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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 31848/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25952/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 1004/2021,depositata il 23/06/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, Corrado e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi al Tribunale di l'[OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condannare, tra l’altro: a) all'arretramento dei fabbricati posti a distanza inferiore a quella legale ed alla demolizione dei corpi di fabbrica, realizzatisulla proprietà di essi attori; b) alla eliminazione delle servitù di passaggio abusivamente costituite, sempre in danno degli immobili di proprietà degli esponenti, come di tutte le altre opere abusive menzionate in narrativa e delle conseguenti servitù.

Esponevano gli attori che i due fratelli, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], divenuti proprietari di due terreni confinanti siti in Scoppito per atto di donazione e permuta del 22.01.1972, con un unico progetto e un’unica concessione edificatoria avevano realizzato un fabbricato (identificato nel grafico del CTU come F5) insistente sulle p.lle 399 (di proprietà di Andreina), 377 e 374 (di proprietà di Giuseppe), che ospitava al primo piano le rispettive famiglie e al pianterreno un'attività commerciale di ristorazione esercitata dai due fratelli.

Gli attori avevano, poi, constatato che [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato sulla part. 398 di sua proprietà un fabbricato in aderenza, invadendo una porzione della p.lla 374, e che i figli di questa, Andrea e [OSCURATO:PERSONA] -che avevano ricevuto in donazione dalla madre la p.lla 398 con atto di donazione del 03.06.1986 - avevano realizzato sul terreno in questione due corpi di fabbrica a distanza illegale dal confine con la p.lla 374 (la cui nuda proprietà era stata donatada [OSCURATO:PERSONA] ai figli Corrado e Simona con atto del 05.05.1989) e costruito un muro di cinta insistente interamente su quest'ultima particella, sulla quale i convenuti esercitavano un abusivo passaggio pedonale per accedere all'esercizio commerciale.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo in via riconvenzionale l'attribuzione della proprietà dei beni e del suolo ex art. 938 cod. civ.; la condanna di [OSCURATO:PERSONA] adadottare misure più idonee per il ripristino del decoro dell'area di accesso all'attività commerciale della convenuta e di stabilire il confine tra i fondi delle parti.

Il Tribunale di L'Aquila decideva la lite sulla base di una CTU (depositata 10 anni prima in un giudizio instaurato dagli stessi attori per gli stessi fatti e tra le stesse parti, poi dichiarato estinto per mancata riassunzione a seguito delle difficoltà causate dalla pandemia) e, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ordinava la demolizione del muro di confine tra le rispettive proprietà dei contendenti, in quanto posto all'interno della proprietà degli attori, sul rilievo che la linea di confine del costruito non poteva intendersi convenuta anche per l'area non edificata.

In accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti riteneva che le altre occupazioni accertate dal CTU potessero rimanere in sede sussistendo i presupposti normativi dell'occupazione in buona fede del fondo attiguo e della mancata opposizione degli attori nel termine decadenziale dei tre mesi dalla costruzione ai sensi dell'art. 938 cod. civ.

La sentenza di prime cure veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA] parte in cui il giudice di prime cure aveva determinato il confine tra le due proprietà facendo riferimento alla CTU che lo individuava come coincidente con quello delineato dalle mappe catastali, anziché valorizzare il criterio residuale rispetto a quanto emergeva dal comportamento tenuto dalle parti, cheavevano concordemente convenuto una diversa linea ideale di confine tra le rispettive proprietà.

IMarrone proponevano appello incidentale per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 938 cod.civ.

La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 1021/2021, rigettava l'appello principale, accoglieva in parte l'appello incidentale.

Condannava, quindi, [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA] alla rimozione a loro cura e spese di tutte le opere murarie e i manufatti da loro realizzati, collocati all'interno della proprietà dei confinanti, con la sola esclusione della parte ricadente nel fabbricato F5; condannava, altresì, gli appellanti all'eliminazione di ogni abusiva servitù di passaggio in danno degli immobili di proprietà di Giuseppe, Corrado e [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno della decisione, per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte: -per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice del merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, e dai frazionamenti eventualmente allegati ai singoli atti di acquisto, i cui dati catastali per espressa volontà delle parti perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale ai fini del l'interpretazione del difettivo intento negoziale delle parti.

Nel caso di specie, la linea di confine individuata dal CTU alla luce dei principi di diritto sopra espressi risulta correttamente identificata e il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del perito, non ha quindi violato l'art. 950 cod. civ. valorizzando il residuale criterio del confine delineato dalle mappe catastali; - non risulta, invece, provato il presunto accordo teso a regolamentare la linea dei confini tra proprietari: la circostanza che i fratelli Andreina e [OSCURATO:PERSONA] abbiano edificato il fabbricato nel 1974 a cavallo delle rispettive proprietà, in forza di un unico progetto ed un'unica concessione, non comporta l'automatico riconoscimento di una comune volontà di regolamentare la linea di confine fra tutti i rispettivi fondi limitrofi, secondo una linea ideale passante per detto edificio; - individuata la linea di confine alla luce delle misurazioni riportate nell'elaborato peritale, le costruzioni insistenti sui terreni di proprietà degli appellanti principali fino alla linea di confine con le proprietà degli appellanti incidentali sono poste a distanza regolare dalle costruzioni sui fondi finitimi, trovando applicazione la disposizione fondamentale di cui all'art. 873 cod. civ., atteso che all'epoca in cui le costruzioni sono state realizzate il PRG era stato adottato dal comune ma mai approvato dalla Regione Abruzzo; -merita emenda la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accoltola domanda riconvenzionale di accessione invertita formulata dai convenuti, non sussistendo nel caso di specie il requisito della buona fede previsto dall'art. 938 cod. civ., che consiste nella ragionevole opinione del costruttore di essere proprietario della porzione di fondo occupata con l'edificio o di aver acquistato il diritto di costruirvi, eche deve essere esclusa allorquando il costruttore sia consapevole di non poter vantare alcun diritto reale su detta porzione di fondo occupata con l'edificio; - va dichiarata l'inesistenza di diritti di servitù di passaggio in favore di parte appellante sugli immobili degli odierni appellati incidentali, atteso che non risultano addotti e provati i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di acquisto per usucapione, in particolare il requisito dell'apparenza di cui all'art.1061 cod. civ. nonché quello dell'idoneità degli atti asseritamente compiuti ad integrare l'esercizio del possesso ultraventennale uti dominus.

Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi.

Resistono con controricorso illustrato da memoria Giuseppe, Corrado e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 950 e 2697 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.).

I ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui si afferma che ad assurgere a riferimento per la determinazione del confine deve essere il frazionamento richiamato in atto e non già l’accordo amichevole.

Di contro, sostengono i ricorrenti che l'accordo amichevole deve essere rinvenuto nella presentazione congiunta tra le parti di un unico progetto di edificazione (negozio di accertamento), che prevale sul frazionamento allegato agli atti.

Il motivo è infondato.

Nell'azione di regolamento di confini, mentre incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, il giudice -del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur -deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (tra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024,Rv. 671122 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012, Rv. 623810 –01).

Tra gli elementi attendibili rientra senz’altro anche un regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, che realizza un negozio d'accertamento libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta ad substantiam e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione (Sez. 2, Ordinanza n. 4835 del 19/02/2019, Rv. 652757 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8251 del 06/04/2009, Rv. 607884 –01; Sez. 2, Sentenza n. 8251 del 06/04/2009, Rv. 607884 –01; Sez. 2, Sentenza n. 6189 del 03/05/2001, Rv. 546407 - 01).

E’ stato anche precisato che nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020, Rv. 658462 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006, Rv. 590174 –01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 10478 del 17.04.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 27959 del 04.10.2023; Sez. 2, Ordinanza n. 23850 del 04.08.2023; Sez. 2, Sentenza n. 32726 del 07.11.2022).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi al caso concreto.

Il frazionamento (approvato dall’UTE di L’Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) relativo all’originaria unica particella, con i relativi dati catastali, è espressamente menzionato nell’originario atto di donazione del 22.11.1972 con il quale i due fratelli acquistavano la proprietà delle rispettive particelle, ed è anche menzionato nel successivo atto notarile del 03.06.1986 con il quale [OSCURATO:PERSONA] assegnava la part.lla 398 ai due figli, Paolo e Andrea(v. sentenza p. 6, punto 16).

Inoltre, il giudice di seconde cure ha valorizzato la conformità della linea di confine con quella catastale risultante dai progetti presentati al Comune da [OSCURATO:PERSONA] e Paolo(v. sentenza p. 8, punto 22 , righi 7 - 12 ) .

Tanto basta ad escludere il ricorso ad altri mezzi di prova (un asserito accordo amichevole su un tracciato ideale), atteso che i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati nei titoli di proprietà non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare ilcontenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti.

