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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27477/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 05-10-2022 del Tribunale di Lanciano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e, in accoglimento del secondo motivo, per l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Lanciano per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 5 ottobre 2022, il Tribunale di Lanciano applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di 3 anni di reclusione e 13.000 euro di multa, in relazione a due episodi (capi 1 e 2) del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, fatti accertati il 21 giugno 2022, rispettivamente in Fossacesia e Atessa (capo 1) e in Vasto (capo 2).

2. Avverso la decisione del Tribunale abruzzese, Bevilacqua, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla verifica circa la corretta qualificazione del fatto e rispetto all'esclusione di cause di non punibilità, non procedibilità o estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo, viene censurata l'omessa motivazione in ordine alle ragioni sottese alla confisca del denaro sequestrato disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non avendo questa costituito oggetto di accordo fra le parti e risultando invece necessaria l'esplicitazione del nesso intercorrente tra il denaro oggetto di confisca e il reato di mera detenzione contestato all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] È fondato solo il secondo motivo di ricorso, mentre il primo è inammissibile.

1. Iniziando proprio dal primo motivo, occorre evidenziare che lo stesso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e .non ravvisabili nel caso di specie, avendo la difesa eccepito, peraltro in maniera del tutto generica, vizi motivazionali non deducibili in questa sede.

Di qui l'inammissibilità della censura difensiva.

2. Il secondo motivo è invece fondato.

La statuizione sulla confisca del denaro, invero, è del tutto immotivata, non avendo il Tribunale spiegato in alcun modo le ragioni di tale decisione.

Peraltro, nel caso di specie, l'imputazione per cui si è proceduto ha ad oggetto una condotta non di cessione, ma di detenzione illecita, il che, come rilevato correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, avrebbe imposto un ben diverso onere motivazionale, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248), secondo cui, in F'() relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990: orbene, l'art. 240 bis cod. pen. ("confisca in casi particolari"), norma introdotta dall'art. 6 comma 1 del d.

Igs. n. 21 del 2018, prevede che, nei casi di condanna o di applicazione di pena concordata relative a una pluralità di reati espressamente richiamati nel comma 1, è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, di cui l'imputato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, precisandosi che il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge, mentre il comma due dispone che, quando non è possibile procedere alla confisca ai sensi - del comma uno, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni o altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo abbia la disponibilità.

Dunque, nell'ipotesi ordinaria di cui al comma 1, l'obbligatorietà della confisca è riferita ai beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza e che si rivelino sproporzionati rispetto al suo reddito e alla sua attività economica, trattandosi di due aspetti che richiedono un'adeguata valutazione da parte del giudice, anche rispetto alle eventuali allegazioni fornite dal diretto interessato.

2.1. Tale valutazione è del tutto mancata nel caso di specie, non risultando peraltro neanche specificato quale fosse l'importo della somma in sequestro, né sono stati forniti chiarimenti circa le effettive condizioni di vita del ricorrente.

Ne consegue che, rispetto alla sola statuizione sulla confisca del denaro, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lanciano in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.

Nel resto il ricorso va invece dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lanciano in diversa persona fisica.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 05-10-2022 del Tribunale di Lanciano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e, in accoglimento del secondo motivo, per l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Lanciano per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 5 ottobre 2022, il Tribunale di Lanciano applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di 3 anni di reclusione e 13.000 euro di multa, in relazione a due episodi (capi 1 e 2) del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, fatti accertati il 21 giugno 2022, rispettivamente in Fossacesia e Atessa (capo 1) e in Vasto (capo 2). 2. Avverso la decisione del Tribunale abruzzese, Bevilacqua, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla verifica circa la corretta qualificazione del fatto e rispetto all'esclusione di cause di non punibilità, non procedibilità o estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo motivo, viene censurata l'omessa motivazione in ordine alle ragioni sottese alla confisca del denaro sequestrato disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non avendo questa costituito oggetto di accordo fra le parti e risultando invece necessaria l'esplicitazione del nesso intercorrente tra il denaro oggetto di confisca e il reato di mera detenzione contestato all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] È fondato solo il secondo motivo di ricorso, mentre il primo è inammissibile. 1. Iniziando proprio dal primo motivo, occorre evidenziare che lo stesso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e .non ravvisabili nel caso di specie, avendo la difesa eccepito, peraltro in maniera del tutto generica, vizi motivazionali non deducibili in questa sede. Di qui l'inammissibilità della censura difensiva. 2. Il secondo motivo è invece fondato. La statuizione sulla confisca del denaro, invero, è del tutto immotivata, non avendo il Tribunale spiegato in alcun modo le ragioni di tale decisione. Peraltro, nel caso di specie, l'imputazione per cui si è proceduto ha ad oggetto una condotta non di cessione, ma di detenzione illecita, il che, come rilevato correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, avrebbe imposto un ben diverso onere motivazionale, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248), secondo cui, in F'() relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990: orbene, l'art. 240 bis cod. pen. ("confisca in casi particolari"), norma introdotta dall'art. 6 comma 1 del d. Igs. n. 21 del 2018, prevede che, nei casi di condanna o di applicazione di pena concordata relative a una pluralità di reati espressamente richiamati nel comma 1, è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, di cui l'imputato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, precisandosi che il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge, mentre il comma due dispone che, quando non è possibile procedere alla confisca ai sensi - del comma uno, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni o altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo abbia la disponibilità. Dunque, nell'ipotesi ordinaria di cui al comma 1, l'obbligatorietà della confisca è riferita ai beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza e che si rivelino sproporzionati rispetto al suo reddito e alla sua attività economica, trattandosi di due aspetti che richiedono un'adeguata valutazione da parte del giudice, anche rispetto alle eventuali allegazioni fornite dal diretto interessato. 2.1. Tale valutazione è del tutto mancata nel caso di specie, non risultando peraltro neanche specificato quale fosse l'importo della somma in sequestro, né sono stati forniti chiarimenti circa le effettive condizioni di vita del ricorrente. Ne consegue che, rispetto alla sola statuizione sulla confisca del denaro, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lanciano in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso va invece dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lanciano in diversa persona fisica. Dic
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