CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25183/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione contro la sentenza dellaCorte d'appello di Palermo, con cui si riformava parzialmente la sentenza delTribunale di Trapani in ordine alla condanna della stessa ex articolo 73 commiuno e quattro del d.p.r. 309/90, riducendosi la pena applicata e confermandosinel resto la sentenza impugnata.Con il primo motivo propone il vizio di motivazione in quanto vi sarebbecontraddizione nelle dichiarazioni dei due agenti di polizia penitenziaria presential colloquio, sulle modalità del presunto passaggio di sostanza stupefacente. Sifa riferimento alla discrasia tra indicazione dell'inserimento dello stupefacentenella tasca dei pantaloni piuttosto che nei pantaloni, così evidenziandosi modalitàdi cessione completamente diverse.Il motivo è inammissibile sia per mancanza di allegazione sia perché non sispiegano le ragioni per cui sarebbe decisiva la dedotta contraddizione.Si deduce inoltre, sempre all'interno del predetto motivo, il vizio di illogicità dellaricostruzione temporale degli eventi e la violazione del regolamentopenitenziario.Anche questo motivo è manifestamente infondato. Preliminarmente va osservatoche non costituisce violazione di legge la violazione del regolamento ecomunque, anche alla luce di quanto di seguito rilevato, manca ogni decisivitàdel rilievo. Peraltro la violazione afferirebbe al comportamento degli agenti e nonalla sentenza. Quanto alla ricostruzione temporale, si richiamano ancoradichiarazioni testimoniali non allegate, per sostenere che la Corte d'appello nonavrebbe considerato un profilo probatorio, qual è quello per cui la ricorrente dopoil colloquio non sarebbe stata immediatamente fermata ma solo chiamataquando si trovava all'esterno dell'istituto penitenziario, quale circostanzadimostrativa del fatto per cui gli agenti avrebbero nutrito incertezzadell'avvenuta cessione, così che sarebbe dovuto emergere un elemento didubbio.Si tratta di aspetti che oltre ad essere sostenuti in assenza di allegazione conviolazione del noto principio di autosufficienza del ricorso, si traducono in unamera valutazione del merito, come tale inammissibile e senza illustrazione didecisività.Nello stesso motivo si deduce il vizio di motivazione mancante in ordine alladiscordanza tra luogo del presunto passaggio e luogo del rinvenimento, nonspiegandosi come la sostanza inserita nella tasca oppure dentro i pantaloni siastata poi rinvenuta negli slip del detenuto.Anche tale censura è inammissibile, atteso che non si spiega innanzitutto ladecisività della stessa, non bastando la mera esistenza di una carenzamotivazionale. Infatti, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606,comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative ol'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali dadeterminare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munitidi un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento dellasentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissionevalutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame delcomplesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato checonsente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimioppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impiantoargomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv.254988; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227).Come secondo motivo si deduce il vizio di motivazione sulla valutazione dellaprova e si lamenta l'omessa valutazione dell'esito negativo delle perquisizioni ela mancata considerazione delle modalità di controllo all'ingresso oltre chel’illogicità della condotta degli agenti operanti : si tratta di censure di cui non sidescrive la decisività e che muovono su un piano di mera rivalutazione delmerito.Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 530cod. proc. pen. comma secondo, contestandosi che la responsabilità sifonderebbe sulle solo dichiarazioni degli operanti, contraddittorie a fronte direstanti elementi favorevoli alla ricorrente.Anche questo motivo è puramente rivalutativo del fatto oltre che privo diillustrazione di motivi decisivi.Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'articolo 37 del d.p.r. 230 del2000: anche in tal caso non solo non emerge una violazione di legge dellamotivazione, ma in ogni caso non risulta né si illustra la decisività del ritenutovizio.Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione dell'obbligo di motivazionenon essendosi risposto alle specifiche eccezioni sollevate dalla difesa in ordinealle contraddizioni testimoniali e alla illogicità della ricostruzione accusatoria, conparticolare riferimento alla inverosimiglianza per cui la sostanza poi rinvenutasarebbe stata nascosta dall’imputata e sfuggita al sistema di controllo deifamiliari detenuti. Si tratta di censura inammissibile che si muove su un pianofattuale, a fronte di una motivazione congrua che valorizza la visione da partedegli agenti di una consegna di un oggetto dalla imputata al suo compagno,accompagnata dal rilievo, non confutato, per cui all’atto dell’ingresso alla salacolloqui i familiari erano controllati solo con metal detector, funzionale a rilevaresolo oggetti metallici.Con l’ultimo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine allasussistenza di ipotesi alternative, con censura inammissibile siccome anche essagenerica quanto fattuale, a fronte della più che logica motivazione soprasintetizzata.Invero si è evidenziato altresì che in tema di giudizio di legittimità, la cognizionedella Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità dellamotivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di unapprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se ilgiudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione (Sez. 1 - , n. 45331 del 17/02/2023 Ud. (dep.10/11/2023 ) Rv. 285504 - 01) e ancora, eccede dai limiti di cognizione dellaCorte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito,posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità ècircoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verificadell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo edella non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri attidel processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cuisussistenza rende la decisione insindacabile (sez. 3 - n. 17395 del 24/01/2023Rv. 284556 - 01).Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza econtraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultarepercepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti dimacroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze esi devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni delconvincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999,Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n.47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]