La doglianza presenta anche un aspett o di inammissibilità, traducendosi in una richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (ex multis: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione meramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.), avendo il giudice di merito omesso del tutto di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento in ordine al mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti ai fini dell'individuazione del confine, mancando di esaminare gli elementi di fatto addotti dagli allora appellanti.

Questomotivo è anch’esso infondato.

La Corte d’Appello non ha mancato di esaminare le circostanze di fatto dedotte dagli appellanti sulla questione dell’accordo inerente il confine (l’aver edificato congiuntamente il fabbricato F5 a cavallo delle rispettive proprietà, in forza di un unico progetto ed unica concessione, dal quale si dipanerebbe quella linea di confine ideale non coincidente con i dati catastali; il posizionamento di un palo Enel e di un cartello «proprietà privata» in corrispondenza della linea ideale già tracciata; il piccolo ampliamento del fabbricato F5 realizzato da [OSCURATO:PERSONA] tra il 1980 e il 1984 d’accordo con il fratello, ancora socio nell’attività di ristorazione: v. sentenza p. 7, punto 19; p. 8, primi 7 righi).

Tuttavia, da esse il giudice di seconde cure non ha tratto le conclusioni che vorrebbero i ricorrenti, atteso che i titoli di acquisto delle rispettive particelle e il frazionamento contenente i dati catastali ivi richiamato a dimostrazione della volontà delle parti sull’identificazione dei confini non lasciano spazio ad ulteriori mezzi di prova (come argomentato al punto 1.1.).

Deve, dunque, escludersi il vizio di «motivazione apparente» lamentato in ricorso, vizio che ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v.

Cass. Sez..

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023ed altre ivi richiamate).

3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.).

Lamentano i ricorrenti che la Corte ha palesemente ignorato il fatto, pur dedotto compiutamente in primo e secondo grado, per cui le parti nel sottoscrivere il progetto per la realizzazione del fabbricato a cavallo del confine hanno graficamente individuato anche una linea di confine ideale, peraltro coincidente con quella rispettata dai ricorrenti nella loro attività edificatoria.

4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.).

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) articolata in primo grado e reiterata in appello, assolutamente decisiva in ordine alla dimostrazione dell’esistenza di un accordo risalente al 1974, ritenendola invece «irrilevante in quanto generica nella formulazione e seppure ammessa non avrebbe provato l'accordo tra le parti sulla linea di confine tra tutti i fondi interessati».

Il terzo e quarto motivo sono entrambi infondati perché censurano valutazioni di elementi istruttori e l’attività relativa all’ammissione delle prove, che rientrano nelle prerogative del giudice di merito.

5. Con il quinto motivo, infine,si deduce nullità della sentenza per motivazione meramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.).

Nell'escludere che ricorra la buona fede nell'edificazione sul suolo altrui la Corte sarebbeincorsa in asserzioni contraddittorie che non consentono l'individuazione di un filo logico nella decisione d'appello.

Da un lato, infatti, fa riferimento ad una convenzione verbale radicalmente nulla per difetto del requisito della forma scritta imposto ad substantiam, al fine di escludere la buona fede degli appellanti ai fini della sussistenza dell’accessione invertita; dall'altro rileva la sussistenza di un documento sottoscritto da entrambi con cui Andreina e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero realizzato il fabbricato a cavallo delle rispettive proprietà, che però sarebbe inidoneo a costituire un accordo teso a determinare il confine tra fondi.

Il motivoè infondato.

Premesso il richiamo alla giurisprudenza sul vizio di motivazione apparente (cfr. sopra), il riferimento in sentenza ad una «convenzione verbale» attiene all’ampliamento della porzione del fabbricato F5 (realizzato congiuntamente dai fratelli), voluto «per concorde volontà e profitto da Andreina e [OSCURATO:PERSONA], realizzato tra il 1980 e 1984 dai due fratelli ancora soci nell’attività di ristorazione».

Nel riferirsi ad essa, il giudice di seconde cure ha voluto dimostrare la consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di non poter vantare alcun diritto reale sulla porzione di terreno utilizzata per l’ampliamento del fabbricato, trattandosi appunto di convenzione orale nulla exart. 1350 cod. civ.(v. sentenza p. 7, punto 22).

Come si vede la motivazione esiste, rende percepibile l’iter logico seguito e quindi il vizio denunziato non ricorre.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.

Le spese,liquidate in dispositivo , se guono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Ai sensi dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25952/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 1004/2021,depositata il 23/06/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, Corrado e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi al Tribunale di l'[OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condannare, tra l’altro: a) all'arretramento dei fabbricati posti a distanza inferiore a quella legale ed alla demolizione dei corpi di fabbrica, realizzatisulla proprietà di essi attori; b) alla eliminazione delle servitù di passaggio abusivamente costituite, sempre in danno degli immobili di proprietà degli esponenti, come di tutte le altre opere abusive menzionate in narrativa e delle conseguenti servitù. Esponevano gli attori che i due fratelli, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], divenuti proprietari di due terreni confinanti siti in Scoppito per atto di donazione e permuta del 22.01.1972, con un unico progetto e un’unica concessione edificatoria avevano realizzato un fabbricato (identificato nel grafico del CTU come F5) insistente sulle p.lle 399 (di proprietà di Andreina), 377 e 374 (di proprietà di Giuseppe), che ospitava al primo piano le rispettive famiglie e al pianterreno un'attività commerciale di ristorazione esercitata dai due fratelli. Gli attori avevano, poi, constatato che [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato sulla part. 398 di sua proprietà un fabbricato in aderenza, invadendo una porzione della p.lla 374, e che i figli di questa, Andrea e [OSCURATO:PERSONA] -che avevano ricevuto in donazione dalla madre la p.lla 398 con atto di donazione del 03.06.1986 - avevano realizzato sul terreno in questione due corpi di fabbrica a distanza illegale dal confine con la p.lla 374 (la cui nuda proprietà era stata donatada [OSCURATO:PERSONA] ai figli Corrado e Simona con atto del 05.05.1989) e costruito un muro di cinta insistente interamente su quest'ultima particella, sulla quale i convenuti esercitavano un abusivo passaggio pedonale per accedere all'esercizio commerciale. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo in via riconvenzionale l'attribuzione della proprietà dei beni e del suolo ex art. 938 cod. civ.; la condanna di [OSCURATO:PERSONA] adadottare misure più idonee per il ripristino del decoro dell'area di accesso all'attività commerciale della convenuta e di stabilire il confine tra i fondi delle parti. Il Tribunale di L'Aquila decideva la lite sulla base di una CTU (depositata 10 anni prima in un giudizio instaurato dagli stessi attori per gli stessi fatti e tra le stesse parti, poi dichiarato estinto per mancata riassunzione a seguito delle difficoltà causate dalla pandemia) e, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ordinava la demolizione del muro di confine tra le rispettive proprietà dei contendenti, in quanto posto all'interno della proprietà degli attori, sul rilievo che la linea di confine del costruito non poteva intendersi convenuta anche per l'area non edificata. In accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti riteneva che le altre occupazioni accertate dal CTU potessero rimanere in sede sussistendo i presupposti normativi dell'occupazione in buona fede del fondo attiguo e della mancata opposizione degli attori nel termine decadenziale dei tre mesi dalla costruzione ai sensi dell'art. 938 cod. civ. La sentenza di prime cure veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA] parte in cui il giudice di prime cure aveva determinato il confine tra le due proprietà facendo riferimento alla CTU che lo individuava come coincidente con quello delineato dalle mappe catastali, anziché valorizzare il criterio residuale rispetto a quanto emergeva dal comportamento tenuto dalle parti, cheavevano concordemente convenuto una diversa linea ideale di confine tra le rispettive proprietà. IMarrone proponevano appello incidentale per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 938 cod.civ. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 1021/2021, rigettava l'appello principale, accoglieva in parte l'appello incidentale. Condannava, quindi, [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA] alla rimozione a loro cura e spese di tutte le opere murarie e i manufatti da loro realizzati, collocati all'interno della proprietà dei confinanti, con la sola esclusione della parte ricadente nel fabbricato F5; condannava, altresì, gli appellanti all'eliminazione di ogni abusiva servitù di passaggio in danno degli immobili di proprietà di Giuseppe, Corrado e [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della decisione, per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte: -per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice del merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, e dai frazionamenti eventualmente allegati ai singoli atti di acquisto, i cui dati catastali per espressa volontà delle parti perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale ai fini del l'interpretazione del difettivo intento negoziale delle parti. Nel caso di specie, la linea di confine individuata dal CTU alla luce dei principi di