CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 47710/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, a ministero del difensore abilitato, deduce, con i quattro motivi di ricorso proposti; la violazione e la falsa applicazione della legge penale, oltre ai vizi esiziali della motivazione, per avere la Corte territoriale negletto i motivi di gravame con i quali si deduceva difetto di dolo nella condotta contestata al ricorrente. Questi sarebbe stato solo negligente nell'aver preparato un preliminare di vendita, senza le necessarie visure ipocatastali, così inducendo l'acquirente a versare una cospicua caparra senza informarlo del mutuo ipotecario che gravava l'immobile compromesso, peraltro occupato. Difetterebbe in atti la prova della conoscenza in capo al ricorrente della stessa esistenza del mutuo ipotecario che gravava sull'immobile offerto in vendita, essendo questo stato acceso in data successiva al precedente acquisto, che lui stesso aveva -in anni precedenti- mediato; sul punto ricorrerebbe addirittura travisamento della prova. Difetterebbe, inoltre, nel ricorrente il profitto del reato di truffa, tutto incamerato dalla promittente alienante, deceduta prima della celebrazione del grado di appello; né vi è prova del previo accordo tra mediatore ed alienante; così come, in diritto, non può ammettersi concorso colposo nella altrui condotta dolosa. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che non si confrontano con le pertinenti e diffuse argomentazioni della sentenza di appello, che, nella estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni civili già disposte con la sentenza di primo grado. 2.1. La Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla prova degli elementi univoci che caratterizzano l'illecito civile ritenuto in sentenza. Tale condotta illecita volontaria, consistita nella accertata induzione con artifizi a contrarre, praticata anche attraverso la maliziosa selezione delle visure effettuate e neglette sull'immobile compromesso, condotta tenuta d'intesa con la promittente alienante, con la quale il ricorrente mostrava di avere una particolare confidenza, ha certamente provocato un danno patrimoniale per il promittente acquirente, che va risarcito secondo le vigenti disposizioni civili. Il mediatore, infatti, sia quando agisce in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia quanto interviene su incarico di una sola delle parti (mediazione c.d. atipica, costituente in realtà mandato), è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 cod. civ. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico, tali essendo, in caso di mediazione immobiliare, tutte quelle afferenti alla contitolarità del diritto di proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore (in questi precisi termini, Sez. 2 civ., n. 15577 del 16/5/2022, Rv. 665164-01). 2.2. I motivi di ricorso si attardano, viceversa, ad identificare un vizio rilevante nella decisione, sotto il profilo della integrazione del fatto tipico oggetto di incriminazione, che la Corte territoriale, in continuità di valutazione delle prove con il giudice di primo grado, ha ritenuto valorizzando precisi elementi della condotta emersi a seguito della istruttoria. 2.3. Esclusa, pertanto, la ricorrenza del ragionevole dubbio sull'accertamento della responsabilità (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Capitano, Rv. 286880-01: Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito), ritiene il Collegio che ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile derivante da reato (Corte cost. n. 182 del 2021), ovvero la condotta maliziosamente decettiva che ha indotto il contraente non doverosamente informato dalla controparte, ed il conseguente danno economico per il soggetto raggirato. Evidenti, del resto, e ben evidenziate dai giudici di merito le ragioni del concorso tra gli attori della vicenda decettiva, così come l'utilità conseguita, per effetto della condotta consumata in concorso, dalla promittente alienante. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C