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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26614/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14717-2021 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14717/2021 Cron.

Rep.

Ud.12/07/2023 CC avverso la sentenza n. 2571/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/11/2020 R.G.N. 5292/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 23.11.2020, la Corte d'appello di Napoli, in riforma, per quanto rileva in questa sede, della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda dell’INPGI volta al pagamento dei contributi previdenziali omessi dall’ASL Napoli 1 Centro in danno di [OSCURATO:PERSONA], già addetta all’[OSCURATO:PERSONA] dell’azienda sanitaria locale; che avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’ASL Napoli 1 Centro ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPGI denuncia violazione degli artt. 112 e 101, comma 2°, c.p.c., per non avere la Corte di merito previamente sottoposto al contraddittorio delle parti la questione circa la natura ontologicamente non giornalistica della prestazione dell’addetto all’ufficio stampa di un ente pubblico, che non aveva mai fatto oggetto di discussione tra le parti; che, con il secondo motivo, l’INPGI lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 9, l. n. 150/2000, in relazione agli artt. 1, 2, 41, 45 e 48, l. n. 69/1963, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’addetto all’ufficio stampa di una pubblica amministrazione, pur dovendo essere iscritto all’albo dei giornalisti, sia comunque svincolato dagli obblighi propri della professione e svolga quindi un’attività non propriamente giornalistica; che, con il terzo e il quarto motivo, l’INPGI si duole rispettivamente che la Corte territoriale abbia escluso l’obbligo di iscrizione all’INPGI nonostante l’attività svolta dall’addetto all’ufficio stampa rientri nel novero delle attività giornalistiche e altresì che abbia ritenuto che il presupposto per l’iscrizione all’INPGI sia costituito dall’applicabilità al rapporto del contratto collettivo dei giornalisti; che il primo motivo è infondato, non sussistendo alcun obbligo del giudice di sottoporre al preventivo contraddittorio delle parti una questione di puro diritto come quella sulla scorta della quale i giudici territoriali hanno deciso la causa (cfr. Cass. nn. 15037 e 16049 del 2018); che il secondo motivo è viceversa fondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito – in difformità da Cass. nn. 11543 e 24140 del 2020, cit. dalla sentenza impugnata – che l’attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla legge n. 150/2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle OO.SS. dei giornalisti, ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (INPGI), che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto (Cass.

S.U. n. 21764 del 2021);che, rimanendo conseguentemente assorbiti il terzo e il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14717-2021 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14717/2021 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 CC avverso la sentenza n. 2571/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/11/2020 R.G.N. 5292/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 23.11.2020, la Corte d'appello di Napoli, in riforma, per quanto rileva in questa sede, della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda dell’INPGI volta al pagamento dei contributi previdenziali omessi dall’ASL Napoli 1 Centro in danno di [OSCURATO:PERSONA], già addetta all’[OSCURATO:PERSONA] dell’azienda sanitaria locale; che avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’ASL Napoli 1 Centro ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPGI denuncia violazione degli artt. 112 e 101, comma 2°, c.p.c., per non avere la Corte di merito previamente sottoposto al contraddittorio delle parti la questione circa la natura ontologicamente non giornalistica della prestazione dell’addetto all’ufficio stampa di un ente pubblico, che non aveva mai fatto oggetto di discussione tra le parti; che, con il secondo motivo, l’INPGI lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 9, l. n. 150/2000, in relazione agli artt. 1, 2, 41, 45 e 48, l. n. 69/1963, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’addetto all’ufficio stampa di una pubblica amministrazione, pur dovendo essere iscritto all’albo dei giornalisti, sia comunque svincolato dagli obblighi propri della professione e svolga quindi un’attività non propriamente giornalistica; che, con il terzo e il quarto motivo, l’INPGI si duole rispettivamente che la Corte territoriale abbia escluso l’obbligo di iscrizione all’INPGI nonostante l’attività svolta dall’addetto all’ufficio stampa rientri nel novero delle attività giornalistiche e altresì che abbia ritenuto che il presupposto per l’iscrizione all’INPGI sia costituito dall’applicabilità al rapporto del contratto collettivo dei giornalisti; che il primo motivo è infondato, non sussistendo alcun obbligo del giudice di sottoporre al preventivo contraddittorio delle parti una questione di puro diritto come quella sulla scorta della quale i giudici territoriali hanno deciso la causa (cfr. Cass. nn. 15037 e 16049 del 2018); che il secondo motivo è viceversa fondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito – in difformità da Cass. nn. 11543 e 24140 del 2020, cit. dalla sentenza impugnata – che l’attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla legge n. 150/2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle OO.SS. dei giornalisti, ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (INPGI), che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto (Cass. S.U. n. 21764 del 2021);che, rimanendo conseguentemente assorbiti il terzo e il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provv
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