CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25715/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (primo), il dolo in ordine al concorso formale (secondo) e la mancata concessione delle attenuanti generiche (terzo) costituiscono mera riproduzione di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/