diritto sopra espressi risulta correttamente identificata e il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del perito, non ha quindi violato l'art. 950 cod. civ. valorizzando il residuale criterio del confine delineato dalle mappe catastali; - non risulta, invece, provato il presunto accordo teso a regolamentare la linea dei confini tra proprietari: la circostanza che i fratelli Andreina e [OSCURATO:PERSONA] abbiano edificato il fabbricato nel 1974 a cavallo delle rispettive proprietà, in forza di un unico progetto ed un'unica concessione, non comporta l'automatico riconoscimento di una comune volontà di regolamentare la linea di confine fra tutti i rispettivi fondi limitrofi, secondo una linea ideale passante per detto edificio; - individuata la linea di confine alla luce delle misurazioni riportate nell'elaborato peritale, le costruzioni insistenti sui terreni di proprietà degli appellanti principali fino alla linea di confine con le proprietà degli appellanti incidentali sono poste a distanza regolare dalle costruzioni sui fondi finitimi, trovando applicazione la disposizione fondamentale di cui all'art. 873 cod. civ., atteso che all'epoca in cui le costruzioni sono state realizzate il PRG era stato adottato dal comune ma mai approvato dalla Regione Abruzzo; -merita emenda la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accoltola domanda riconvenzionale di accessione invertita formulata dai convenuti, non sussistendo nel caso di specie il requisito della buona fede previsto dall'art. 938 cod. civ., che consiste nella ragionevole opinione del costruttore di essere proprietario della porzione di fondo occupata con l'edificio o di aver acquistato il diritto di costruirvi, eche deve essere esclusa allorquando il costruttore sia consapevole di non poter vantare alcun diritto reale su detta porzione di fondo occupata con l'edificio; - va dichiarata l'inesistenza di diritti di servitù di passaggio in favore di parte appellante sugli immobili degli odierni appellati incidentali, atteso che non risultano addotti e provati i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di acquisto per usucapione, in particolare il requisito dell'apparenza di cui all'art.1061 cod. civ. nonché quello dell'idoneità degli atti asseritamente compiuti ad integrare l'esercizio del possesso ultraventennale uti dominus. Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi. Resistono con controricorso illustrato da memoria Giuseppe, Corrado e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 950 e 2697 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). I ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui si afferma che ad assurgere a riferimento per la determinazione del confine deve essere il frazionamento richiamato in atto e non già l’accordo amichevole. Di contro, sostengono i ricorrenti che l'accordo amichevole deve essere rinvenuto nella presentazione congiunta tra le parti di un unico progetto di edificazione (negozio di accertamento), che prevale sul frazionamento allegato agli atti. Il motivo è infondato. Nell'azione di regolamento di confini, mentre incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, il giudice -del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur -deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (tra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024,Rv. 671122 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012, Rv. 623810 –01). Tra gli elementi attendibili rientra senz’altro anche un regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, che realizza un negozio d'accertamento libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta ad substantiam e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione (Sez. 2, Ordinanza n. 4835 del 19/02/2019, Rv. 652757 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8251 del 06/04/2009, Rv. 607884 –01; Sez. 2, Sentenza n. 8251 del 06/04/2009, Rv. 607884 –01; Sez. 2, Sentenza n. 6189 del 03/05/2001, Rv. 546407 - 01). E’ stato anche precisato che nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020, Rv. 658462 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006, Rv. 590174 –01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 10478 del 17.04.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 27959 del 04.10.2023; Sez. 2, Ordinanza n. 23850 del 04.08.2023; Sez. 2, Sentenza n. 32726 del 07.11.2022). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi al caso concreto. Il frazionamento (approvato dall’UTE di L’Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) relativo all’originaria unica particella, con i relativi dati catastali, è espressamente menzionato nell’originario atto di donazione del 22.11.1972 con il quale i due fratelli acquistavano la proprietà delle rispettive particelle, ed è anche menzionato nel successivo atto notarile del 03.06.1986 con il quale [OSCURATO:PERSONA] assegnava la part.lla 398 ai due figli, Paolo e Andrea(v. sentenza p. 6, punto 16). Inoltre, il giudice di seconde cure ha valorizzato la conformità della linea di confine con quella catastale risultante dai progetti presentati al Comune da [OSCURATO:PERSONA] e Paolo(v. sentenza p. 8, punto 22 , righi 7 - 12 ) . Tanto basta ad escludere il ricorso ad altri mezzi di prova (un