CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per non avere commesso il fatto, letta la memoria difensiva e il motivo nuovo. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Torino, in data 26 gennaio 2022, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo all'anno di imposta 2013, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena in relazione all'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal sostituto di imposta per l'anno 2014, per l'ammontare di euro 288.868,53, fatto commesso il 31/07/2015. Con la medesima sentenza ha ridotto la disposta confisca per equivalente di pari importo. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia ed ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo il difensore del ricorrente ha dedotto la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 10-bis cit. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in capo all'imputato in ragione del fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui il ricorrente era legale rappresentante, era stata dichiarata fallita con sentenza in data 29/12/2014, in epoca antecedente al momento consumativo del reato, sicchè la responsabilità non era attribuibile allo stesso. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 cod.pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il difensore ha depositato motivo nuovo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova del rilascio della certificazione ai sostituiti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Va dato atto che il ricorso, che proviene dalla Settima sezione, è fondato sulla base delle seguenti ragioni. Va disatteso, siccome infondato, il motivo nuovo, che deve essere trattato in via prioritaria, che deduce la mancanza della prova, ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, del rilascio delle certificazioni ai sostituiti a seguito dell'intervento della Corte costituzionale n. 175 del 2022, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata. Dalla lettura della impugnata sentenza risulta (cfr. pag. 2) la prova, a differenza dell'anno di imposta 2013 per il quale l'imputato è stato assolto, del rilascio delle certificazioni ai sostituiti, prova tratta dall'elenco contenente i nominativi dei lavoratori con accanto a ciascuno di questi la sigla di ricezione del Cud. 4. Il ricorso è, invece, fondato con riguardo al primo motivo di ricorso. In relazione al momento consumativo del delitto contestato, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, nella sua massima espressione nomofilattica, che il reato di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dall'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, "si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila (ora centocinquantamila) delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale" (Sez. U, n. 37425 del 28/03/2013, dep. 12/09/2013, Favellato, Rv. 255759, secondo cui la fattispecie si distingue da quella di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, proprio in quanto quest'ultima punisce con la sanzione 2 L . L amministrativa l'omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili). Quanto, poi, alle conseguenze della apertura di una procedura concorsuale sugli obblighi tributari, si è parimenti affermato che, stante il carattere istantaneo del reato de quo, che si perfeziona alla scadenza del termine di legge, l'apertura del fallimento in epoca successiva al momento di consumazione del reato, non elide la responsabilità del legale rappresentante al momento della scadenza del versamento, in quanto il soggetto attivo del reato di omesso versamento di ritenute è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine previsto dall'art. 10-bis, d.lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, a prescindere dal fatto che ricoprisse tale carica al momento della presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta ovvero della sottoscrizione e del rilascio delle certificazioni ai sostituti. (Sez. 3, n. 2741 del 10/10/2017, Turina, Rv. 272027 - 01). Tuttavia, a diversa conclusione si deve pervenire, come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, nel caso in cui la relativa dichiarazione, con nomina del curatore fallimentare, sia intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute certificate. In tale situazione, il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo di versamento non può più identificarsi nel precedente legale rappresentante della società e ciò perché l'apertura della procedura fallimentare determina lo spossessamento dei beni con conseguente passaggio della gestione sociale in capo al curatore, secondo le disposizioni (in allora in vigore) di cui al R.D. n. 267 del 1942. Curatore del fallimento che, quale sostituto di imposta, è tenuto agli adempimenti fiscali (effettuazione ritenute, presentazione Modello 770 e versamento delle ritenute in presenza di attivo, diversamente il debito fiscale assumerà la natura di debito concorsuale). 5. Nel caso in esame, risulta che la dichiarazione del fallimento era intervenuta in data 29/12/2014 e, dunque, in epoca precedente alla scadenza del termine per il versamento delle imposte, al 31 luglio 2015, tenuto conto del termine per la dichiarazione per l'anno di imposta 2014, che scadeva al 31 luglio 2015. Di conseguenza il ricorrente non ha commesso il fatto, non essendo soggetto tenuto all'adempimento del debito alla data di consumazione del reato in oggetto. L'accoglimento del primo motivo assorbe lo scrutinio del secondo motivo inerente al trattamento sanzionatorio. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto e va disposta la revoca della disposta confisca. I P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata