Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38303/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per cinque furti in supermercato, in continuazione tra loro, sono inammissibili.

1.1. Il primo - volto a sostenere l'insussistenza, nel caso di specie, dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede - è manifestamente infondato e propone ragioni in contrasto con la giurisprudenza di legittimità dominante in tema di furti in supermercato, con sottrazione di merce dagli scaffali.

Infatti, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale, anche nel caso in cui vi siano impianti di videosorveglianza, i quali per loro ratura non consentono di per sé un monitoraggio costante da parte degli addetti alla vigilanza.

Ogni altra deduzione svolta nel primo motivo coinvolge il Collegio su valutazioni di merito, relative alla dinamica di quanto accaduto e, pertanto, è inammissibile poiché sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

1.2. Il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, poiché la Corte ha correttamente valorizzato i plurimi precedenti penali per escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Inoltre, la circostanza attenuante del danno di lieve entità è stata motivatamente esclusa in considerazione del consistente valore di alcune centinaia di euro della merce sottratta in ciascuno dei furti in continuazione.

1.3. Il terzo motivo, dedicato a sostenere violazione di legge E vizio di motivazione quanto alla configurata sussistenza della recidiva nei confronti dell'imputato, è inedito perché non proposto con i motivi d'appello.4.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per cinque furti in supermercato, in continuazione tra loro, sono inammissibili. 1.1. Il primo - volto a sostenere l'insussistenza, nel caso di specie, dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede - è manifestamente infondato e propone ragioni in contrasto con la giurisprudenza di legittimità dominante in tema di furti in supermercato, con sottrazione di merce dagli scaffali. Infatti, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale, anche nel caso in cui vi siano impianti di videosorveglianza, i quali per loro ratura non consentono di per sé un monitoraggio costante da parte degli addetti alla vigilanza. Ogni altra deduzione svolta nel primo motivo coinvolge il Collegio su valutazioni di merito, relative alla dinamica di quanto accaduto e, pertanto, è inammissibile poiché sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 1.2. Il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, poiché la Corte ha correttamente valorizzato i plurimi precedenti penali per escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Inoltre, la circostanza attenuante del danno di lieve entità è stata motivatamente esclusa in considerazione del consistente valore di alcune centinaia di euro della merce sottratta in ciascuno dei furti in continuazione. 1.3. Il terzo motivo, dedicato a sostenere violazione di legge E vizio di motivazione quanto alla configurata sussistenza della recidiva nei confronti dell'imputato, è inedito perché non proposto con i motivi d'appello.4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 38303/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris