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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 43289/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Innz:15Cla l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Brescia dell'Il febbraio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 29 agosto 2017 non aveva ottemperato al provvedimento di espulsione del Questore di Brescia del 14 marzo 2017, con il quale allo stesso era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni.

2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, ma si è limitato ad affermare di aver applicato tale istituto «in virtù della recidiva contestata». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non manifesta con chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo.

Giova evidenziare, infatti, che le circostanze attenuanti generiche hanno - tra le altre - la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639).

Pertanto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data come scontata o presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 2769 del 02/12/2008, Poliseno, Rv. 242709).

Nel caso di specie, il giudice di merito non ha fornito alcuna valida motivazione sul punto, essendosi limitato a evidenziare, in maniera illogica che tale beneficio era stato concesso in forza del fatto che all'imputato era stata contestata la circostanza aggravante della recidiva.

Tale argomento manifesta in modo evidente una contraddizione nel ragionamento svolto dal giudice di merito, perché la mera presenza di un fattore di aggravamento della pena non può di per sé solo giustificare la concessione di una circostanza attenuante della pena, nel complessivo giudizio inerente il trattamento sanzionatorio.

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Brescia per un nuovo giudizio, tenendo presente che in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Brescia, in diversa persona fisica.

Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Innz:15Cla l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Brescia dell'Il febbraio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 29 agosto 2017 non aveva ottemperato al provvedimento di espulsione del Questore di Brescia del 14 marzo 2017, con il quale allo stesso era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, ma si è limitato ad affermare di aver applicato tale istituto «in virtù della recidiva contestata». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non manifesta con chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo. Giova evidenziare, infatti, che le circostanze attenuanti generiche hanno - tra le altre - la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639). Pertanto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data come scontata o presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 2769 del 02/12/2008, Poliseno, Rv. 242709). Nel caso di specie, il giudice di merito non ha fornito alcuna valida motivazione sul punto, essendosi limitato a evidenziare, in maniera illogica che tale beneficio era stato concesso in forza del fatto che all'imputato era stata contestata la circostanza aggravante della recidiva. Tale argomento manifesta in modo evidente una contraddizione nel ragionamento svolto dal giudice di merito, perché la mera presenza di un fattore di aggravamento della pena non può di per sé solo giustificare la concessione di una circostanza attenuante della pena, nel complessivo giudizio inerente il trattamento sanzionatorio. 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Brescia per un nuovo giudizio, tenendo presente che in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore
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