asserito accordo amichevole su un tracciato ideale), atteso che i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati nei titoli di proprietà non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare ilcontenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti. La doglianza presenta anche un aspett o di inammissibilità, traducendosi in una richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (ex multis: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione meramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.), avendo il giudice di merito omesso del tutto di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento in ordine al mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti ai fini dell'individuazione del confine, mancando di esaminare gli elementi di fatto addotti dagli allora appellanti. Questomotivo è anch’esso infondato. La Corte d’Appello non ha mancato di esaminare le circostanze di fatto dedotte dagli appellanti sulla questione dell’accordo inerente il confine (l’aver edificato congiuntamente il fabbricato F5 a cavallo delle rispettive proprietà, in forza di un unico progetto ed unica concessione, dal quale si dipanerebbe quella linea di confine ideale non coincidente con i dati catastali; il posizionamento di un palo Enel e di un cartello «proprietà privata» in corrispondenza della linea ideale già tracciata; il piccolo ampliamento del fabbricato F5 realizzato da [OSCURATO:PERSONA] tra il 1980 e il 1984 d’accordo con il fratello, ancora socio nell’attività di ristorazione: v. sentenza p. 7, punto 19; p. 8, primi 7 righi). Tuttavia, da esse il giudice di seconde cure non ha tratto le conclusioni che vorrebbero i ricorrenti, atteso che i titoli di acquisto delle rispettive particelle e il frazionamento contenente i dati catastali ivi richiamato a dimostrazione della volontà delle parti sull’identificazione dei confini non lasciano spazio ad ulteriori mezzi di prova (come argomentato al punto 1.1.). Deve, dunque, escludersi il vizio di «motivazione apparente» lamentato in ricorso, vizio che ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass. Sez.. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023ed altre ivi richiamate). 3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). Lamentano i ricorrenti che la Corte ha palesemente ignorato il fatto, pur dedotto compiutamente in primo e secondo grado, per cui le parti nel sottoscrivere il progetto per la realizzazione del fabbricato a cavallo del confine hanno graficamente individuato anche una linea di confine ideale, peraltro coincidente con quella rispettata dai ricorrenti nella loro attività edificatoria. 4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) articolata in primo grado e reiterata in appello, assolutamente decisiva in ordine alla dimostrazione dell’esistenza di un accordo risalente al 1974, ritenendola invece «irrilevante in quanto generica nella formulazione e seppure ammessa non avrebbe provato l'accordo tra le parti sulla linea di confine tra tutti i fondi interessati». Il terzo e quarto motivo sono entrambi infondati perché censurano valutazioni di elementi istruttori e l’attività relativa all’ammissione delle prove, che rientrano nelle prerogative del giudice di merito. 5. Con il quinto motivo, infine,si deduce nullità della sentenza per motivazione meramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.). Nell'escludere che ricorra la buona fede nell'edificazione sul suolo altrui la Corte sarebbeincorsa in asserzioni contraddittorie che non consentono l'individuazione di un filo logico nella decisione d'appello. Da un lato, infatti, fa riferimento ad una convenzione verbale radicalmente nulla per difetto del requisito della forma scritta imposto ad substantiam, al fine di escludere la buona fede degli appellanti ai fini della sussistenza dell’accessione invertita; dall'altro rileva la sussistenza di un documento sottoscritto da entrambi con cui Andreina e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero realizzato il fabbricato a cavallo delle rispettive proprietà, che però sarebbe inidoneo a costituire un accordo teso a determinare il confine tra fondi. Il motivoè infondato. Premesso il richiamo alla giurisprudenza sul vizio di motivazione apparente (cfr. sopra), il riferimento in sentenza ad una «convenzione verbale» attiene all’ampliamento della porzione del fabbricato F5 (realizzato congiuntamente dai fratelli), voluto «per concorde volontà e profitto da Andreina e [OSCURATO:PERSONA], realizzato tra il 1980 e 1984 dai due fratelli ancora soci nell’attività di ristorazione». Nel riferirsi ad essa, il giudice di seconde cure ha voluto dimostrare la consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di non poter vantare alcun diritto reale sulla porzione di terreno utilizzata per l’ampliamento del fabbricato, trattandosi appunto di convenzione orale nulla exart. 1350 cod. civ.(v. sentenza p. 7, punto 22). Come si vede la motivazione esiste, rende percepibile l’iter logico seguito e quindi il vizio denunziato non ricorre. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese,liquidate in dispositivo , se guono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'
Sentenza Cassazione n. 31848/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris