando, almenoastrattamente, la quantità di rifiuti assimilabili conferibili, nonessendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento dipotenzialità illimitata rispetto a rifiuti per definizione non ugualiNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026a quelli urbani, ancorché ad essi assimilabili perché nonpericolosi.9.4. In questa prospettiva, è possibile affermare che, nelcaso in cui la potestà di assimilazione sia stata correttamenteesercitata, il contribuente, anche se l’intera superficieimponibile sia produttiva di rifiuti assimilati e si avvalga perintero dello smaltimento, avrà diritto solamente ad unariduzione della tariffa, prevista dall’art. 49, comma 14, d.lgs. n.22 del 1997 e dall’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 158 del 1998,mentre, nel caso in cui l’assimilazione non sia statalegittimamente disposta dall’ente locale per violazione delcriterio qualitativo o anche per l’omessa previsionedell’ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo dioperatività dell’art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previadisapplicazione della delibera comunale illegittima, opererà lapregressa disciplina che, in tema di rifiuti speciali, prevedeva,all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, la possibilità diun’esenzione o riduzione delle superfici tassabili.L’esercizio illegittimo del potere di assimilazione dei rifiutispeciali agli urbani -che comporta la disapplicazione dellarelativa deliberazione- è equiparabile al mancato esercizio delsuccitato potere, circostanza che non implica che talirifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassazione, ma che, invece,siano soggetti alla disciplina prevista peri rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993,cha ancora la tassazione alla superficie dei locali occupati odetenuti, con la sola esclusione della parte in cui, per strutturae destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali nonassimilati (cfr. Cass. n. 1975/18): tale articolo, infatti, prevedeche, nella determinazione della superficie tassabile, non siNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026tenga conto di quella parte in cui, per specifiche caratteristichestrutturali e per destinazione, si formano, diregola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento deiquali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori inbase alle norme vigenti, ed, ancora, che, ai fini delladeterminazione della predetta superficie non tassabile,l’amministrazione comunale possa individuare, in viaregolamentare, categorie di attività produttive di rifiuti specialitossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzionerispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta.9.5. E ciò fermo restando che l’esonero dalla tassazioneprevisto dal summenzionato art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507del 1993 per le superfici in cui si formano rifiuti speciali smaltitiin proprio integra comunque un’eccezione, i cui presuppostispetterà al contribuente allegare e provare (cfr. Cass. n.4766/04, Cass. n. 775/11 e Cass. n. 16235/15): incombe suquest’ultimo, infatti, l’onere di fornire all’amministrazionecomunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione dellearee che, per il predetto motivo, non concorrono allaquantificazione della complessiva superficie imponibile,giacché, pur operando anche nella materia in esame -quanto alpresupposto della occupazione di aree nel territorio comunale-il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatticostituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’enteimpositore, è posto a carico a carico dell’interessato, perquanto attiene alla quantificazione della tassa, oltre all’obbligodella denuncia, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, unospecifico onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusionedi alcune aree dal campo dell’imposizione, sicché il principiotesté evocato non è destinato ad operare con riferimento alNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o,addirittura, l’esenzione, costituendo essa, come si è detto,un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte ditutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale (Cass. n. 4766/04, Cass. n. 17703/04,Cass. n. 13086/06, Cass. n. 17599/09, Cass. n. 775/11, Cass.n. 22130/17 e Cass. n. 12979/19).9.6. E, quindi, è possibile sostenere -in conclusione- che,qualora la deliberazione comunale di assimilazionedei rifiuti speciali agli urbani sia illegittima per violazione delcriterio qualitativo o per l’omessa previsione dell’ulteriorecriterio quantitativo di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 22 del1997, il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicarla,anche d’ufficio, senza che ciò comporti che tali rifiuti siano, diper sé, esenti dalla tassazione, restando soggetti alla disciplinastabilita per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507del 1993, con la possibilità, quindi, di escluderedall’imposizione -avuto riguardo agli oneri probatori operanti insubiecta materia- soltanto quella parte della superficie in cui,per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiutispeciali non assimilati (cfr. Cass. n. 11035/19), mentre, nelcaso in cui la deliberazione di assimilazione sia conforme allalegge, occorre negare l’esenzione totale e verificare lasussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’eventualeriduzione (cfr. Cass. n. 17123/24).9.7. I principi or ora esposti, in relazione alle norme reputateviolate dalla società contribuente, afferenti alla TARSU ed allaTIA, che sconfessano le argomentazioni da essa poste asostegno del motivo in esame, sono coerenti, in relazioneNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026all’obbligo di versare la parte fissa della tassa, anche conriferimento alla TARI.E’ stato chiarito, infatti, che il quadro normativo istitutivodella TARI, sostanzialmente omogeneo a quello che connotavala disciplina della TARSU, è fondato sul presupposto impositivocostituito pur sempre dall’occupazione o dalla conduzione dilocali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, valendoin ogni caso il principio -già in precedenza rammentato-secondo il quale è l’amministrazione a dover fornire la provadella fonte dell’obbligazione tributaria, ma è onere delcontribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni perbeneficiare della riduzione della superficie tassabile ovverodell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regolagenerale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nellezone del territorio comunale, giacché la disponibilità dell’areaproduttrice di rifiuti determina una presunzione, juris tantum,di produttività degli stessi, che può essere superata solo dallaprova contraria del detentore dell’area (cfr. Cass. n. 18054/16,Cass. n. 14037/19, Cass. n. 6551/20 e Cass. n. 21490/22).In tema di TARI, inoltre, l’esenzione dal tributo, a differenzadel previgente regime (art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del1993), che lo correlava a quella parte di superficie dove perspecifiche caratteristiche strutturali e per destinazione siproducevano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allosmaltimento dei quali erano tenuti a provvedere a propriespese i produttori in base alle norme vigenti (cfr. Cass. n.5377/12, Cass. n. 16858/14 e Cass. n. 21250/17), è previstaper quella parte di superficie in cui i rifiuti speciali si formano“in via continuativa e prevalente” ed a condizione che iNumero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) “ne dimostrinol’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.E’ stato precisato -non di meno- che la tassa in questione èdoppiamente strutturata: a) in una parte variabile, non dovutaallorquando il contribuente dimostri di produrre esclusivamenterifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati esmaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;b) in una parte fissa, sempre dovuta, invece, per intero, sullabase del mero presupposto del possesso o detenzione disuperfici nel territorio comunale astrattamente idonee allaproduzione di rifiuti e, quindi, ad ospitare attività antropicheinquinanti ed a costituire un carico per il gestore del servizio,essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generalidi investimento e servizio nell’interesse dell’intera collettività e,dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiutiprodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione delservizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo adisposizione della collettività (cfr. Cass. n. 14038/19, Cass. n.5360/20, Cass. n. 7187/21, Cass. n. 8205/22, Cass. n.13455/24 e Cass. n. 21976/25).10. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.11. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.12. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.Numero registro generale 12843/2025Numero sezionale 2450/2026Numero di raccolta generale 11625/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la società ricorrente alla refusione, in favore di quellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro10.500,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltreIva, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generalicome per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini delversamento, da parte della società ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto perla proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]